Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.
2 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1.
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);
- b.
impianti di cui all’allegato 1: sono considerati impianti di cui all’allegato 1 anche i molteplici impianti di uno stesso tipo (all. 1) contenuti in un’azienda e con una capacità totale superiore al valore soglia indicato nell’allegato 1;
- c.
azienda: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;
- d.
titolare: il proprietario di un’azienda o la persona che la dirige a tutti gli effetti;
- e.
sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’allegato 2;
- f.
emissione: l’introduzione intenzionale o involontaria, diretta o effettuata attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;
- g.
trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini dell’azienda di:
- 1.
rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o
- 2.
sostanze inquinanti in acque di scarico destinate al trattamento;
- h.
acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;
- i.
rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti.
- RS 814.610
Sezione 2: Compiti del titolare dell’azienda
Art. 3Obbligo di diligenza
Il titolare di un azienda con impianti di cui all’allegato 1 deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso il registro siano complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.
Art. 4Obbligo di notifica
Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:
- a.
ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione;
- b.
ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;
- c.
ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure
- d.
ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’acqua.
Art. 5Contenuto della notifica
1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
- a.
nome, indirizzo e coordinate geografiche dell’azienda e degli impianti di cui all’allegato 1;
- b.
nome e indirizzo del titolare;
- c.
quantità totale di ciascuna sostanza inquinante emessa nell’aria, nell’acqua o nel suolo dall’azienda nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna);
- d.
quantità di rifiuti speciali trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti speciali destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3. Per il trasferimento transfrontaliero vanno inoltre indicati il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché l’indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione;
- e.
quantità di altri rifiuti trasferita nell’anno civile precedente. Con le lettere «R» (Recovery) o «D» (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti destinati al riciclaggio («R») o all’eliminazione («D») secondo l’allegato 3;
- f.
quantità di sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nell’anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); e
- g.
metodologie utilizzate per ricavare le informazioni di cui alle lettere c–f, precisando se sono il risultato di misurazioni, calcoli o stime.
2 Per ricavare le informazioni relative all’emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale.
3 Le informazioni vanno inserite direttamente nel registro riservato messo a disposizione dall’UFAM; in via eccezionale possono essere trasmesse all’UFAM in altro modo. L’UFAM definisce il formato dei dati.
4 Chi, in applicazione di altre prescrizioni, ha già trasmesso alla Confederazione informazioni di cui al capoverso 1 può autorizzarla a inserirle nel registro di cui al capoverso 3; l’UFAM può richiedere ad altri servizi federali le informazioni ottenute in virtù di altre disposizioni, selezionando quelle che si prestano a essere inserite nel registro, e tenerne un elenco.
Art. 6Obbligo di conservare le registrazioni
1 I titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie applicate per ottenere i dati.
2 Le registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.
Sezione 3: Compiti delle autorità
Art. 7Tenuta del PRTR
2 Il PRTR contiene:
- a.
le informazioni non riservate di cui all’articolo 5 capoverso 1;
- b.
informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse;
- c.
collegamenti elettronici con banche dati ambientali nazionali già esistenti;
- d.
collegamenti elettronici ai registri PRTR delle Parti del Protocollo e, ove possibile, di altri Paesi.
3 L’UFAM completa il registro:
- a.
su base annua, con le informazioni non riservate dell’anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a;
- b.
su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.
Art. 8Informazione del pubblico
1 L’UFAM mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi nove mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4.
2 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione.
3 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:
- a.
nome dell’azienda e relative coordinate geografiche;
- b.
impianti di cui all’allegato 1;
- c.
- d.
sostanza inquinante o rifiuto;
- e.
comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è stata emessa;
- f.
metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all’allegato 3;
- g.
nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali.
4 L’UFAM garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.
1 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione.
2 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20041 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.
3 Chi inoltra una documentazione all’UFAM deve:
- a.
specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e
- b.
motivare perché l’interesse fatto valere prevale sull’interesse alla divulgazione.
4 L’UFAM valuta se l’interesse fatto valere è preponderante. Se la sua valutazione diverge dalla richiesta del titolare dell’azienda, l’UFAM, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest’ultimo mediante decisione.
5 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.
- RS 152.3
Art. 10Verifica dei dati
1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nel registro riservato (art. 5 cpv. 3) e riguardanti aziende con impianti di cui all’allegato 1 situati sul loro territorio.
2 Verificano se:
- a.
i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e
- b.
le informazioni fornite sono complete, basate su definizioni standardizzate e comprensibili.
3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l’UFAM entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4. L’UFAM ordina le misure necessarie.
Art. 11Consulenza al pubblico e collaborazione con i Cantoni
1 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.
2 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabora con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12Modifica del diritto vigente
Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 141. Art. 13Disposizioni transitorie
1 La notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per il primo anno di riferimento al più tardi il 1° luglio 2008.
2 Qualora i titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 notifichino dati relativi al periodo precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza, tali dati sono trattati secondo l’articolo 9.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.