Législation

Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

OTaRSiRS 814.681In vigoreStato 01.01.201622 articoli

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  • RU 2015 5699in vigore il 01.01.2016
    abrogato: art. 2 · modificato: art. 3, 6, 20 · introdotto: art. 6a
  • RU 2011 5227in vigore il 01.01.2012
    abrogato: art. 18

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Oggetto1
  2. Capitolo 2: Tassa2–8
  3. Capitolo 3: Indennità9–16
  4. Capitolo 4: Esecuzione17–18
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali19–21

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero;

  2. b.

    l’utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:

    1. 1.

      l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,

    2. 2.

      l’indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2Obbligo di pagare la tassa

1

 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

2

 Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

3

 ...1

  1. Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 3Aliquota della tassa

1

 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

  1. a.

    per le discariche di tipo B, a 5 fr./t;

  2. b.

    per le discariche di tipo C, D ed E, a 16 fr./t.1

2

 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:

  1. a.

    per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;

  2. b.

    per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.

3

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
  2. Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 4Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell’esportazione.

Art. 5Dichiarazione della tassa

1

 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.

2

 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

3

 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

4

 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

5

 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.

Art. 6Tassazione1

1

 L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.

2

 Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro il ricavato della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa.2

3

 L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, dei dati forniti dal Cantone e di dati empirici.3

  1. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
  2. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
  3. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 6aTermine di pagamento1

1

 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

2

 In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno.

  1. Introdotto dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 7Riscossione posticipata

Se, per errore, l’UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8Prescrizione

1

 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

2

 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:

  1. a.

    quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;

  2. b.

    a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

3

 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità

Sezione 1: Condizioni per le indennità

Art. 9Principio

1

 In conformità con l’articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

  1. a.

    l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;

  2. b.

    l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e

  3. c.

    l’indagine di siti che risultano non inquinati.

2

 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l’indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

Art. 10Condizioni particolari per la concessione di indennità per

1

 Per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:

  1. a.

    se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;

  2. b.

    se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2

 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza:

  1. a.

    nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;

  2. b.

    nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

3

 Per provvedimenti d’indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento

1

 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:

  1. a.

    se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;

  2. b.

    se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2

 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:

  1. a.

    nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;

  2. b.

    nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 12Costi computabili per i siti che non devono essere risanati

1

 Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

  1. a.

    accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto;

  2. b.

    indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati (OSiti).

2

 Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti:

  1. a.

    pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;

  2. b.

    costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;

  3. c.

    prelievo di campioni e analisi.

  1. RS 814.680

Art. 13Costi computabili per i siti che devono essere risanati

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

  1. a.

    indagine preliminare (art. 7 OSiti1) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l’articolo 12 capoverso 2;

  2. b.

    elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);

  3. c.

    decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);

  4. d.

    costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);

  5. e.

    prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

  1. RS 814.680

Sezione 3: Procedura

Art. 14Consultazione dell’UFAM

1

 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento.

2

 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3.

Art. 15Richiesta d’indennità

Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:

  1. a.

    la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;

  2. b.

    i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;

  3. c.

    la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;

  4. d.

    i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;

  5. e.

    una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.

Art. 16Assegnazione e versamento delle indennità

1

 Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

2

 Esso decide il versamento delle indennità se:

  1. a.

    dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell’insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;

  2. b.

    il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.

3

 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può concedere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 19901 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:

  1. a.

    un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o

  2. b.

    nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l’OSiti2 emergono nuovi dati sull’inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.

4

 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

  1. RS 616.1
  2. RS 814.680

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17Competenze

1

 L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.

2

 Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

3

 I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 181

  1. Abrogato dal n. I 7.3 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 20Disposizione transitoria1

L’aliquota della tassa di cui all’articolo 3 capoverso 1 si applica dal 1° gennaio 2017. Fino a questa data l’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

  1. a.

    per le discariche di tipo B, a 3 fr./t;

  2. b.

    per le discariche di tipo C, a 17 fr./t;

  3. c.

    per le discariche di tipo D ed E, a 15 fr./t.

  1. Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).