Législation

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc)

RS 814.501.513 · OrAc · 30 articoli

Ordinanza sugli acceleratori (RS 814.501.513) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (30 articoli)

Art. 1, Scopo, oggetto e campo di applicazione

1 La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, gli utilizzatori, i terzi e l’ambiente dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di acceler…

Art. 2, Definizioni

Valgono le definizioni riportate nell’articolo 2 e negli allegati 1 e 4 ORaP, nonché nell’allegato 1 della presente ordinanza.…

Art. 3, Applicazioni speciali e innovazioni tecniche

Qualora, in singoli casi, sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare deroghe all…

Art. 4, Ubicazione degli acceleratori

1 L’esercizio degli acceleratori deve avvenire all’interno di un locale di irradiazione. 2 Il dispositivo di comando deve trovarsi all’esterno del locale di irradiazione.…

Art. 5, Locale di irradiazione

1 Il locale di irradiazione deve essere equipaggiato come area sorvegliata secondo l’articolo 85 capoverso 1 ORaP. 2 Deve essere schermato conformemente all’articolo 7. 3 Deve poter essere abbandonato in qualsi…

Art. 6, Acceleratore

1 Deve essere possibile iniziare l’irradiazione soltanto da un quadro di comando situato all’esterno del locale di irradiazione. 2 Il quadro di comando deve essere munito di un dispositivo per l’interruzione immediata de…

Art. 7, Schermature

1 Gli elementi costruttivi perimetrali del locale di irradiazione devono essere dimensionati di modo che, nelle condizioni di esercizio previste, non siano superate le dosi ambientali indicate all’articolo 8. Si deve tene…

Art. 8, Vincoli della dose ambientale

1 In nessun punto delle aree contigue al locale di irradiazione si devono superare le seguenti dosi ambientali: a. nei luoghi all’esterno dell’area sorvegliata: 0,02 mSv alla settimana; b. nei luoghi all…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).