Législation

Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan)

RS 811.214 · ORPSan · 15 articoli

Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (RS 811.214) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (15 articoli)

Art. 1

La presente ordinanza disciplina: a. la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo l’articolo 10 LPSan; b. l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore con i titoli di studio di…

Art. 2, Competenza

1 L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). 2 I dettagli relativi all’adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato t…

Art. 3, Banca dati

1 La CRS registra in una banca dati i seguenti dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan: a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti; b. la data…

Art. 4, Domanda

Chi intende far riconoscere il proprio titolo di studio estero secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan deve presentare un’apposita domanda alla CRS.…

Art. 5, Entrata nel merito

La CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riport…

Art. 6, Riconoscimento

1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le segue…

Art. 7, Provvedimenti di compensazione

1 Se le condizioni di cui all’articolo 6 capoversi 1–3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedim…

Art. 8, Infermiere

I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «infermiere» di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera a LPSan: a. diplomi riconosciuti dalla CRS: 1. infermiere/a…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).