Ordinanza dell' 11 dicembre 2009 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di preparati di allergeni (Ordinanza sugli allergeni, OAllerg)
RS 812.216.2 · OAllerg · 16 articoli
Ordinanza sugli allergeni (RS 812.216.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 2, modificato (RO 2018 3657) in vigore dal 01.01.2019
- Art. 4, modificato (RO 2018 3657) in vigore dal 01.01.2019
Estratto del testo (16 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni sull’omologazione semplificata di preparati di allergeni della medicina umana. 2 La presente ordinanza si applica: a. ai preparati di allergeni destinati alla diagnostica in vi…
Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le seguenti ordinanze: a. ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 RS 812.212.22 concernente i requisit…
Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. allergene: sostanza che può causare una reazione o una malattia allergiche; b. preparato di allergeni: medicamento che contiene uno o più allergeni; c. test epicutaneo…
1 I preparati di allergeni di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono essere omologati con procedura semplificata. 2 Le semplificazioni consistono nel fatto che la documentazione può basarsi: a. sulla letteratura scientifica…
Nella misura in cui la domanda di omologazione si basi sulla letteratura scientifica pubblicata, il richiedente deve provare mediante una bibliografia dettagliata che i com…
di riferimento 1 L’omologazione per un preparato affine è rilasciata soltanto al titolare dell’omologazione del medicamento di riferimento. 2 Per l’omologazione di un preparato…
Per un preparato di allergeni destinato alla diagnostica in vivo la prova della conservabilità, che deve essere fornita nell’ambito della documentazione sugli esami analitici, chimici e farmaceutici di cui…
RS 812.212.22 La documentazione sugli esami farmacologici e tossicologici di cui all’articolo 4 OOMed può essere presentata in forma bibliografica, se nella letteratura scienti…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
