Législation

Ordinanza dell' 11 dicembre 2009 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di preparati di allergeni (Ordinanza sugli allergeni, OAllerg)

RS 812.216.2 · OAllerg · 16 articoli

Ordinanza sugli allergeni (RS 812.216.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (16 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le condizioni sull’omologazione semplificata di preparati di allergeni della medicina umana. 2 La presente ordinanza si applica: a. ai preparati di allergeni destinati alla diagnostica in vi…

Art. 2, Diritto applicabile

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le seguenti ordinanze: a. ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 RS 812.212.22 concernente i requisit…

Art. 3, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. allergene: sostanza che può causare una reazione o una malattia allergiche; b. preparato di allergeni: medicamento che contiene uno o più allergeni; c. test epicutaneo…

Art. 4, Principi

1 I preparati di allergeni di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono essere omologati con procedura semplificata. 2 Le semplificazioni consistono nel fatto che la documentazione può basarsi: a. sulla letteratura scientifica…

Art. 5, Omologazione basata sulla letteratura scientifica pubblicata

Nella misura in cui la domanda di omologazione si basi sulla letteratura scientifica pubblicata, il richiedente deve provare mediante una bibliografia dettagliata che i com…

Art. 6, Omologazione basata sulla documentazione di un preparato

di riferimento 1 L’omologazione per un preparato affine è rilasciata soltanto al titolare dell’omologazione del medicamento di riferimento. 2 Per l’omologazione di un preparato…

Art. 7, Prova della conservabilità

Per un preparato di allergeni destinato alla diagnostica in vivo la prova della conservabilità, che deve essere fornita nell’ambito della documentazione sugli esami analitici, chimici e farmaceutici di cui…

Art. 8, Documentazione sugli esami farmacologici e tossicologici

RS 812.212.22 La documentazione sugli esami farmacologici e tossicologici di cui all’articolo 4 OOMed può essere presentata in forma bibliografica, se nella letteratura scienti…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).