Législation

Ordinanza dell’8 maggio 2024 sugli aiuti finanziari destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base (OACMB)

OACMBRS 811.217Stato 01.07.20249 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54a capoverso 6 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed); visto l’articolo 29 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan), ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.

2

 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 2Condizioni

Gli aiuti finanziari per progetti nell’ambito della formazione ai sensi della LPSan o della formazione e del perfezionamento ai sensi della LPMed nonché dell’esercizio della professione sono concessi se:

  1. a.

    le misure sono atte a migliorare l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base;

  2. b.

    il progetto coinvolge almeno una professione secondo la LPMed o la LPSan e ha un carattere interprofessionale o intraprofessionale;

  3. c.

    il progetto è trasferibile ad altri contesti o regioni; e

  4. d.

    gli indicatori per la valutazione dell’impatto del progetto sono definiti in un piano di valutazione.

Art. 3Costi computabili

1

 Sono computabili i costi di progetto, segnatamente:

  1. a.

    le spese direttamente connesse con la preparazione, l’esecuzione e la direzione del progetto;

  2. b.

    i costi del materiale;

  3. c.

    i costi per la valutazione dell’impatto del progetto.

2

 Le prestazioni materiali o di servizi sono computabili soltanto ai prezzi usuali di mercato.

Art. 4Calcolo

1

 L’aiuto finanziario ammonta a un massimo di 600 000 franchi per progetto.

2

 Esso si calcola secondo:

  1. a.

    il tipo e l’importanza del progetto;

  2. b.

    l’interesse della Confederazione nei confronti del progetto;

  3. c.

    le prestazioni proprie e i contributi di organi federali e di terzi.

3

 Il pagamento può avvenire in modo scaglionato. È effettuato in funzione dell’avanzamento del progetto.

Art. 5Domanda

1

 La domanda di aiuti finanziari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

  1. a.

    indicazioni sul richiedente e i partecipanti al progetto;

  2. b.

    una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, la procedura, l’organizzazione del progetto, gli effetti attesi, la portata, la solidità a lungo termine e la trasferibilità del progetto;

  3. c.

    un piano di valutazione;

  4. d.

    un preventivo dettagliato con indicazioni sui partecipanti al finanziamento e sul contributo di sostegno richiesto;

  5. e.

    un calendario di attuazione del progetto con indicazione dei traguardi intermedi.

2

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può mettere a concorso la concessione di aiuti finanziari. In questo caso fissa il termine per la presentazione delle domande nel bando di concorso.

3

 L’UFSP emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli. Nella guida può precisare le indicazioni di cui al capoverso 1 e stabilire altre modalità per la presentazione delle domande.

Art. 6Ricorso al parere di esperti per l’esame della domanda

Per la valutazione specialistica della domanda l’UFSP può ricorrere al parere di esperti.

Art. 7Forma della concessione

1

 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

  1. a.

    una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu); oppure

  2. b.

    un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.

2

 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

  1. a.

    l’ammontare dell’aiuto finanziario;

  2. b.

    le modalità di pagamento dell’aiuto finanziario;

  3. c.

    se del caso, l’onere di effettuare una valutazione approfondita del progetto;

  4. d.

    la presentazione di rapporti periodici, segnatamente sullo svolgimento e la conclusione del progetto nonché sulle risorse utilizzate.

3

 La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

  1. RS 616.1

Art. 8Comunicazione di modifiche

Gli organi responsabili dei progetti informano immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali dei progetti su cui si fondano gli aiuti finanziari.

Art. 9Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2028.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).