Législation

Ordinanza del 20 ottobre 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

ORSAERS 814.620In vigoreStato 01.09.202316 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a ORSAE.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Sezione 1: Condizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento4–10
  3. Sezione 3: Disposizioni finali11–16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoversi 1 e 2 lettera a, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 1Scopo

1

 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché i loro componenti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

2

 Gli apparecchi e i componenti da smaltire devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute in tali apparecchi e componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.

Art. 2Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti.

2

 La presente ordinanza si applica agli apparecchi e componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.

3

 Agli apparecchi e ai componenti concepiti esclusivamente per l’uso professionale o commerciale si applicano soltanto le disposizioni sullo smaltimento di cui all’articolo 10 nonché quelle sulla registrazione dei dati secondo l’articolo 12.

4

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce gli apparecchi e i componenti secondo i capoversi 1–3.

Art. 3Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    apparecchi: gli apparecchi elettrici o elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale;

  2. b.

    componenti: le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;

  3. c.

    fabbricanti: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;

  4. d.

    commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale;

  5. e.

    commercianti al dettaglio: i commercianti che forniscono apparecchi o componenti esclusivamente all’utente finale;

  6. f.

    centri pubblici di raccolta: i centri o gli eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;

  7. g.

    imprese di smaltimento: le imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa;

  8. h.

    stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:

    1. 1.

      è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e

    2. 2.

      un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.

Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento

Art. 4Obbligo di etichettatura

1

 I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:

2

 Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.

3

 In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.

Art. 5Obbligo di restituzione

Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.

Art. 6Obbligo di ripresa

1

 I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.

2

 I commercianti devono riprendere gratuitamente i tipi di apparecchi e componenti che hanno nell’assortimento.

3

 I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i componenti del tipo che figura nel loro assortimento.

4

 L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1–3 sussiste soltanto nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale.

5

 I commercianti e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti soltanto a commercianti possono affidare la ripresa a terzi.

Art. 7Obbligo d’informazione

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 8Protezione dei dati1

RS 235.1

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 105 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 9Obbligo di smaltimento

1

 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve smaltire gli apparecchi e i componenti che non utilizza più e che non consegna ad altri soggetti all’obbligo di ripresa. Può affidare tale incarico a terzi.

2

 I gestori di centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso o cederli a chi è soggetto all’obbligo di ripresa.

3

 I detentori di apparecchi e componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all’obbligo di ripresa, a centri pubblici di raccolta o a imprese di smaltimento devono smaltirli o farli smaltire a proprie spese conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10.

4

 Se non versa contributi finanziari a organizzazioni settoriali per assicurare lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve:

  1. a.

    fare smaltire a proprie spese gli apparecchi e i componenti ripresi; e

  2. b.

    registrare la quantità di apparecchi e componenti venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti che gli apparecchi e i componenti ripresi sono stati ceduti in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i Cantoni possono consultare la documentazione degli ultimi cinque anni.

Art. 10Requisiti per lo smaltimento

1

 Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve garantire che ciò avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare rispettare i requisiti seguenti:

  1. a.

    gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente, come il pericolo di incendio o di esplosione o l’emissione di sostanze pericolose, devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;

  2. b.

    i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici devono essere rimossi nelle prime fasi del processo di trattamento e smaltiti separatamente, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive; in particolare si intendono:

    1. 1.

      i componenti contenenti cadmio e mercurio,

    2. 2.

      i gas climalteranti e i gas che impoveriscono lo strato di ozono,

    3. 3.

      le materie plastiche contenenti sostanze ignifughe vietate o metalli pesanti,

    4. 4.

      il vetro di tubi catodici, le batterie e i condensatori contenenti sostanze pericolose, e

    5. 5.

      gli apparecchi e i componenti contenenti amianto nonché gli apparecchi e i componenti radioattivi;

  3. c.

    i componenti in materiali riciclabili, come ferro, metalli di base e metalli preziosi nonché materie plastiche e vetri, devono essere riciclati adeguatamente;

  4. d.

    i metalli tecnologici rari, come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, devono essere riciclati nella misura in cui esistono a tal fine procedure o impianti adeguati;

  5. e.

    i componenti in materiali non riciclabili, come materie plastiche e vetri contenenti sostanze nocive, devono essere termicamente riciclati, termicamente eliminati o, se del caso, depositati.

2

 Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, singoli generi di apparecchi e componenti devono essere raccolti in modo differenziato e immagazzinati separatamente in un deposito intermedio.

  1. RS 814.81

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 11Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

Art. 12Registrazione dei dati

Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.

Art. 13Aiuto all’esecuzione dell’UFAM

L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.

Art. 14Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.

Art. 15Disposizioni transitorie

Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza:

  1. a.

    gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento;

  2. b.

    gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione;

  3. c.

    gli elettrodomestici;

  4. d.

    i dispositivi d’illuminazione;

  5. e.

    le lampade (salvo le lampade a incandescenza);

  6. f.

    gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);

  7. g.

    le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).