Législation

Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP)

OEm-RaPRS 814.56In vigoreStato 01.02.202111 articoli

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  • RU 2021 24in vigore il 01.02.2021
    modificato: art. 5

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

RS 172.041.1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3Assoggettamento

Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1 paga un emolumento.

Art. 4Rinuncia alla riscossione di emolumenti

1

 In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

  1. a.

    per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identificabile o non lo è più;

  2. b.

    per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più identificabile.

2

 Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l’UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.

Art. 5Calcolo degli emolumenti

1

Gli emolumenti sono calcolati secondo l’allegato.1

2

 Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell’allegato o per i quali nell’allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d’attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 24).

Art. 6Supplemento d’emolumento

L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgentemente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.

Art. 7Esborsi

RS 172.041.1

Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell’articolo 6 OgeEm, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

  1. RS 172.010.1

Art. 8Fatturazione, decisione circa gli emolumenti

1

 Se affida un compito a un altro organo, l’UFSP può abilitare quest’ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti.

2

 In caso di controversia concernente la fattura, l’UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2006 2949, 2013 3407 all. 6 n. 4]

L’ordinanza del 5 luglio 2006 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata.

Art. 10Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).