Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 2008 concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
1 L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una procedura strutturata o standardizzata.
2 L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero sufficiente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle prestazioni fornite e sui comportamenti adottati.
Art. 2Contenuto e forma
Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della formazione.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).
Art. 4Lingua d’esame
2 Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richiedere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).
Art. 5Durata dell’esame
1 La durata dell’esame è stabilita come segue:
- a.
per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza;
- b.
per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza;
- c.
per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore.
2 Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.
3 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello stesso e il contenuto delle istruzioni.
Art. 6Utilizzo di questionari ed esercizi identici
1 Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i medesimi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame.
2 La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se:
- a.
è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e
- b.
è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.
Art. 7Mezzi ausiliari1
La MEBEKO, sezione «Formazione», designa nelle direttive sullo svolgimento dell’esame federale da essa emanate i mezzi ausiliari ammessi all’esame federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).
Capitolo 2: Procedure d’esame
Sezione 1 Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC)
Art. 8Tipi di domande
Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.
1 Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.
2 Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.
Sezione 2 Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB)
Art. 10Tipi di domande
1 Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.
2 La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.
L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.
Sezione 3: Esame pratico strutturato
L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.
Art. 13Tipi di esercizi
1 L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli.
2 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.
3 L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.
1 Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi integrate pause adeguate.
2 Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.
3 Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di controllo.
Sezione 4: Esame pratico
Art. 15Tipi di esercizi
L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.
1 La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.
2 Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompagnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni.
3 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.
4 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.
5 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.
Art. 17Analisi dell’esame
Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.
Sezione 5: Esame orale
Art. 18Tipi di domande
1 Gli esami orali consistono in domande aperte.
2 Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.
3 Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e ponderate nella medesima maniera.
1 Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.
2 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.
3 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.
Art. 20Analisi d’esame
1 Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.
2 Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.
Capitolo 3: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.