Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi federali ai Cantoni per l’adempimento dei loro compiti di cui agli articoli 5–7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
2 Non sussiste alcun diritto ai contributi federali.
Capitolo 2 Contributi federali nel campo della formazione pratica e contributi federali ai contributi di formazione cantonali
Sezione 1 Contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri
1 I contributi federali sono accordati per le spese sostenute dai Cantoni nel campo della formazione pratica degli infermieri di cui all’articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche per le prestazioni degli enti di formazione, in particolare per:
- a.
la promozione e la garanzia di posti di formazione pratica;
- b.
il miglioramento della qualità della formazione pratica.
2 Agli ospedali sono computabili come spese cantonali solo le spese che non vengono già remunerate secondo l’articolo 49a della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal).
- RS 832.10
1 I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni.
2 I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
Sezione 2 Contributi federali ai contributi di formazione cantonali
1 I contributi federali ai contributi di formazione cantonali di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche sono accordati se:
- a.
i Cantoni illustrano l’effetto atteso dei contributi di formazione, in particolare come essi consentiranno di promuovere l’accesso al ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS) e al ciclo di studio delle scuole universitarie professionali (SUP) in cure infermieristiche; e
- b.
i modelli cantonali per i contributi di formazione garantiscono che gli studenti che dipendono da un sostegno per assicurarsi il sostentamento ricevano contributi di formazione.
2 Tra le persone domiciliate in Svizzera di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche rientrano in particolare anche gli stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora, le persone ammesse provvisoriamente e le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.
Art. 5Calcolo e limite massimo del contributo federale
1 Il contributo federale ammonta alla metà del contributo cantonale, ma non supera i 20 000 franchi per persona e per anno.
2 I contributi federali accordati a partire dal 1° gennaio 2030 si riducono ogni anno di 5 punti percentuali.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano solo finché non è stato ancora stilato un ordine di priorità secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
Sezione 3 Procedura
1 Il Cantone presenta la domanda di contributi di cui alla sezione 1 e la domanda di contributi di cui alla sezione 2 all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una domanda globale.
2 La domanda globale può essere presentata una volta l’anno. L’UFSP rende noto tempestivamente il termine per la presentazione della domanda globale.
3 La domanda di contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri deve contenere in particolare:
- a.
la prova dell’adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2–5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 2 della presente ordinanza;
- b.
il contributo federale richiesto.
4 La domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere in particolare:
- a.
la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 4 della presente ordinanza;
- b.
l’ammontare dei contributi di formazione e il numero stimato di studenti che necessitano di un sostegno;
- c.
il contributo federale richiesto.
5 L’UFSP può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni moduli di domanda.
1 L’UFSP accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).
2 Il contratto disciplina in particolare:
- a.
le prestazioni cantonali da adempiere;
- b.
l’ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c.
le modalità di pagamento;
- d.
le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone; e
- e.
la presentazione di rendiconti annuali all’UFSP da parte dei Cantoni.
3 La procedura per la concessione di contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.
4 La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall’articolo 28 LSu.
- RS 616.1
1 I Cantoni presentano annualmente all’UFSP un rendiconto in merito all’utilizzazione dei contributi federali. L’UFSP mette a loro disposizione un apposito modulo.
2 L’UFSP pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.
Art. 9Comunicazione di modifiche
I Cantoni informano immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali delle spese cantonali su cui si basano i contributi federali o delle prestazioni concordate degli enti di formazione.
Capitolo 3 Contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori
Art. 10Misure cantonali
1 Sulla base della loro pianificazione del fabbisogno ai sensi dell’articolo 2 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, i Cantoni sono responsabili dello sviluppo di misure volte ad aumentare il numero di diplomi in cure infermieristiche rilasciati nelle loro SSS.
2 Le prestazioni finanziate dalla Confederazione di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale non sono considerate misure ai sensi del capoverso 1.
- RS 412.10
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) calcola l’importo spettante a ciascun Cantone per l’intero periodo di sussidio sulla base della necessità di posti di formazione nelle SSS indicata nelle pianificazioni cantonali del fabbisogno.
2 I contributi federali ammontano alla metà dei contributi accordati dai Cantoni alle SSS.
1 Il Cantone può presentare la domanda di contributi federali in qualsiasi momento. Tuttavia, queste domande devono essere presentate al più tardi un anno prima della scadenza della presente ordinanza.
2 Diversi Cantoni possono presentare una domanda congiunta.
3 Ogni domanda deve contenere in particolare:
- a.
la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 6 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e dell’esistenza delle misure di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza;
- b.
il contributo federale richiesto.
4 La SEFRI può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni appositi moduli.
1 La SEFRI accorda i contributi federali sulla base di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu1.
2 Il contratto disciplina in particolare:
- a.
le prestazioni cantonali da adempire, segnatamente le misure da attuare e i relativi indicatori delle prestazioni;
- b.
l’ammontare della partecipazione finanziaria della Confederazione;
- c.
- d.
le modalità di pagamento;
- e.
le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni da parte del Cantone;
- f.
la presentazione dei rendiconti all’attenzione della SEFRI.
3 Il contratto ha una durata limitata. Può essere adeguato e prorogato di comune accordo al massimo fino alla scadenza della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
4 La procedura per la concessione dei contributi federali è retta dalle disposizioni della LSu.
5 La procedura in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta per analogia dall’articolo 28 LSu.
- RS 616.1
Art. 14Funzione di interlocutore cantonale
1 Ogni Cantone designa un interlocutore cantonale per la SEFRI.
2 Se più Cantoni si consorziano, designano un unico interlocutore.
1 I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un rendiconto in merito all’utilizzazione dei contributi federali. La SEFRI mette a loro disposizione un apposito modulo.
2 La SEFRI pubblica i rendiconti in forma adeguata su Internet.
Art. 16Comunicazione di modifiche
I Cantoni informano immediatamente la SEFRI in merito a modifiche sostanziali delle misure e dei progetti cantonali su cui si basano i contributi federali.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 17Modifica di un altro atto normativo
- La mod. può essere consultata alla RU 2024 219.
Art. 18Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2032.