Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)
RS 814.542.1 · OrX · 35 articoli
Ordinanza sui raggi X (RS 814.542.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (35 articoli)
1 La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, il personale e i terzi dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di sistemi a raggi X per us…
Sono applicabili le definizioni contenute nell’articolo 2 ORaP e negli allegati 1 e 4 ORaP e quelle dell’allegato 1 della presente ordinanza.…
Ogni esame radiologico necessita di una giustificazione basata su un’indicazione secondo gli articoli 28 e 29 ORaP.…
1 Gli esami diagnostici devono essere coordinati secondo la tecnica di esame ottimizzata di cui all’articolo 32 ORaP in modo tale che le informazioni diagnostiche necessarie siano ricavate con l’…
1 Prima di prendere servizio, il personale neoassunto deve essere istruito dai periti in merito alle pertinenti regole di radioprotezione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 1991 sulla…
1 Per l’ottimizzazione, il perfezionamento e la gestione della qualità per le applicazioni di radiologia interventistica, tomografia computerizzata e fluoroscopia in ambito di dose medio, si deve coinvolgere un fisico m…
Qualora, in singoli casi, sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, l’UFSP può autorizzare deroghe alle disposizioni tecniche della presente or…
Ai sistemi a raggi X non utilizzati a scopo diagnostico o terapeutico su esseri umani o animali si applicano i requisiti della presente ordinanza validi per gli impianti della medicina veterinaria.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
