Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande
RS 817.022.12 · 163 articoli
Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande (RS 817.022.12) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (163 articoli)
1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione e la pubblicità particolari: a. acqua minerale naturale e acqua sorgiva;…
1 Il tenore di alcool etilico delle bevande analcoliche non deve superare lo 0,5 per cento in volume della bevanda pronta al consumo. 2 L’aggiunta di anidride carbonica è amme…
Per i prodotti contenenti più di 2 g per litro di anidride carbonica accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica»; fanno eccezione l’acqua minerale…
Le disposizioni del presente capitolo si applicano all’acqua minerale naturale che: a. è consegnata ai consumatori come derrata alimentare, condizionata in recipienti; b. può anche essere consegnata in cisterna c…
1 L’acqua minerale naturale è un’acqua microbiologicamente ineccepibile, la quale ha per origine una falda o un giacimento sotterraneo. Essa proviene da una o più sorgenti con una o più emergenze naturali o perforate. 2 U…
1 L’acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione, la temperatura e il flusso,…
1 La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riempimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano ampiamente conservat…
1 L’acqua minerale naturale non deve essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. 2 In deroga al capoverso 1 sono ammessi: a. la decantazione e la filtrazione, eventual…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
