Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35 e 37 della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDerr), ordina:
Art. 1Controllo ufficiale delle derrate alimentari
Per il controllo ufficiale delle derrate alimentari negli impianti fissi, segnatamente in caserme, accantonamenti della truppa e altri stazionamenti utilizzati dall’esercito muniti di cucine installate in permanenza nonché in magazzini dell’amministrazione militare, sono competenti le autorità cantonali d’esecuzione.
Art. 2Controllo in occasione di macellazioni
1 Se una sezione di macellai è impiegata in macelli autorizzati nel senso dell’articolo 16 capoverso 1 LDerr, all’autorità cantonale competente è consentito di conferire la responsabilità dell’ispezione degli animali da macello e delle carni, per la durata dell’impiego di truppa o di parti di quest’ultimo, all’ufficiale veterinario.
3 L’ufficiale veterinario deve in ogni caso soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 16 novembre 20112 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico oppure poter dimostrare di possedere le conoscenze tecniche richieste.3
- Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).
- RS 916.402
- Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 2 all’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803)
- Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).
Art. 3Controllo autonomo
1 L’esercito provvede al controllo autonomo.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola il controllo autonomo in un’ordinanza.
3 Il Servizio veterinario dellʼesercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sullʼesecuzione del controllo autonomo a destinazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).1
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
Art. 4Analisi di laboratorio
1 Il S vet Es designa i laboratori che analizzano i campioni per il controllo autonomo.
2 Il S vet Es può gestire un proprio laboratorio.
Art. 5Comunicazione delle località e delle date d’occupazione
1 Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date dʼoccupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dallʼamministrazione militare lʼanno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati lʼanno successivo e lo invia allʼUSAV e agli organi cantonali dʼesecuzione alla fine di novembre di ogni anno.1
3 Il S vet Es fornisce informazioni sulle località e sulle date d’occupazione agli organi cantonali d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
- Abrogato dal n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).
Art. 6Controllo delle derrate alimentari negli impianti militari
1 I Cantoni designano una o più persone per i controlli delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato. Il DDPS sottopone tali persone ai controlli di sicurezza secondo l’ordinanza del 15 aprile 19921 relativa ai controlli di sicurezza nell’amministrazione federale.
2 Le persone controllate dal punto di vista della sicurezza ricevono l’autorizzazione di accedere agli impianti militari secondo l’ordinanza del 2 maggio 19902 concernente la protezione delle opere militari.
- [RU 1992 1022, 1996 150. RU 1999 655 art. 23 lett. a]
- RS 510.518.1
Art. 7Provvedimenti
1 I provvedimenti nel senso degli articoli 28–31 LDerr sono ordinati dalle autorità cantonali d’esecuzione.
2 Se la causa di un provvedimento è nell’ambito di competenza della Confederazione Svizzera o dell’esercito, la decisione è inviata:
- a.
alla Confederazione Svizzera, rappresentata dal S vet Es, nel caso di provvedimenti secondo gli articoli 28–30 LDerr. Una copia della decisione deve essere consegnata al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente;
- b.
al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente, nel caso di ammonimenti secondo l’articolo 31 capoverso 2 LDerr.
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041).3 Le autorità cantonali dʼesecuzione informano lʼUSAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28‒31 LDerr.
- Abrogato dal n. IV 36 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché essa non preveda l’esecuzione da parte dei Cantoni.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.