Législation

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)

RS 814.542.1 · OrX · 35 articoli

Ordinanza sui raggi X (RS 814.542.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (35 articoli)

Art. 1, Scopo, campo d’applicazione e oggetto

1 La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, il personale e i terzi dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di sistemi a raggi X per us…

Art. 2, Definizioni

Sono applicabili le definizioni contenute nell’articolo 2 ORaP e negli allegati 1 e 4 ORaP e quelle dell’allegato 1 della presente ordinanza.…

Art. 3, Giustificazione

Ogni esame radiologico necessita di una giustificazione basata su un’indicazione secondo gli articoli 28 e 29 ORaP.…

Art. 4, Ottimizzazione di esposizioni mediche

1 Gli esami diagnostici devono essere coordinati secondo la tecnica di esame ottimizzata di cui all’articolo 32 ORaP in modo tale che le informazioni diagnostiche necessarie siano ricavate con l’…

Art. 5, Istruzione del personale

1 Prima di prendere servizio, il personale neoassunto deve essere istruito dai periti in merito alle pertinenti regole di radioprotezione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 1991 sulla…

Art. 6, Fisici medici

1 Per l’ottimizzazione, il perfezionamento e la gestione della qualità per le applicazioni di radiologia interventistica, tomografia computerizzata e fluoroscopia in ambito di dose medio, si deve coinvolgere un fisico m…

Art. 7, Applicazioni speciali e innovazioni tecniche

Qualora, in singoli casi, sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, l’UFSP può autorizzare deroghe alle disposizioni tecniche della presente or…

Art. 8, Sistemi a raggi X per altri scopi

Ai sistemi a raggi X non utilizzati a scopo diagnostico o terapeutico su esseri umani o animali si applicano i requisiti della presente ordinanza validi per gli impianti della medicina veterinaria.…

Vedere tutti i 35 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).