Législation

Ordinanza del DFI del 1° giugno 2011 concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza concernente le procedure d'esame)

RS 811.113.32In vigoreStato 01.01.201821 articoli

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  • RU 2017 2723in vigore il 01.01.2018
    abrogato: art. 3, 4 · modificato: art. 7

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–7
  2. Capitolo 2: Procedure d’esame8–20
  3. Capitolo 3: Entrata in vigore21

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 2008 concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Principi

1

 L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una procedura strutturata o standardizzata.

2

 L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero sufficiente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle prestazioni fornite e sui comportamenti adottati.

Art. 2Contenuto e forma

Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della formazione.

Art. 31

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

Art. 4Lingua d’esame

1

 ... 1

2

 Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richiedere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

Art. 5Durata dell’esame

1

 La durata dell’esame è stabilita come segue:

  1. a.

    per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza;

  2. b.

    per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza;

  3. c.

    per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore.

2

 Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.

3

 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello stesso e il contenuto delle istruzioni.

Art. 6Utilizzo di questionari ed esercizi identici

1

 Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i medesimi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame.

2

 La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se:

  1. a.

    è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e

  2. b.

    è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.

Art. 7Mezzi ausiliari1

La MEBEKO, sezione «Formazione», designa nelle direttive sullo svolgimento dell’esame federale da essa emanate i mezzi ausiliari ammessi all’esame federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2723).

Capitolo 2: Procedure d’esame

Sezione 1 Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC)

Art. 8Tipi di domande

Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.

Art. 9Forma

1

 Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.

2

 Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.

Sezione 2 Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB)

Art. 10Tipi di domande

1

 Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.

2

 La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.

Art. 11Forma

L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.

Sezione 3: Esame pratico strutturato

Art. 12Definizione

L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.

Art. 13Tipi di esercizi

1

 L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli.

2

 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

3

 L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.

Art. 14Forma

1

 Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi integrate pause adeguate.

2

 Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.

3

 Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di controllo.

Sezione 4: Esame pratico

Art. 15Tipi di esercizi

L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.

Art. 16Forma

1

 La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.

2

 Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompagnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni.

3

 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può eventualmente seguire un’interrogazione orale.

4

 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

5

 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

Art. 17Analisi dell’esame

Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

Sezione 5: Esame orale

Art. 18Tipi di domande

1

 Gli esami orali consistono in domande aperte.

2

 Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.

3

 Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e ponderate nella medesima maniera.

Art. 19Forma

1

 Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.

2

 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.

3

 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impiegati esaminatori differenti.

Art. 20Analisi d’esame

1

 Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.

2

 Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).