Législation

Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O)

OAS-ORS 814.812.39In vigoreStato 01.01.202612 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio1–2
  2. Sezione 2: Esame e formazione continua3–4
  3. Sezione 3: Compiti dei servizi competenti5–9
  4. Sezione 4: Emolumenti10
  5. Sezione 5: Disposizioni finali11–12

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12a nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); visti gli articoli 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio

Art. 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale

1

 L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari (autorizzazione speciale Orticoltura):

  1. a.

    nell’orticoltura;

  2. b.

    per la manutenzione di terreni militari e impianti sportivi, dell’area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici.

2

 L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone per attività di cui al capoverso 1.

3

 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono utilizzare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.

4

 Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sui prodotti fitosanitari che deve impiegare:

  1. a.

    nomi e impieghi previsti dei prodotti fitosanitari;

  2. b.

    modi e condizioni d’uso;

  3. c.

    pericoli legati ai prodotti fitosanitari utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;

  4. d.

    persona da contattare in caso di domande o di emergenza.

5

 Il titolare dell’autorizzazione speciale che ha istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.

  1. RS 916.161

Art. 2Competenze e conoscenze

1

 L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.

2

 Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.

3

 Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

4

 Il titolare di un’autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20222 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A) può ottenere un’autorizzazione speciale Orticoltura a condizioni semplificate.

  1. RS 813.153.1
  2. RS 814.812.34

Sezione 2: Esame e formazione continua

Art. 3Esame

1

 L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2

 L’esame è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 41

  1. Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 12 lett. b).

Sezione 3: Compiti dei servizi competenti

Art. 5Ufficio federale dell’ambiente

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  2. b.

    riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d’esame;

  3. c.

    tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;

  4. d.

    approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.4, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  5. e.

    rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’articolo 2 capoverso 4, nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;

  6. f.

    esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;

  7. g.

    sceglie ogni cinque anni tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che devono essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 6Commissione d’esame

1

 Le organizzazioni e le autorità seguenti sono rappresentate da un delegato nella commissione d’esame:

  1. a.

    l’organizzazione del mondo del lavoro (oml) Jardin Suisse;

  2. b.

    la Segreteria di Stato dell’economia;

  3. c.

    le autorità esecutive cantonali;

  4. d.

    un’associazione svizzera dei portinai;

  5. e.

    l’Union suisse des services des parcs et promenades;

  6. f.

    il rappresentante degli organi di ricerca in orticoltura designato dall’UFAM;

  7. g.

    il rappresentante delle associazioni ambientali designato dall’UFAM.

2

 L’oml Jardin Suisse presiede la commissione.

3

 Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il voto del presidente è decisivo in caso di parità dei voti.

4

 La commissione d’esame ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    riconosce e sorveglia gli organi incaricati degli esami;

  2. b.

    controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;

  3. c.

    sorveglia in maniera puntuale la qualità dei corsi di preparazione e degli esami e, se necessario, esige misure correttive dagli organi incaricati degli esami;

  4. d.

    fornisce consulenza all’UFAM per il riconoscimento degli organi incaricati della formazione continua e l’aggiornamento degli allegati, se del caso;

  5. e.

    propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.4;

  6. f.

    sceglie ogni cinque anni quali obiettivi indicati nell’allegato 1 numero 2 debbano essere insegnati durante la formazione continua su argomenti facoltativi secondo l’allegato 3;

  7. g.

    confronta le competenze e conoscenze di un titolare di un’autorizzazione speciale Agricoltura secondo l’OAS‑A1 con quelle richieste secondo l’allegato 1 e stabilisce se è sufficiente un esame parziale per ottenere l’autorizzazione speciale Orticoltura.

5

 L’oml Jardin Suisse assume i compiti e le competenze seguenti all’interno della commissione d’esame:

  1. a.

    sostiene la commissione d’esame nei suoi compiti amministrativi e nell’organizzazione delle sue riunioni;

  2. b.

    coordina gli esami;

  3. c.

    redige annualmente un rapporto destinato all’UFAM sulle attività della commissione d’esame e degli organi incaricati degli esami e della formazione continua.

  1. RS 814.812.34

Art. 7Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami hanno i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    tengono gli esami secondo l’allegato 2;

  2. b.

    offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;

  3. c.

    designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;

  4. d.

    conservano le prove d’esame per almeno cinque anni.

Art. 81

  1. Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 12 lett. b).

Art. 9Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1

 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le autorità seguenti:

  1. a.

    l’UFAM;

  2. b.

    l’Ufficio federale della sanità pubblica;

  3. c.

    l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  4. d.

    la Segreteria di Stato dell’economia;

  5. e.

    le autorità esecutive cantonali.

2

 L’UFAM presiede la commissione.

3

 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM sulle questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

1

 Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.

2

 Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. L’emolumento per il rilascio e la proroga di un’autorizzazione speciale è a carico del titolare dell’autorizzazione.

3

 L’autorizzazione è rilasciata o rinnovata solo dopo il pagamento dell’emolumento.

  1. RS 813.153.1

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11Disposizione transitoria

RS 412.101.221.76

Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale di base nel settore orticolo prima del 1° gennaio 2026 secondo l’ordinanza della SEFRI del 31 ottobre 2011 sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC) ricevono, dopo l’ottenimento del diploma, entrambe le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nell’orticoltura secondo l’articolo 23a capoverso 2 ORRPChim.

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

  1. a.

    gli articoli 1–3, 5–7 e 9–12: il 1° gennaio 2026;

  2. b.

    gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.

Allegati

  • Classificazione dei livelli di competenze e conoscenze
  • Scopo degli esami

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).