Législation

Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

RS 811.117.3In vigoreStato 01.01.202222 articoli

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  • RU 2020 1811in vigore il 28.05.2020
    introdotto: art. 3
  • RU 2020 51in vigore il 01.02.2020
    modificato: art. 7, 11, 12 · introdotto: art. 18 · abrogato: art. 21

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati3–8
  3. Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati9–16
  4. Sezione 4: Costi ed emolumenti17–18
  5. Sezione 5: Sicurezza dei dati19
  6. Sezione 6: Disposizioni finali20–22

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

2

 Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie:

  1. a.

    medico;

  2. b.

    medico-dentista;

  3. c.

    chiropratico;

  4. d.

    farmacista;

  5. e.

    veterinario.

Art. 2Autorità responsabile

1

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.

2

 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell’interfaccia standard.

3

 Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle professioni mediche.

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

Art. 3Commissione delle professioni mediche

1

 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:

  1. a.

    il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;

  2. b.

    la data di nascita e il sesso;

  3. c.

    la lingua di corrispondenza;

  4. d.

    le conoscenze linguistiche del titolare del diploma;

  5. e.

    le cittadinanze;

  6. f.

    il numero AVS1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

  7. g.

    i diplomi federali con la data d’emissione e il luogo di rilascio del diploma;

  8. h.

    i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;

  9. i.

    gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;

  10. j.

    i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;

  11. k.

    i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro;

  12. l.

    il numero d’identificazione delle persone (GLN2).

2

 ...3

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. II 29 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
  2. GLN è l’acronimo di Global Location Number.
  3. Introdotto dal n. I 3 dell’O COVID-19 esame federale di medicina umana del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 fino al 31 ott. 2021 (RU 2020 1811).

Art. 4UFSP

1

 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

  1. a.

    l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6;

  2. b.

    la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione;

  3. c.

    la data del decesso.

2

 Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.

3

 Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’articolo 54 LPMed.

Art. 5Organizzazioni di perfezionamento

1

 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.

2

 L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione:

  1. a.

    delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie; e

  2. b.

    della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2.

3

 Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.

  1. RS 811.112.0
  2. RS 832.10

Art. 6Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche:

  1. a.

    gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20111 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;

  2. b.

    il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 18 agosto 20042. sui medicamenti veterinari.

  1. RS 916.402
  2. RS 812.212.27

Art. 7Cantoni

1

 Per le persone che esercitano una professione medica, le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:1

  1. a.

    il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;

  2. b.

    la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;

  3. c.

    uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:

    1. 1.

      rilasciata,

    2. 2.

      nessuna autorizzazione;

  4. d.

    l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività;

  5. e.

    l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda;

  6. f.

    l’indicazione se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale;

  7. g.

    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale;

  8. h.

    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 sul controllo degli stupefacenti (OCStup);

  9. i.

    eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h;

  10. j.

    la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;

  11. k

    eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j;

  12. l.

    eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;

  13. m.

    il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

2

 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

  1. a.

    la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;

  2. b.

    il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;

  3. c.

    la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI);

  4. d.

    l’indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

  5. e.

    osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g.

3

 … 3

4

 Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:

  1. a.

    annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 35 LPMed;

  2. b.

    la data dell’annuncio;

  3. c.

    il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;

  4. d.

    le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g–k e 6 lettere c–g.

5

 Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo.

6

 Esse annunciano senza indugio all’UFSP i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  1. a.

    le restrizioni soppresse con la data della soppressione;

  2. b.

    i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;

  3. c.

    gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;

  4. d.

    gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;

  5. e.

    la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;

  6. f.

    i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;

  7. g.

    i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;

  8. h.

    le misure disciplinari di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.

7

 Esse comunicano senza indugio all’UFSP la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
  2. RS 812.121.1
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

Art. 8Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI delle ditte individuali nel registro delle professioni mediche.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9Qualità dei dati

1

 I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

2

 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.

Art. 10Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

1

 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.

2

 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato 1.

Art. 11Accesso tramite un’interfaccia standard

1

 L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:

  1. a.

    fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;

  2. b.

    servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

2

 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed.

3

 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta.1

4

 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

Art. 12Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

1

 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico:1

  1. a.

    dell’UST: a scopi statistici;

  2. b.

    dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

2

 L’UFSP mette i dati a disposizione dell’UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

Art. 13Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

1

 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 1 LPMed1 deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche.

2

 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPMed2 può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

3

 L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

  1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.

Art. 14Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica

1

 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere per scritto all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l’articolo 7 capoverso 6.

2

 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.

3

 L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 15Modifica dei dati

1

 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8.

2

 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

3

 Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 16Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica

1

 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.

2

 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 17Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

1

 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.

2

 Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.

3

 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

4

 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

Art. 18Emolumenti

1

 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:

  1. a.

    un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti;

  2. b.

    un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

2

 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a.

2bis

 Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.1

2ter

 Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.2

3

 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
  2. Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
  3. RS 172.041.1

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 19

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2008 4743, 2014 4657]

L’ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro LPMed è abrogata.

Art. 211

  1. Abrogato dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

Art. 22Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegati

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).