Ordinanza del DFI del 29 gennaio 2026 sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria, ODos)
RS 814.501.43 · ODos · 53 articoli
Ordinanza sulla dosimetria (RS 814.501.43) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (53 articoli)
La presente ordinanza disciplina le disposizioni tecniche concernenti la dosimetria individuale e ambientale, in particolare i requisiti relativi ai sistemi di dosimetria, all’esecuzione della dosimetria e alla valutazione de…
Alla presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e agli allegati 1 e 4 ORaP, nonché quelle di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.…
Le autorità di riconoscimento di cui all’articolo 68 ORaP sono competenti per la vigilanza sui servizi di dosimetria individuale.…
Il riconoscimento del servizio di dosimetria individuale si estende in particolare ai seguenti oggetti: a. determinazione delle grandezze di misura; b. tipi di radia…
Le autorità di riconoscimento pubblicano l’elenco dei servizi di dosimetria individuale.…
1 Se è dimostrato che la dose efficace dovuta a un tipo di radiazione non è superiore al 10 per cento rispetto all’intera dose annua di una persona, d’intesa con l’autorità di vigila…
1 I valori di dose valutati per le persone mobilitate sono verbalizzati e tenuti a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 2 La dosimetr…
Al fine di garantire la protezione della popolazione, la dosimetria ambientale è utilizzata per determinare l’equivalente di dose ambientale H a. rilevare la radiazione diretta e la radiazione rifles…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
