Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23a capoverso 2 e 24a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), ordina:
La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.
Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Le comunità di riferimento ricevono 30 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.
Se i mezzi finanziari disponibili ogni anno non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l’aiuto finanziario integrale, nell’anno in questione l’importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.
Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.
Devono contenere le seguenti indicazioni:
il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte sino alla fine dell’anno precedente;
la prova dell’avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;
il rapporto di gestione e il conto annuale;
eventuali altri sussidi federali ricevuti.
L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
Emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli.
L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 31 agosto.
La decisione contiene in particolare:
il numero delle cartelle informatizzate del paziente considerate;
i contributi cantonali computabili;
l’ammontare dell’aiuto finanziario da versare;
le modalità di pagamento;
l’indicazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6.
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.
Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...1
Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 1° novembre.
L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.
Gli aiuti finanziari sono versati all’emanazione della decisione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Gli articoli 1–7 e 9 hanno effetto sino al 30 settembre 2029.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).