Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).
2 Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
Art. 2Autorità responsabile
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.
2 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell’interfaccia standard.
3 Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle professioni mediche.
Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati
Art. 3Commissione delle professioni mediche
1 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:
- a.
il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
- b.
la data di nascita e il sesso;
- c.
la lingua di corrispondenza;
- d.
le conoscenze linguistiche del titolare del diploma;
- e.
- f.
il numero AVS1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- g.
i diplomi federali con la data d’emissione e il luogo di rilascio del diploma;
- h.
i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- i.
gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;
- j.
i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;
- k.
i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro;
- l.
il numero d’identificazione delle persone (GLN2).
- Nuova espr. giusta l’all. n. II 29 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
- GLN è l’acronimo di Global Location Number.
- Introdotto dal n. I 3 dell’O COVID-19 esame federale di medicina umana del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 fino al 31 ott. 2021 (RU 2020 1811).
1 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:
- a.
l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6;
- b.
la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione;
- c.
2 Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.
3 Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’articolo 54 LPMed.
Art. 5Organizzazioni di perfezionamento
1 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.
2 L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione:
- a.
delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie; e
- b.
della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2.
3 Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.
- RS 811.112.0
- RS 832.10
Art. 6Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche:
- a.
gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20111 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;
- b.
il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 18 agosto 20042. sui medicamenti veterinari.
- RS 916.402
- RS 812.212.27
1 Per le persone che esercitano una professione medica, le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:1
- a.
il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
- b.
la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;
- c.
uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:
- 1.
- 2.
- d.
l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività;
- e.
l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda;
- f.
l’indicazione se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale;
- g.
l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale;
- h.
l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 sul controllo degli stupefacenti (OCStup);
- i.
eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h;
- j.
la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;
- k
eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j;
- l.
eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
- m.
il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.
2 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:
- a.
la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
- b.
il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
- c.
la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI);
- d.
l’indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- e.
osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g.
4 Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:
- a.
annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 35 LPMed;
- b.
- c.
il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
- d.
le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g–k e 6 lettere c–g.
5 Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo.
6 Esse annunciano senza indugio all’UFSP i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
- a.
le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
- b.
i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
- c.
gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
- d.
gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
- e.
la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
- f.
i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;
- g.
i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
- h.
le misure disciplinari di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.
7 Esse comunicano senza indugio all’UFSP la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
- RS 812.121.1
- Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
Art. 8Ufficio federale di statistica
L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI delle ditte individuali nel registro delle professioni mediche.
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
Art. 9Qualità dei dati
1 I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.
2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.
Art. 10Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.
2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato 1.
Art. 11Accesso tramite un’interfaccia standard
1 L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:
- a.
fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;
- b.
servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.
2 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed.
3 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta.1
4 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
Art. 12Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca
1 L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico:1
- a.
dell’UST: a scopi statistici;
- b.
dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.
2 L’UFSP mette i dati a disposizione dell’UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
Art. 13Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti
1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 1 LPMed1 deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche.
2 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPMed2 può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.
3 L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.
Art. 14Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica
1 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere per scritto all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l’articolo 7 capoverso 6.
2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.
3 L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.
Art. 15Modifica dei dati
1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8.
2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.
3 Tutte le modifiche sono verbalizzate.
Art. 16Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica
1 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.
2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.
Sezione 4: Costi ed emolumenti
Art. 17Ripartizione dei costi e requisiti tecnici
1 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.
2 Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.
3 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.
4 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.
1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:
- a.
un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti;
- b.
un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.
2 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a.
2bis Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.1
2ter Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.2
3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
- Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
- Introdotto dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
- RS 172.041.1
Sezione 5: Sicurezza dei dati
Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2008 4743, 2014 4657]L’ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro LPMed è abrogata.
- Abrogato dal n. I dell’O. del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).
Art. 22Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.