Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoversi 1 e 2 lettera a, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ordina:
Sezione 1: Condizioni generali
1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché i loro componenti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
2 Gli apparecchi e i componenti da smaltire devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute in tali apparecchi e componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.
Art. 2Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti.
2 La presente ordinanza si applica agli apparecchi e componenti incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.
3 Agli apparecchi e ai componenti concepiti esclusivamente per l’uso professionale o commerciale si applicano soltanto le disposizioni sullo smaltimento di cui all’articolo 10 nonché quelle sulla registrazione dei dati secondo l’articolo 12.
4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) definisce gli apparecchi e i componenti secondo i capoversi 1–3.
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
apparecchi: gli apparecchi elettrici o elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale;
- b.
componenti: le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi;
- c.
fabbricanti: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;
- d.
commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale;
- e.
commercianti al dettaglio: i commercianti che forniscono apparecchi o componenti esclusivamente all’utente finale;
- f.
centri pubblici di raccolta: i centri o gli eventi di raccolta gestiti dalla collettività o da privati per conto della collettività;
- g.
imprese di smaltimento: le imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di raccolta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa;
- h.
stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
- 1.
è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
- 2.
un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento
Art. 4Obbligo di etichettatura
1 I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:
2 Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
3 In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.
Art. 5Obbligo di restituzione
Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la restituzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.
Art. 6Obbligo di ripresa
1 I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.
2 I commercianti devono riprendere gratuitamente i tipi di apparecchi e componenti che hanno nell’assortimento.
3 I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i componenti del tipo che figura nel loro assortimento.
4 L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1–3 sussiste soltanto nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale.
5 I commercianti e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti soltanto a commercianti possono affidare la ripresa a terzi.
Art. 7Obbligo d’informazione
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
Art. 8Protezione dei dati1
RS 235.1Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 105 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 9Obbligo di smaltimento
1 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve smaltire gli apparecchi e i componenti che non utilizza più e che non consegna ad altri soggetti all’obbligo di ripresa. Può affidare tale incarico a terzi.
2 I gestori di centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso o cederli a chi è soggetto all’obbligo di ripresa.
3 I detentori di apparecchi e componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all’obbligo di ripresa, a centri pubblici di raccolta o a imprese di smaltimento devono smaltirli o farli smaltire a proprie spese conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10.
4 Se non versa contributi finanziari a organizzazioni settoriali per assicurare lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve:
- a.
fare smaltire a proprie spese gli apparecchi e i componenti ripresi; e
- b.
registrare la quantità di apparecchi e componenti venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti che gli apparecchi e i componenti ripresi sono stati ceduti in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i Cantoni possono consultare la documentazione degli ultimi cinque anni.
Art. 10Requisiti per lo smaltimento
1 Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve garantire che ciò avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare rispettare i requisiti seguenti:
- a.
gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente, come il pericolo di incendio o di esplosione o l’emissione di sostanze pericolose, devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;
- b.
i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici devono essere rimossi nelle prime fasi del processo di trattamento e smaltiti separatamente, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive; in particolare si intendono:
- 1.
i componenti contenenti cadmio e mercurio,
- 2.
i gas climalteranti e i gas che impoveriscono lo strato di ozono,
- 3.
le materie plastiche contenenti sostanze ignifughe vietate o metalli pesanti,
- 4.
il vetro di tubi catodici, le batterie e i condensatori contenenti sostanze pericolose, e
- 5.
gli apparecchi e i componenti contenenti amianto nonché gli apparecchi e i componenti radioattivi;
- c.
i componenti in materiali riciclabili, come ferro, metalli di base e metalli preziosi nonché materie plastiche e vetri, devono essere riciclati adeguatamente;
- d.
i metalli tecnologici rari, come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, devono essere riciclati nella misura in cui esistono a tal fine procedure o impianti adeguati;
- e.
i componenti in materiali non riciclabili, come materie plastiche e vetri contenenti sostanze nocive, devono essere termicamente riciclati, termicamente eliminati o, se del caso, depositati.
2 Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, singoli generi di apparecchi e componenti devono essere raccolti in modo differenziato e immagazzinati separatamente in un deposito intermedio.
- RS 814.81
Sezione 3: Disposizioni finali
I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
Art. 12Registrazione dei dati
Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.
Art. 13Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.
Art. 14Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.
Art. 15Disposizioni transitorie
Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza:
- a.
gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento;
- b.
gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione;
- c.
- d.
i dispositivi d’illuminazione;
- e.
le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
- f.
gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- g.
le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.