Législation

Ordinanza del 3 novembre 2004 sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart)

RS 814.912.21 · OCart · 15 articoli

Ordinanza di Cartagena (RS 814.912.21) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (15 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. 2 Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in p…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. utilizzazione nell’ambiente sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA); b. organismo geneticamente modificato c. sistema chiuso: sull’impiego confinato (OIConf); d. moviment…

Art. 3, Dovere di diligenza

Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve: a. impiegare ogni precauzione imposta dalle circostanze affinché gli organismi geneticamente modificati, i loro metaboliti ed…

Art. 4, Documentazione d’accompagnamento

1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve contemplare le seguenti informazioni: a. un’indi…

Art. 5, Importazione

1 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o 25 OEDA . 2 Chiunque intende importare organismi…

Art. 6, Esportazione

1 Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve prima ottenere l’accordo dell’autorità competente di tale Pa…

Art. 7, Obbligo di tenere un registro delle esportazioni

1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e al…

Art. 8, Compiti dell’UFAM

L’UFAM è il corrispondente per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare: a. garantisce il collegamento con il Segretariato di cui all’articolo 24 della…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).