L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2022, decreta:
La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all’Accordo del 12 dicembre 20151 sul clima:
- a.
riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;
- b.
adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;
- c.
orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- RS 0.814.012
Nella presente legge s’intende per:
- a.
tecnologie a emissioni negative: procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO2 dall’atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;
- b.
emissioni dirette: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;
- c.
emissioni indirette: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;
- d.
saldo netto delle emissioni pari a zero: riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative.
Art. 3Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e di impiego di tecnologie a emissioni negative
1 La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l’impatto delle emissioni di gas serra causate dall’uomo in Svizzera sia pari a zero (obiettivo del saldo netto pari a zero):
- a.
riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e
- b.
compensando l’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all’estero.
2 Dopo il 2050 le quantità di CO2 rimosse e immagazzinate mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.
3 La Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- a.
in media, nel periodo 2031–2040, almeno del 64 per cento;
- b.
entro il 2040, almeno del 75 per cento;
- c.
in media, nel periodo 2041–2050, almeno dell’89 per cento.
4 Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.
5 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all’estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l’impiego di tecnologie a emissioni negative.
6 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante utilizzato per il rifornimento in Svizzera del traffico aereo e della navigazione internazionali.
Art. 4Valori indicativi per settore
1 Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura:
- a.
nel settore degli edifici:
- 1.
entro il 2040, dell’82 per cento,
- 2.
entro il 2050, del 100 per cento;
- b.
nel settore dei trasporti:
- 1.
entro il 2040, del 57 per cento,
- 2.
entro il 2050, del 100 per cento;
- c.
nel settore dell’industria:
- 1.
entro il 2040, del 50 per cento,
- 2.
entro il 2050, del 90 per cento.
2 Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell’Unione europea.
Art. 5Cronoprogrammi per imprese e settori
1 Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.
2 Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare cronoprogrammi.
3 Alle imprese e ai settori che elaborano un cronoprogramma entro il 2029 la Confederazione mette a disposizione basi documentali, standard e consulenza specialistica. Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.
Art. 6Promozione di tecnologie e processi innovativi
1 Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l’impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l’attuazione dei cronoprogrammi di cui all’articolo 5 capoverso 2 o di singole misure da essi previste.
2 Gli aiuti finanziari sono versati mediante gli strumenti di promozione esistenti.
3 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
- a.
i requisiti relativi alle singole misure;
- b.
i termini entro cui i cronoprogrammi o le singole misure devono essere attuati.
4 Non è versato alcun contributo per misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.
5 L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.
Art. 7Copertura dei rischi
Con le risorse di cui all’articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 8Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure volte all’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alla protezione contro tali effetti.
2 Occorre in primo luogo evitare l’aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare:
- a.
all’aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;
- b.
ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;
- c.
ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.
Art. 9Obiettivi in materia di orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima
1 La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l’impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.
2 Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni che orientano i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.
Art. 10Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.
2 Entro il 2040 l’Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.
3 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa periodicamente l’Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell’obiettivo.
4 I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell’ambito di competenza della Confederazione. La Confederazione li sostiene nell’assunzione di un ruolo esemplare mettendo loro a disposizione le necessarie basi documentali.
Art. 11Attuazione degli obiettivi
1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative all’attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge:
- a.
per il periodo 2025–2030;
- b.
per il periodo 2031–2040;
- c.
per il periodo 2041–2050.
2 Le proposte di cui al capoverso 1 sono attuate in linea di massima nel quadro della legge del 23 dicembre 20111 sul CO2.
3 Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale.
4 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.
- RS 641.71
Art. 12Rapporto con altri atti normativi
1 Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO2, l’ambiente, l’energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l’agricoltura, l’economia forestale e del legno, la circolazione stradale e il traffico aereo nonché l’imposizione degli oli minerali, andrebbero concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.
2 Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare è previsto un sostegno supplementare.
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.
2 Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.
Art. 14Modifica di un altro atto normativo
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
Art. 15Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare del 27 novembre 20191 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.2
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20253
- FF 2019 7142
- FF 2022 2412
- O del 27 nov. 2024 (RU 2024 771).
Allegati
- Modifica di un altro atto normativo
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.