Législation

Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)

OPRTRRS 814.017In vigoreStato 01.03.200714 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda3–6
  3. Sezione 3: Compiti delle autorità7–11
  4. Sezione 4: Disposizioni finali12–14

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo e campo d’applicazione

1

 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

2

 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1.

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);

  2. b.

    impianti di cui all’allegato 1: sono considerati impianti di cui all’allegato 1 anche i molteplici impianti di uno stesso tipo (all. 1) contenuti in un’azienda e con una capacità totale superiore al valore soglia indicato nell’allegato 1;

  3. c.

    azienda: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;

  4. d.

    titolare: il proprietario di un’azienda o la persona che la dirige a tutti gli effetti;

  5. e.

    sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’alle­gato 2;

  6. f.

    emissione: l’introduzione intenzionale o involontaria, diretta o effettuata attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;

  7. g.

    trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini dell’azienda di:

    1. 1.

      rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o

    2. 2.

      sostanze inquinanti in acque di scarico destinate al trattamento;

  8. h.

    acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;

  9. i.

    rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordi­nanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti.

  1. RS 814.610

Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda

Art. 3Obbligo di diligenza

Il titolare di un azienda con impianti di cui all’allegato 1 deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso il registro siano complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.

Art. 4Obbligo di notifica

Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’ar­ticolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:

  1. a.

    ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione;

  2. b.

    ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;

  3. c.

    ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure

  4. d.

    ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’ac­qua.

Art. 5Contenuto della notifica

1

 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a.

    nome, indirizzo e coordinate geografiche dell’azienda e degli impianti di cui all’allegato 1;

  2. b.

    nome e indirizzo del titolare;

  3. c.

    quantità totale di ciascuna sostanza inquinante emessa nell’aria, nell’acqua o nel suolo dall’azienda nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna);

  4. d.

    quantità di rifiuti speciali trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti speciali destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3. Per il trasferimento transfrontaliero vanno inoltre indicati il nome e l’indi­rizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché l’indi­rizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione;

  5. e.

    quantità di altri rifiuti trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3;

  6. f.

    quantità di sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); e

  7. g.

    metodologie utilizzate per ricavare le informazioni di cui alle lettere c–f, precisando se sono il risultato di misurazioni, calcoli o stime.

2

 Per ricavare le informazioni relative all’emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale.

3

 Le informazioni vanno inserite direttamente nel registro riservato messo a disposizione dall’UFAM; in via eccezionale possono essere trasmesse all’UFAM in altro modo. L’UFAM definisce il formato dei dati.

4

 Chi, in applicazione di altre prescrizioni, ha già trasmesso alla Confederazione informazioni di cui al capoverso 1 può autorizzarla a inserirle nel registro di cui al capoverso 3; l’UFAM può richiedere ad altri servizi federali le informazioni ottenute in virtù di altre disposizioni, selezionando quelle che si prestano a essere inserite nel registro, e tenerne un elenco.

Art. 6Obbligo di conservare le registrazioni

1

 I titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie applicate per ottenere i dati.

2

 Le registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 7Tenuta del PRTR

1

 L’UFAM tiene un PRTR.

2

 Il PRTR contiene:

  1. a.

    le informazioni non riservate di cui all’articolo 5 capoverso 1;

  2. b.

    informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse;

  3. c.

    collegamenti elettronici con banche dati ambientali nazionali già esistenti;

  4. d.

    collegamenti elettronici ai registri PRTR delle Parti del Protocollo e, ove possibile, di altri Paesi.

3

 L’UFAM completa il registro:

  1. a.

    su base annua, con le informazioni non riservate dell’anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a;

  2. b.

    su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 8Informazione del pubblico

1

 L’UFAM mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi nove mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4.

2

 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione.

3

 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:

  1. a.

    nome dell’azienda e relative coordinate geografiche;

  2. b.

    impianti di cui all’allegato 1;

  3. c.

    titolare;

  4. d.

    sostanza inquinante o rifiuto;

  5. e.

    comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è stata emessa;

  6. f.

    metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all’allegato 3;

  7. g.

    nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali.

4

 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.

Art. 9Riservatezza

1

 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione.

2

 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20041 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.

3

 Chi inoltra una documentazione all’UFAM deve:

  1. a.

    specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e

  2. b.

    motivare perché l’interesse fatto valere prevale sull’interesse alla divulga­zione.

4

 L’UFAM valuta se l’interesse fatto valere è preponderante. Se la sua valutazione diverge dalla richiesta del titolare dell’azienda, l’UFAM, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest’ultimo mediante deci­sione.

5

 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.

  1. RS 152.3

Art. 10Verifica dei dati

1

 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro terri­torio.

2

 Verificano se:

  1. a.

    i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e

  2. b.

    le informazioni fornite sono complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.

3

 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie.

Art. 11Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni

1

 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.

2

 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabora con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12Modifica del diritto vigente

Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 141.

...

Art. 13Disposizioni transitorie

1

 La notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per il primo anno di riferimento al più tardi il 1° luglio 2008.

2

 Qualora i titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 notifichino dati rela­tivi al periodo precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza, tali dati sono trattati secondo l’articolo 9.

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2007. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).