Législation

Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

RS 817.023.11 · OSG · 34 articoli

Ordinanza sui giocattoli (RS 817.023.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (34 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr. 2 Gli oggetti di cui all’allegato 1 numero I non sono considerati giocattoli. 3 La presente ordinanza non si applica: a. ai giocat…

Art. 1 bis, Definizioni

is Definizioni 1 Nella presente ordinanza s’intende per: a. fabbricante: b. rappresentante autorizzato c. importatore d. distributore e. pericolo f. pericoloso: g. rischio 2 Per interpretare correttamente le espressioni menzionate n…

Art. 2, Importatori o distributori equiparati ai fabbricanti

Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai sensi della presente ordinanza e sottostanno agli obblighi del fabbricante se: a. immettono in commercio un giocatt…

Art. 3

1 I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza): a. i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 66 capoversi 1–3 ODerr; e b. i requisiti particolari di sicurezza di…

Art. 4

I giocattoli che non adempiono le disposizioni della presente ordinanza possono essere esposti e utilizzati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni, a condizione che un cartellino apposto su di essi indichi chiaramente che e…

Art. 5, Avvertenze e istruzioni per l’uso

1 Se necessario per l’uso sicuro dei giocattoli, le avvertenze indicano le opportune restrizioni destinate agli utilizzatori conformemente all’allegato 3 parte A. 2 I giocattoli delle categorie di cu…

Art. 6, Marchio d’identificazione

1 I giocattoli devono essere muniti di un marchio che li identifichi (p. es. numero del tipo, numero di lotto, numero di modello o numero di serie). Qualora ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni o…

Art. 7, Indicazione del nome e dell’indirizzo

1 Il fabbricante indica il proprio nome e indirizzo o una centrale presso la quale possa essere contattato sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla docum…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).