Législation

Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)

RS 814.82 · OPICChim · 21 articoli

Ordinanza PIC (RS 814.82) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (21 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 2…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica a: a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1); b. sostanze e formulati pestic…

Art. 2 a, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. prodotto chimico di cui all’appendice 1: 1. una sostanza figurante nell’appendice 1, 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una concen…

Art. 3, Annuncio di esportazione

1 Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima espo…

Art. 4, Restrizioni di esportazione

1 Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione. 2 Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in c…

Art. 5, Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale

1 Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim deve: a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme intern…

Art. 6
Art. 7, Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d’importazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 14.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).