Ordinanza del 3 novembre 2004 sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart)
RS 814.912.21 · OCart · 15 articoli
Ordinanza di Cartagena (RS 814.912.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 2, modificato (RO 2012 2777) in vigore dal 01.06.2012
- Art. 5, modificato (RO 2012 2777) in vigore dal 01.06.2012
- Art. 2, modificato (RO 2008 4377) in vigore dal 01.10.2008
- Art. 2, modificato (RO 2008 4377) in vigore dal 01.10.2008
- Art. 5, modificato (RO 2008 4377) in vigore dal 01.10.2008
- Art. 8, modificato (RO 2008 4377) in vigore dal 01.10.2008
Estratto del testo (15 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. 2 Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in p…
Nella presente ordinanza si intende per: a. utilizzazione nell’ambiente sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA); b. organismo geneticamente modificato c. sistema chiuso: sull’impiego confinato (OIConf); d. moviment…
Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve: a. impiegare ogni precauzione imposta dalle circostanze affinché gli organismi geneticamente modificati, i loro metaboliti ed…
1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve contemplare le seguenti informazioni: a. un’indi…
1 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o 25 OEDA . 2 Chiunque intende importare organismi…
1 Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve prima ottenere l’accordo dell’autorità competente di tale Pa…
1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e al…
L’UFAM è il corrispondente per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare: a. garantisce il collegamento con il Segretariato di cui all’articolo 24 della…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
