Législation

Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)

RS 814.412.2 · ORMAp · 17 articoli

Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto (RS 814.412.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (17 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione

1 Per le macchine e attrezzature che devono essere immesse sul mercato, la presente ordinanza disciplina: a. la limitazione preventiva delle emissioni foniche; b. la marcatura delle emissioni foniche; c…

Art. 2, Livello di potenza sonora

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. livello di potenza sonora L WA : il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW secondo le norme SN EN ISO 3744 e SN EN ISO 3746 Tali norm…

Art. 3, Immissione in commercio

1 Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la cessione a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera. 2 È considerata immissione…

Art. 4, Principi

1 Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se: a. è stata effettuata una valutazione della conformità in applicazione della procedura di cui all’articolo 5; b. è allegata una dichiarazione di c…

Art. 5, Procedura di valutazione della conformità

1 Si applicano le seguenti procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato 2: a. controllo interno di fabbricazione (all. 2 lett. A); b. controllo interno di fabbricazione con v…

Art. 6, Documentazione tecnica

1 La documentazione tecnica deve contenere i dati necessari per la pertinente procedura di valutazione della conformità. 2 Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. Può essere re…

Art. 7, Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati in base alla procedura secondo l’articolo 5 devono: a. esse…

Art. 8, Dichiarazione di conformità

1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante residente in Svizzera dichiara che le macchine e le attrezzature soddisfano i requisiti della presente ordinanza. 2 La dichiaraz…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).