Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana (LRUm); visti gli articoli 36 capoversi 1, 3 e 4 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti (Legge sui trapianti); visto l’articolo 54 capoversi 3, 6 e 7 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Oggetto e definizioni
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti posti allo svolgimento di:
- 1.
sperimentazioni cliniche con medicamenti, incluse le combinazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g dell’ordinanza del 1° luglio 20201 relativa ai dispositivi medici (ODmed), o gli espianti standardizzati,
- 2.
sperimentazioni cliniche con ...2 prodotti3 ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer4,
- 3.
sperimentazioni cliniche di trapianti,
- 4.
sperimentazioni cliniche che non sono sperimentazioni cliniche di cui ai numeri 1–3;
- b.
le procedure di autorizzazione e di notifica per le sperimentazioni cliniche;
- c.
i compiti e le competenze delle commissioni d’etica per la ricerca (commissioni d’etica), dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in relazione alle procedure di autorizzazione e di notifica;
- d.
la registrazione delle sperimentazioni cliniche e l’accesso pubblico al registro.
2 Non è oggetto della presente ordinanza lo svolgimento delle seguenti sperimentazioni cliniche:
- a.
sperimentazioni cliniche con dispositivi medici secondo l’articolo 1 ODmed e secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 4 maggio 20225 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; a esse si applica l’ordinanza del 1° luglio 20206 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed);
- b.
sperimentazioni cliniche di xenotrapianti; a esse si applica l’ordinanza del 16 marzo 20077 sugli xenotrapianti.8
- RS 812.213
- Espressione stralciata giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuova espr. giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 812.219
- RS 810.306
- RS 810.213
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
sperimentazione clinica: un progetto di ricerca con persone nel cui ambito è previsto di sottoporre le stesse a uno o più interventi al fine di esaminarne gli effetti sulla salute o sulla struttura e sulla funzione del corpo umano;
- b.
intervento: ogni azione effettuata sulla persona partecipante alla sperimentazione e della quale si intende esaminare l’effetto su tale persona;
- c.
rischi e incomodi minimi: rischi e incomodi che, tenuto conto della vulnerabilità delle persone partecipanti alla sperimentazione e delle circostanze specifiche, quanto a intensità e qualità hanno soltanto effetti di lieve entità e temporanei sulla salute delle persone partecipanti; possono comportare rischi e incomodi minimi segnatamente:
- 1.
le inchieste e le osservazioni,
- 2.
i prelievi di sangue periferico venoso o capillare e le agobiopsie su una piccola superficie cutanea,
- 3.
il prelievo o la raccolta di sostanze organiche senza misure invasive (in particolare campioni di saliva, urina e feci),
- 4.
- 5.
le tomografie a risonanza magnetica senza mezzo di contrasto, le ecografie o gli elettrogrammi,
- 6.
gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, se la dose efficace è inferiore a 5 mSv per progetto di ricerca e per persona partecipante, non è utilizzato alcun mezzo di contrasto e:
- –
i radiofarmaci utilizzati a tale scopo sono impiegati in modo conforme all’omologazione o sono esenti da omologazione, o
- –
i dispositivi secondo l’articolo 1 ODmed2 sono provvisti di marchio di conformità secondo l’articolo 13 ODmed e sono impiegati conformemente alle istruzioni per l’uso;
- d.
promotore: persona o istituzione con sede o rappresentanza in Svizzera che assume la responsabilità dell’organizzazione di una sperimentazione clinica, segnatamente dell’avvio, della gestione e del finanziamento della stessa in Svizzera;
- e.
sperimentatore: persona responsabile sul posto dello svolgimento pratico di una sperimentazione clinica in Svizzera, nonché della protezione delle persone partecipanti; lo sperimentatore che assume la responsabilità di organizzare in Svizzera una sperimentazione clinica ne è allo stesso tempo il promotore;
- f.
informazioni eccedenti: risultati personali, in particolare reperti occasionali, che emergono nel contesto di una sperimentazione clinica e non sono necessari né per il suo svolgimento, né per rispondere alla questione di rilevanza scientifica;
- g.
prodotto in sperimentazione: prodotto esaminato in una sperimentazione clinica con medicamenti o impiegato come prodotto di confronto, anche come placebo;
- h.
placebo: prodotto privo di principio attivo.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 3033).
- RS 812.213
Sezione 2 Principi
Art. 3Integrità scientifica
1 Il promotore e lo sperimentatore, nonché le altre persone partecipanti alla sperimentazione clinica devono garantire l’integrità scientifica. Non è segnatamente ammesso:
- a.
falsificare, inventare o dissimulare i risultati di una ricerca;
- b.
sottacere l’esistenza di conflitti di interesse al momento della pianificazione, della procedura di autorizzazione, dello svolgimento o della pubblicazione;
- c.
ostacolare o impedire attività di ricerca in modo ingiustificato;
- d.
impedire o sanzionare la scoperta di comportamenti scientifici scorretti.
2 È applicabile il Codice di condotta sull’integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze conformemente all’allegato 1 numero 1. In casi motivati possono essere applicate altre direttive equivalenti riconosciute sull’integrità scientifica.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 4Qualità scientifica
Il promotore e lo sperimentatore di una sperimentazione clinica devono garantire la qualità scientifica. Essi segnatamente:
- a.
determinano una problematica che si basa sullo stato attuale della scienza;
- b.
applicano una metodologia scientifica adeguata; e
- c.
garantiscono la disponibilità delle risorse necessarie alla sperimentazione clinica e l’infrastruttura necessaria.
Art. 4aInclusione di gruppi di persone rilevanti1
1 Il promotore e lo sperimentatore devono garantire che i criteri di selezione delle persone previste per la partecipazione e la prescrizione della sperimentazione consentano un’adeguata rappresentazione dei gruppi di persone rilevanti per rispondere alla questione scientifica, tenendo conto in particolare della distribuzione tra i sessi e le fasce d’età.
2 L’esclusione o la prevista sottorappresentazione di gruppi di persone rilevanti deve essere indicata nella documentazione a corredo della domanda e motivata.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 5Norme della Buona prassi clinica
1 Le sperimentazioni cliniche devono essere svolte conformemente alle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
2 Una sperimentazione clinica secondo il capitolo 4 può essere svolta conformemente ad altre norme riconosciute nel settore specifico, per quanto la protezione delle persone partecipanti, nonché la qualità e la sicurezza dei dati siano garantite.
3 Le disposizioni e le misure necessarie in virtù delle norme della Buona prassi clinica devono essere adeguate all’entità del pericolo per le persone partecipanti alla sperimentazione. A seconda dell’entità del pericolo, si può anche derogare alle norme della Buona prassi clinica. Un’eventuale deroga deve essere documentata nel protocollo della sperimentazione. La protezione delle persone partecipanti, nonché la qualità e la sicurezza dei dati devono essere garantite in ogni caso.
Art. 6Qualifica professionale
1 Lo sperimentatore responsabile di una sperimentazione clinica deve:
- a.
disporre di una formazione sufficiente in materia di Buona prassi clinica, nonché delle necessarie conoscenze ed esperienze specifiche per la sperimentazione clinica; e
- b.
essere a conoscenza delle condizioni legali poste a una sperimentazione clinica o essere in grado di garantirle avvalendosi di un esperto;
- c.
disporre di adeguate conoscenze e competenze negli ambiti della sicurezza e della protezione dei dati o essere in grado di garantirle avvalendosi di un esperto.
2 Lo sperimentatore responsabile di una sperimentazione clinica con medicamenti, prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o trapianti deve inoltre essere autorizzato a esercitare la professione di medico sotto la propria responsabilità professionale.1
3 È abilitata a svolgere sperimentazioni cliniche secondo il capitolo 4 in veste di sperimentatore anche una persona senza qualifiche mediche, sempre che sia autorizzata a esercitare la professione che le conferisce le qualifiche specifiche per svolgere la sperimentazione clinica sotto la propria responsabilità.2
4 Le altre persone che svolgono la sperimentazione clinica devono disporre delle conoscenze ed esperienze specifiche corrispondenti all’attività in questione.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
Sezione 3 Informazione, consenso, comunicazione dei risultati e revoca
1 Oltre alle informazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 LRUm la persona interessata deve essere informata circa:
- a.
le alternative possibili all’intervento in esame, se dalla sperimentazione clinica è atteso un beneficio diretto;
- b.
l’onere e gli obblighi derivanti dalla partecipazione;
- c.
il diritto di rifiutare o revocare il consenso senza giustificazione e senza subire pregiudizi in relazione al suo trattamento medico;
- d.
le conseguenze di una revoca del consenso per il seguito del trattamento medico, nonché per l’ulteriore utilizzo dei dati personali raccolti prima della revoca e del materiale biologico prelevato prima della revoca;
- e.
il suo diritto di ricevere in qualsiasi momento informazioni su quesiti relativi alla sperimentazione clinica;
- ebis.
la possibilità che emergano informazioni eccedenti, il loro significato nonché l’importanza dell’esercizio del diritto di essere o non essere informati;
- f.
il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute, nonché il diritto di rinunciare a questa informazione o di designare una persona che prenda per lei questa decisione;
- g.
le misure previste per il risarcimento di eventuali danni in relazione alla sperimentazione clinica, compreso il modo di procedere in caso di danni;
- h.
il promotore e le principali fonti di finanziamento della sperimentazione clinica;
- hbis.
le indicazioni sulla data prevista di pubblicazione della sintesi divulgativa dei risultati della sperimentazione secondo l’articolo 65a capoverso 2 nonché la voce alla quale tali risultati sono reperibili nel portale di cui all’articolo 67;
- i.
ulteriori informazioni necessarie alla persona interessata per decidere.
2 Se il materiale biologico prelevato nella sperimentazione clinica o i dati sanitari personali raccolti nella stessa sono destinati ad un ulteriore utilizzo nella ricerca, la persona interessata dev’essere informata anche sulle disposizioni degli articoli 28−32 dell’ordinanza del 20 settembre 20131 sulla ricerca umana.
3 L’informazione può aver luogo a tappe. Può inoltre avvenire in forme diverse da quella testuale.
4 Occorre garantire con misure appropriate che la persona interessata comprenda i contenuti essenziali dell’informazione, in particolare:
- a.
alla persona interessata devono essere illustrati lo scopo e la modalità di svolgimento dell’informazione;
- b.
i contenuti dell’informazione devono essere trasmessi in modo adeguato, strutturato e comprensibile.2
- RS 810.301
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 7aInformazione in caso di esami genetici1
1 Se durante lo svolgimento di esami genetici presintomatici, esami genetici prenatali ed esami nell’ambito della pianificazione familiare (art. 3 lett. e, g e i della legge federale del 15 giugno 20182 concernente gli esami genetici sull’essere umano, LEGU) emergono risultati riguardanti la salute della persona interessata, quest’ultima deve inoltre essere informata circa:
- a.
lo scopo, il tipo e la significatività dell’esame;
- b.
la frequenza e il tipo di anomalia da accertare;
- c.
le ripercussioni mediche, psichiche e sociali inerenti all’esame;
- d.
l’importanza che il risultato potrebbe avere per la persona interessata nonché per i familiari e il loro diritto di non essere informati.
2 In caso di svolgimento di esami presintomatici (art. 3 lett. e LEGU) la persona interessata deve inoltre essere informata circa le condizioni alle quali gli istituti di assicurazione possono esigere la comunicazione di dati risultanti dagli esami genetici eseguiti (art. 43 e 44 LEGU).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- RS 810.12
Art. 7bInformazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio1
In caso di svolgimento di esami prenatali volti a valutare un rischio (art. 3 lett. h LEGU2) la donna incinta deve inoltre essere informata circa il contenuto dell’articolo 23 LEGU.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- RS 810.12
Art. 7cForma del consenso1
1 Il consenso deve essere rilasciato con firma autografa o in forma elettronica.
2 La dichiarazione di consenso deve:
- a.
- b.
essere leggibile durante l’intero periodo di conservazione necessario.
3 Il consenso in forma elettronica è ammesso se:
- a.
è stato rilasciato in una procedura che identifica inequivocabilmente la persona interessata;
- b.
la procedura scelta impedisce una decisione affrettata;
- c.
è protetto, secondo l’attuale stato della tecnica, da qualsiasi modifica;
- d.
nella documentazione a corredo della domanda è descritto in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a–c.
4 Alla persona interessata è consegnata una copia dei documenti informativi e della dichiarazione di consenso, a sua scelta in forma cartacea o elettronica.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 8Deroghe alla forma scritta
1 Nel singolo caso l’informazione e il consenso possono avvenire in una forma diversa da quella scritta se:
- a.
per motivi fisici o cognitivi la persona interessata non può leggere o scrivere; e
- b.
lo sperimentatore fornisce la prova dell’informazione e del consenso segnatamente mediante la conferma scritta di testimoni o la registrazione di un consenso orale.
2 Nel singolo caso si può derogare all’informazione in forma scritta se:
- a.
a causa delle conoscenze linguistiche della persona interessata l’informazione scritta costituisce un onere eccessivo; e
- b.
per l’informazione orale si ricorre a un traduttore indipendente e qualificato, il quale conferma per scritto che l’informazione ha avuto luogo.
Art. 8aComunicazione dei risultati1
1 Il diritto all’informazione della persona interessata secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRUm si applica ai risultati concernenti la sua salute ottenuti con esami che soddisfano gli standard attuali di validità analitica e clinica.
2 Alla persona interessata, o se del caso al rappresentante legale, alla persona di fiducia designata o agli stretti congiunti (art. 22–24 LRUm) devono essere comunicati i risultati:
- a.
soggetti a un obbligo legale di notifica che presuppone o comprende l’informazione della persona interessata in merito al risultato;
- b.
che potrebbero comportare un provvedimento di polizia sanitaria che presuppone o comprende l’informazione della persona interessata in merito al risultato;
- c.
dei quali la persona da informare deve prendere atto per proteggere la vita e la salute di terzi oppure della persona incapace di discernimento interessata dall’esame.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 9Conseguenze della revoca del consenso
1 Se la persona interessata revoca il suo consenso, una volta conclusa l’analisi dei dati il materiale biologico e i dati sanitari personali devono essere anonimizzati.
2 Si può omettere l’anonimizzazione del materiale biologico e dei dati personali se:
- a.
la persona interessata vi rinuncia espressamente al momento della revoca; oppure
- b.
all’inizio della sperimentazione clinica si constata che un’anonimizzazione non è possibile e la persona interessata, dopo essere stata sufficientemente informata di tale circostanza, ha acconsentito a parteciparvi.
3 Alla persona che revoca il consenso occorre offrire le misure di assistenza necessarie alla tutela della sua salute.
Sezione 4 Responsabilità e garanzia
Art. 10Deroghe alla responsabilità civile
1 È esonerato dalla responsabilità civile in relazione a sperimentazioni cliniche di cui all’articolo 19 capoverso 1 LRUm chi prova che il danno è imputabile:
- a.
alla somministrazione di un medicamento omologato, utilizzato conformemente all’informazione professionale;
- b.
alla somministrazione di un medicamento omologato, qualora sia considerata un trattamento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale;
- c.
all’impiego di un prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer e notificato secondo l’articolo 6 capoverso 3 ODmed1 nella versione del 1° gennaio 20022 in applicazione dell’articolo 108 capoverso 1 lettera b ODmed e utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;
- d.
all’esecuzione di un altro intervento considerato un intervento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
2 È inoltre esonerato dalla responsabilità civile di cui all’articolo 19 capoverso 1 LRUm chi prova che un danno equivalente sarebbe potuto sopraggiungere anche se la persona danneggiata si fosse sottoposta a una terapia ordinaria per la cura della sua malattia.3
- RS 812.213
- RU 2001 3487
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 11Proroga della prescrizione
La prescrizione delle pretese di risarcimento per danni imputabili all’utilizzo di:
- a.
radiazioni ionizzanti è retta dall’articolo 40 della legge federale del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione;
- b.
organismi geneticamente modificati è retta dall’articolo 32 della legge del 21 marzo 20032 sull’ingegneria genetica.
- RS 814.50
- RS 814.91
Art. 12Eccezioni dall’obbligo di garanzia
Sono eccettuati dall’obbligo di garanzia:
- a.
i danni esclusi dalla responsabilità civile secondo l’articolo 10;
- b.
le sperimentazioni cliniche della categoria A (art. 19 cpv. 1, 20 cpv. 1, 49 cpv. 1 e 61 cpv. 1) che comportano misure per il prelievo di materiale biologico o la raccolta di dati sanitari personali associate soltanto a rischi e incomodi minimi.
Art. 13Requisiti per la garanzia
1 L’obbligo di garanzia può essere adempiuto mediante:
- a.
la conclusione di un’assicurazione; o
- b.
la prestazione di garanzie equivalenti.
2 L’entità della somma di copertura è disciplinata nell’allegato 2.
3 La garanzia deve coprire i danni che si manifestano entro 20 anni dalla conclusione della sperimentazione clinica.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 14Protezione del danneggiato
1 Il recesso dal contratto d’assicurazione da parte dell’impresa di assicurazione non è ammesso dopo il sopraggiungere dell’evento temuto.
2 Il danneggiato o i suoi successori legali vantano un diritto di credito diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione nei limiti della copertura assicurativa. Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge del 2 aprile 19081 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte agli aventi diritto.
3 Se è citata in giudizio in virtù del capoverso 2, l’impresa di assicurazione può far valere una pretesa di regresso nei confronti dello stipulante.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia in caso di prestazione di garanzie equivalenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera b.
- RS 221.229.1
Sezione 5 Sperimentazioni cliniche in situazioni d’emergenza
Art. 15Consenso a posteriori
1 Al momento della pianificazione o dello svolgimento di una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza, il promotore e lo sperimentatore adottano le disposizioni necessarie affinché:
- a.
il consenso a posteriori della persona interessata possa essere ottenuto quanto prima;
- b.
nel caso di una sperimentazione clinica con bambini o adolescenti, il consenso del rappresentante legale possa essere ottenuto quanto prima, ove necessario secondo gli articoli 22 e 23 LRUm;
- c.
nel caso di una sperimentazione clinica con adulti durevolmente incapaci di discernimento, il consenso della persona con diritto di rappresentanza possa essere ottenuto quanto prima, qualora non esista alcuna manifestazione di volontà precedente la perdita della capacità di discernimento.
2 La procedura dell’ottenimento del consenso a posteriori deve essere documentata nel protocollo della sperimentazione.
Art. 16Decesso della persona
1 Se una persona coinvolta in una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza decede senza che sia stato possibile ottenere un consenso o un rifiuto secondo l’articolo 15, il materiale biologico e i dati sanitari personali raccolti possono essere utilizzati soltanto se tale persona, con una dichiarazione anticipata o in un’altra forma, ha acconsentito all’utilizzazione del materiale biologico e dei dati sanitari personali a scopo di ricerca.
2 Se non esiste una manifestazione di volontà secondo il capoverso 1, l’utilizzazione è ammessa se gli stretti congiunti o una persona di fiducia designata dalla persona interessata vi acconsentono. Per il consenso si applica l’articolo 8 della legge sui trapianti.
Art. 17Impiego del materiale biologico e dei dati sanitari personali
1 Il materiale biologico prelevato nell’ambito di una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza e i dati sanitari personali raccolti in tale contesto possono essere analizzati soltanto se esiste il consenso di cui all’articolo 15 o 16.
2 Il materiale biologico e i dati sanitari personali possono essere analizzati eccezionalmente prima del rilascio del consenso se:
- a.
il materiale biologico può essere valorizzato solo in misura limitata nel tempo; oppure
- b.
ciò è necessario per la sicurezza e la salute delle persone partecipanti.
3 Se il consenso alla partecipazione a una sperimentazione clinica in una situazione d’emergenza è negato a posteriori, il materiale biologico e i dati sanitari personali devono essere distrutti.
4 Se la validità della sperimentazione clinica o dei suoi risultati è pregiudicata in punti essenziali dalla distruzione del materiale biologico e dei dati sanitari personali, il loro utilizzo nella sperimentazione clinica è ammesso nonostante il consenso negato. Il materiale biologico e i dati sanitari personali devono essere anonimizzati senza indugio. È fatta salva l’opposizione della persona interessata.
5 Se si prevede un’analisi precedente al consenso conformemente al capoverso 2 o un utilizzo in caso di consenso negato conformemente al capoverso 4, ciò deve essere documentato nel protocollo della sperimentazione.
Sezione 6 Conservazione dei dati sanitari personali e del materiale biologico
1 Chi conserva dati sanitari personali nell’ambito di una sperimentazione clinica deve garantirne la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente:
- a.
consentire l’impiego dei dati sanitari personali solo alle persone che lo necessitano per adempiere i loro compiti;
- b.
vietare la pubblicazione, la modifica, la cancellazione e la copia dei dati sanitari personali senza autorizzazione o per inavvertenza;
- c.
documentare tutti i processi di trattamento dei dati determinanti per garantire la tracciabilità.
2 Chi conserva materiale biologico nell’ambito di una sperimentazione clinica deve segnatamente:
- a.
rispettare per analogia i principi di cui al capoverso 1;
- b.
garantire i requisiti tecnici per la conservazione appropriata del materiale biologico, consultando le direttive riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- c.
mettere a disposizione le risorse necessarie alla conservazione.
Sezione 7 Operazioni relative ai dati genetici nell’ambito di rapporti assicurativi
In caso di rapporti assicurativi, alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di sperimentazioni cliniche si applicano gli articoli 42–44 LEGU1.
- RS 810.12
Capitolo 2 Procedura di autorizzazione e di notifica per sperimentazioni cliniche con medicamenti o prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 19Classificazione delle sperimentazioni cliniche con medicamenti1
1 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria A se:
- a.
il prodotto in sperimentazione è un medicamento omologato in Svizzera;
- b.
il prodotto in sperimentazione non è stato modificato; e
- c.
l’impiego del prodotto in sperimentazione:
- 1.
avviene conformemente all’informazione professionale,
- 2.
diverge dall’informazione professionale per quanto riguarda l’indicazione o la posologia, ma adempie i seguenti criteri:
- –
l’indicazione rientra nello stesso gruppo di malattie della Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (International Classification of Diseases, ICD) conformemente all’allegato 1 numero 3
- –
si tratta di una malattia autolimitante e la posologia del medicamento è più bassa rispetto a quanto stabilito nell’informazione professionale, oppure
- 3.
è considerato un trattamento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
2 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria B se il prodotto in sperimentazione:
- a.
è un medicamento omologato in Svizzera che:
- 1.
non è utilizzato conformemente al capoverso 1 lettera c, o
- 2.
è stato sottoposto a modifiche a basso rischio secondo l’allegato 2bis;
- b.
è un medicamento omologato in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer e non è stato sottoposto a modifiche oppure è stato sottoposto a modifiche a basso rischio secondo l’allegato 2bis; o
- c.
è un placebo prodotto specificamente per le sperimentazioni cliniche.
3 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria C se il prodotto in sperimentazione contiene un principio attivo e:
- a.
è un medicamento omologato in Svizzera o in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer ed è stato sottoposto a modifiche più estese di quelle a basso rischio di cui all’allegato 2bis; o
- b.
è un medicamento non omologato in Svizzera né in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer.
4 Se una sperimentazione clinica rientra in più di una categoria, essa è attribuita alla categoria più alta; le categorie sono ordinate in ordine crescente dalla A alla C.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 20Classificazione delle sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer1
1 Le sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer rientrano nella categoria A se:
- a.
il prodotto in esame è stato notificato secondo l’articolo 6 capoverso 3 ODmed2 nella versione del 1° gennaio 20023 in applicazione dell’articolo 108 capoverso 1 lettera b ODmed; e
- b.
viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso.
2 Esse rientrano nella categoria C se:
- a.
il prodotto in esame non è stato notificato secondo l’articolo 6 capoverso 3 ODmed nella versione del 1° gennaio 2002 in applicazione dell’articolo 108 capoverso 1 lettera b ODmed;
- b.
la sua utilizzazione diverge dalle prescrizioni contenute nelle istruzioni per l’uso riconosciute; oppure
- c.
l’utilizzazione del prodotto in esame è proibita in Svizzera.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
- RS 812.213
- RU 2001 3487
Art. 21Sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati
Alle sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati si applicano per analogia le disposizioni della presente ordinanza relative alle sperimentazioni cliniche con medicamenti.
Art. 22Sperimentazioni cliniche della terapia genica e sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati o patogeni
1 Sono considerate sperimentazioni cliniche della terapia genica ai sensi della presente ordinanza le sperimentazioni nel corso delle quali sono introdotte informazioni genetiche nelle cellule somatiche (terapia genica somatica).
2 Sono considerate sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati ai sensi della presente ordinanza le sperimentazioni con medicamenti contenenti organismi geneticamente modificati ai sensi dell’ordinanza del 10 settembre 20081 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in particolare con virus competenti per la replicazione.
3 Sono considerate sperimentazioni cliniche con organismi patogeni ai sensi della presente ordinanza le sperimentazioni con medicamenti contenenti organismi patogeni ai sensi dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.
4 Alle sperimentazioni cliniche della terapia genica e alle sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati o patogeni si applicano per analogia le disposizioni della presente ordinanza relative alle sperimentazioni cliniche con medicamenti.
- RS 814.911
Art. 23Coordinamento e informazione nella procedura di autorizzazione nonché termine per la presentazione della domanda alla seconda autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione1
1 Lo sperimentatore e il promotore possono presentare la domanda contemporaneamente alla commissione d’etica competente e a Swissmedic2.
1bis Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, la domanda deve essere presentata alla seconda autorità preposta entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte della prima autorità preposta.3
1ter Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, la prima autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può prorogare il termine di cui al capoverso 1bis. Una richiesta di questo tipo è considerata una modifica essenziale alla sperimentazione clinica.4
1quater Se il termine di cui al capoverso 1bis o il termine prorogato di cui al capoverso 1ter è superato o la richiesta di proroga del termine di cui al capoverso 1ter è rifiutata, l’autorizzazione rilasciata decade.5
2 La commissione d’etica competente e Swissmedic s’informano reciprocamente sugli aspetti concernenti gli ambiti di verifica sia secondo l’articolo 25 sia secondo l’articolo 32 e coordinano le loro valutazioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 23aTermine per includere la prima persona partecipante1
1 La prima persona partecipante deve essere inclusa nella sperimentazione clinica entro due anni dal rilascio dell’ultima autorizzazione necessaria.
2 In caso di sperimentazioni cliniche su malattie rare, nell’ambito della procedura di autorizzazione e su richiesta del richiedente le autorità preposte possono stabilire un termine più lungo.
3 Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine di cui al capoverso 1 o 2 può essere prorogato. La richiesta deve essere presentata a tutte le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione coinvolte ed è considerata una modifica essenziale alla sperimentazione clinica. Se la modifica non è autorizzata, le autorizzazioni già rilasciate decadono.
4 Se la prima persona partecipante non è inclusa nella sperimentazione clinica entro il termine di cui ai capoversi 1–3, la sperimentazione clinica è da ritenersi interrotta secondo l’articolo 38 capoverso 2 terzo periodo. La sperimentazione clinica può iniziare solo dopo che è stata autorizzata una richiesta di proroga del termine secondo il capoverso 3.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 2 Procedura presso la commissione d’etica competente
1 Lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica competente, per esame, i documenti di cui all’allegato 3.
2 La commissione d’etica competente può esigere informazioni supplementari.
3 Il promotore può presentare la domanda al posto dello sperimentatore. In tal caso, egli si assume anche gli obblighi dello sperimentatore di cui agli articoli 29 e 36a, nonché gli obblighi di notifica e di fare rapporto nei confronti della commissione d’etica competente.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 25Ambiti di verifica
La commissione d’etica competente verifica:
- a.
la completezza della domanda;
- b.
la classificazione nella categoria richiesta;
- c.
i dati previsti per la registrazione in virtù dell’articolo 64;
- d.
il protocollo della sperimentazione per quanto concerne:
- 1.
la rilevanza scientifica della questione (art. 5 LRUm), l’idoneità della metodologia scientifica scelta e il rispetto della Buona prassi clinica,
- 2.
il rapporto tra i rischi e gli incomodi prevedibili e il beneficio presumibile (art. 12 cpv. 2 LRUm),
- 3.
i provvedimenti presi allo scopo di minimizzare i rischi e gli incomodi per le persone partecipanti alla sperimentazione, nonché le misure adottate ai fini della loro tutela e assistenza medica (art. 15 LRUm), comprese le misure di protezione nel trattamento dei dati personali,
- 4.
la necessità di coinvolgere persone, in particolare persone particolarmente vulnerabili (art. 11 LRUm),
- 5.
i criteri di selezione delle persone previste per la partecipazione,
- 6.
lo svolgimento previsto per informare e ottenere il consenso, compresa l’adeguatezza del termine di riflessione,
- 7.
l’adeguatezza dell’indennizzo delle persone partecipanti,
- 8.
il rispetto delle prescrizioni relative all’integrità scientifica;
- dbis.
se del caso, il rispetto dei requisiti posti al consenso in forma elettronica (art. 7c cpv. 3 lett. a–c);
- e.
la completezza dei documenti relativi al reclutamento, all’informazione e al consenso, nonché la loro intelligibilità, segnatamente in merito all’eventuale coinvolgimento di persone particolarmente vulnerabili;
- ebis.
la debita considerazione del diritto all’informazione della persona interessata (art. 8 cpv. 1 LRUm);
- f.
la garanzia del diritto a un indennizzo in caso di danni (art. 20 LRUm);
- g.
le sufficienti conoscenze ed esperienze dello sperimentatore e delle altre persone che svolgono la sperimentazione clinica in merito al settore specifico e allo svolgimento di una sperimentazione clinica;
- h.
l’idoneità delle infrastrutture nel luogo di svolgimento;
- i.
il finanziamento della sperimentazione clinica e gli accordi tra il promotore, i terzi e lo sperimentatore in merito alla ripartizione dei compiti, alla retribuzione e alla pubblicazione;
- j.
nelle sperimentazioni cliniche con medicamenti che possono emettere radiazioni ionizzanti e che sono classificati nella categoria A, inoltre, il rispetto della legislazione in materia di radioprotezione e la stima delle dosi;
- k.
negli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, inoltre, il rispetto della legislazione sulla radioprotezione e la stima delle dosi, ove non sia necessario ottenere un parere dell’UFSP conformemente all’articolo 36a capoverso 4;
- l.
altri ambiti, ove necessario per garantire la protezione delle persone partecipanti.
Art. 26Procedura e termini
1 La commissione d’etica conferma allo sperimentatore il ricevimento della domanda entro sette giorni e gli comunica eventuali lacune formali nella documentazione a corredo della domanda.
2 Essa decide entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento della documentazione formalmente corretta.
3 Se la commissione d’etica esige informazioni supplementari secondo l’articolo 24 capoverso 2, il termine è sospeso fino al ricevimento di dette informazioni.
4 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, la commissione d’etica comunica la decisione a Swissmedic.
Art. 27Sperimentazioni cliniche multicentriche
1 Lo sperimentatore coordinatore deposita la domanda per sperimentazioni cliniche multicentriche secondo l’articolo 47 capoverso 2 LRUm presso la commissione direttiva. Il promotore può presentare la domanda al posto dello sperimentatore; l’articolo 24 capoverso 3 si applica per analogia.
2 È considerata sperimentatore coordinatore la persona responsabile in Svizzera del coordinamento degli sperimentatori competenti nei singoli luoghi in cui si svolgono le sperimentazioni cliniche.
3 La commissione direttiva conferma allo sperimentatore coordinatore il ricevimento della domanda entro sette giorni e al contempo gli comunica se la documentazione è formalmente corretta.
4 Su invito della commissione direttiva, lo sperimentatore coordinatore presenta gli esemplari necessari dei documenti richiesti ai sensi dell’allegato 3 alle commissioni d’etica competenti per gli ulteriori luoghi di svolgimento (commissioni d’etica interessate). Queste ultime verificano se sono adempiute le condizioni locali e comunicano la loro valutazione alla commissione direttiva entro 15 giorni.
5 La commissione direttiva decide entro 45 giorni dalla conferma del ricevimento della domanda formalmente corretta. Comunica la sua decisione alle commissioni d’etica interessate e, per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, a Swissmedic.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
1 Le modifiche essenziali apportate a una sperimentazione clinica autorizzata devono essere autorizzate dalla commissione d’etica prima della loro attuazione. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che devono essere adottate senza indugio per la protezione delle persone partecipanti.
2 Lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica la documentazione di cui all’allegato 3 interessata dalla modifica. Nel contempo, la informa sui motivi della modifica.
3 Sono considerate modifiche essenziali:
- a.
le modifiche che si ripercuotono sulla sicurezza e sulla salute delle persone partecipanti alla sperimentazione, nonché sui loro diritti e obblighi;
- b.
le modifiche del protocollo della sperimentazione, segnatamente modifiche dovute a nuove conoscenze scientifiche che concernono la prescrizione della sperimentazione, il metodo d’esame, i criteri orientati all’obiettivo o il concetto di analisi statistica;
- c.
il cambiamento del luogo di svolgimento o lo svolgimento della sperimentazione clinica in un ulteriore luogo; oppure
- d.
il cambiamento del promotore, dello sperimentatore coordinatore o dello sperimentatore responsabile nel luogo di svolgimento;
- e.
la proroga del termine di cui agli articoli 23, 23a e 50; nella domanda presentata alla commissione d’etica lo sperimentatore indica se la documentazione è ancora aggiornata, in particolare per quanto concerne la rilevanza scientifica della questione di ricerca; in caso contrario presenta una documentazione aggiornata.
4 La commissione d’etica decide delle modifiche essenziali entro 30 giorni. L’articolo 26 si applica per analogia.
5 Se il luogo di svolgimento in cui dovranno essere svolte ulteriori sperimentazioni cliniche è situato al di fuori del settore di competenza della commissione d’etica che ha rilasciato l’autorizzazione, la procedura è retta per analogia dall’articolo 27.
6 Le altre modifiche devono essere notificate alla commissione d’etica con l’annuale rapporto sulla sicurezza di cui all’articolo 43.
Sezione 3 Procedura presso Swissmedic
Art. 30Deroghe all’obbligo di autorizzazione1
Le sperimentazioni cliniche della categoria A sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione da parte di Swissmedic conformemente all’articolo 54 capoverso 1 LATer.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281).
1 Il promotore presenta per esame a Swissmedic i documenti di cui all’allegato 4.
1bis In conformità con il contenuto dell’allegato 4, Swissmedic può stilare un elenco di documenti specifici necessari per la presentazione della domanda.1
2 Swissmedic può esigere informazioni supplementari.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 32Ambiti di verifica
1 Per le sperimentazioni cliniche con medicamenti, Swissmedic verifica:
- a.
la completezza della domanda;
- b.
la sicurezza del medicamento, segnatamente la farmacologia clinica e preclinica, la tossicologia, la galenica, la farmacocinetica, nonché la posologia e l’indicazione previste;
- c.
la valutazione e la gestione dei rischi sulla base dei dati relativi alla sicurezza del medicamento;
- d.
la qualità del medicamento e il rispetto della Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP);
- e.
altri ambiti, ove necessario per la valutazione della sicurezza o della qualità del medicamento.
2 Per le sperimentazioni cliniche della categoria B con medicamenti che possono emettere radiazioni ionizzanti verifica inoltre il rispetto della legislazione sulla radioprotezione e la stima delle dosi.
3 Per le sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer, Swissmedic verifica:
- a.
la completezza della domanda;
- b.
i requisiti di cui all’articolo 54 capoverso 4 lettera b LATer.
Art. 33Procedura e termini
1 Swissmedic conferma al promotore entro sette giorni il ricevimento della domanda e gli comunica eventuali lacune formali nella documentazione a corredo della domanda.
2 Esso decide entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento della documentazione formalmente corretta.
3 Se un medicamento, dispositivo medico-diagnostico in vitro o prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer viene utilizzato per la prima volta sulle persone o se viene prodotto con una nuova procedura, Swissmedic può prorogare il termine di 30 giorni al massimo. Esso comunica la proroga al promotore.
4 Se Swissmedic esige informazioni supplementari secondo l’articolo 31 capoverso 2, il termine è sospeso fino al ricevimento di dette informazioni.
5 Swissmedic comunica la sua decisione alla commissione d’etica competente e ad altre autorità cantonali competenti.
1 Le modifiche essenziali apportate a una sperimentazione clinica autorizzata devono essere autorizzate da Swissmedic prima del loro svolgimento. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che devono essere adottate senza indugio per la protezione delle persone partecipanti.
2 Il promotore presenta a Swissmedic i documenti di cui all’allegato 4 che sono interessati dalla modifica. Nel contempo, informa circa i motivi della modifica.
3 Sono considerate modifiche essenziali:1
- a.
le modifiche apportate al medicamento, dispositivo medico-diagnostico in vitro o prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o alla sua somministrazione o utilizzazione;
- b.
le modifiche sulla base di nuovi dati preclinici e clinici che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del prodotto; oppure
- c.
le modifiche concernenti la fabbricazione del medicamento, dispositivo medico-diagnostico in vitro o prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del prodotto;
- d.
la proroga del termine di cui agli articoli 23 e 23a; nella richiesta presentata a Swissmedic il promotore indica se la documentazione è ancora aggiornata, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la qualità dei medicamenti; in caso contrario presenta una documentazione aggiornata.
4 Swissmedic decide entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi interessati dalla modifica. L’articolo 33 si applica per analogia.
5 Le altre modifiche che concernono i documenti presentati a Swissmedic devono essere notificate quanto prima a Swissmedic.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 4 Disposizioni speciali per sperimentazioni cliniche della terapia genica, per sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati o con agenti patogeni, nonché per sperimentazioni cliniche in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti
Art. 35Sperimentazioni cliniche della terapia genica e sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati o con agenti patogeni
1 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C della terapia genica e per le sperimentazioni cliniche con organismi geneticamente modificati o con agenti patogeni secondo l’articolo 22, occorre presentare a Swissmedic i documenti previsti nell’allegato 4 numero 1.1
2 Prima di rilasciare l’autorizzazione Swissmedic chiede il parere della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB), dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’UFSP.
3 Oltre agli ambiti di verifica di cui all’articolo 32, Swissmedic esamina se la qualità e la sicurezza biologica del preparato riguardo alla persona partecipante e agli esseri umani e all’ambiente sono garantite.
4 Esso rilascia l’autorizzazione se:
- a.
la CFSB ha confermato la qualità e la sicurezza biologica del prodotto riguardo alla persona partecipante, come pure all’essere umano e all’ambiente;
- b.
l’UFSP e l’UFAM non hanno presentato obiezioni alla sperimentazione clinica in base alla valutazione dei dati sull’ambiente.
5 Swissmedic decide entro 60 giorni dalla conferma del ricevimento dei documenti formalmente corretti. Comunica la sua decisione alle autorità federali e cantonali competenti.2
7 Swissmedic, l’UFSP e l’UFAM emanano congiuntamente direttive sulla valutazione dei rischi per gli esseri umani e l’ambiente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 36Sperimentazioni cliniche con medicamenti che possono emettere radiazioni ionizzanti1
1 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C con medicamenti che possono emettere radiazioni ionizzanti, devono essere presentati a Swissmedic anche i documenti previsti nell’allegato 4 numero 5.2
2 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, prima di rilasciare l’autorizzazione Swissmedic chiede il parere dell’UFSP. L’UFSP verifica il rispetto della legislazione sulla radioprotezione e la stima delle dosi.3
3 Swissmedic rilascia l’autorizzazione se:
- a.
i requisiti di cui all’articolo 32 sono rispettati; e
- b.
l’UFSP non ha presentato obiezioni alla sperimentazione clinica.
4 Swissmedic decide sulle sperimentazioni cliniche della categoria C entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti formalmente corretti. Esso comunica la sua decisione all’UFSP.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 36aProcedura per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti1
1 Per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica competente gli ulteriori documenti di cui all’allegato 3 numero 5. Fatti salvi i capoversi 2–6, la procedura di autorizzazione è retta dagli articoli 24–27 e 29.
2 Lo sperimentatore fornisce inoltre all’UFSP la documentazione di cui all’allegato 3 numero 6 nel caso in cui:
- a.
un radiofarmaco è impiegato in modo non conforme all’omologazione o non è omologato in Svizzera;
- b.
un dispositivo medico che può emettere radiazioni ionizzanti:
- 1.
non è impiegato conformemente alle istruzioni per l’uso, o
- 2.
non reca un marchio di conformità secondo l’articolo 13 ODmed2; oppure
- c.
è impiegata un’altra sorgente radioattiva.
3 Se un’ulteriore presentazione dei documenti in conformità con il capoverso 2 dovesse essere necessaria, lo sperimentatore deve informare la commissione etica a riguardo.
4 Entro un termine congruo l’UFSP formula un parere all’attenzione della commissione d’etica in merito al rispetto della legislazione sulla radioprotezione e alla stima delle dosi.
5 La commissione d’etica rilascia l’autorizzazione se:
- a.
i requisiti di cui all’articolo 25 sono rispettati; e
- b.
dopo la discussione del parere di cui al capoverso 4 non sussistono obiezioni alla sperimentazione clinica.
6 La commissione d’etica decide entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione formalmente corretta. Comunica la sua decisione all’UFSP.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322; 582).
- RS 812.213
Sezione 5 Documentazione, notifiche e rapporto
Art. 37Misure di sicurezza e tutela1
1 Se durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica devono essere adottate senza indugio misure di sicurezza e tutela, lo sperimentatore notifica entro sette giorni alla commissione d’etica tali misure e le circostanze per cui si sono rese necessarie.
2 Per le sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer, tale notifica deve aver luogo entro due giorni.
3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere presentate anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 38Prima visita nonché conclusione, arresto prematuro, interruzione e ripresa della sperimentazione clinica1
1 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica entro 30 giorni:
- a.
la prima visita della prima persona partecipante in Svizzera; e
- b.
la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera.
1bis Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica la conclusione globale di una sperimentazione clinica multinazionale entro 90 giorni.
1ter Per conclusione della sperimentazione clinica si intende l’ultima visita di controllo dell’ultima persona partecipante, salvo disposizioni contrarie nel protocollo della sperimentazione.
2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica l’arresto prematuro, l’interruzione e la ripresa della sperimentazione clinica entro 15 giorni. Nella notifica occorre indicare i motivi dell’arresto prematuro, dell’interruzione e della ripresa. Un’interruzione che supera i due anni è considerata un arresto prematuro.
3 Lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica un rapporto finale sintetico entro un anno dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica, sempre che il protocollo della sperimentazione non preveda un termine più lungo.
4 Se una sperimentazione clinica multicentrica è arrestata prematuramente, interrotta o ripresa in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 anche alla commissione d’etica interessata.
5 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche e i rapporti di cui ai capoversi 1–3 devono essere presentati anche a Swissmedic. Tali obblighi incombono al promotore.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 39Eventi indesiderati (Adverse Events, AE) in caso disperimentazioni cliniche con medicamenti1
1 Se durante una sperimentazione clinica della categoria C si manifestano eventi indesiderati, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata.2
1bis In casi eccezionali motivati, per le sperimentazioni cliniche della categoria C il promotore può escludere dall’obbligo di documentazione gli eventi indesiderati non reputati essenziali ai fini della valutazione della sicurezza nel protocollo della sperimentazione.3
2 Se durante una sperimentazione clinica della categoria B si manifestano eventi indesiderati, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata se:
- a.
gli eventi indesiderati sono reputati essenziali ai fini della valutazione della sicurezza nel protocollo della sperimentazione; o
- b.
le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione lo esigono.4
3 Per le sperimentazioni cliniche della categoria A non sussiste l’obbligo della documentazione di eventi indesiderati.
4 La definizione degli eventi indesiderati è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 40Eventi indesiderati gravi (Serious Adverse Events, SAE) in caso di sperimentazioni cliniche con medicamenti1
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifestano eventi indesiderati gravi in persone partecipanti, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata e notificarli al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Fanno eccezione gli eventi che non sono sottoposti all’obbligo di notifica secondo il protocollo della sperimentazione.
4 La definizione degli eventi indesiderati gravi è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 41Sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR) in casi di sperimentazioni cliniche con medicamenti1
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifesta in una persona partecipante un sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento, lo sperimentatore deve documentarlo nella forma standardizzata e notificarlo al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.2
2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni un sospetto di reazione avversa inattesa a un medicamento manifestatosi in Svizzera e con esito potenzialmente letale o letale, ed entro 15 giorni il sospetto di un’altra reazione avversa grave e inattesa.3
3 Se in una sperimentazione clinica multicentrica si manifesta un sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento in uno dei luoghi di svolgimento in Svizzera, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 entro lo stesso termine anche alla commissione d’etica interessata.4
4 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, le notifiche di cui al capoverso 2 devono esser presentate anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore. Per le sperimentazioni cliniche della categoria A, l’obbligo di notifica spetta al promotore conformemente all’articolo 59 capoversi 1 e 2 LATer.
4bis Gli obblighi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche se lo sperimentatore o il promotore vengono a conoscenza di un caso sospetto manifestatosi dopo la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera, oppure se lo sperimentatore o il promotore sono venuti a conoscenza di un tale caso sospetto solo dopo la conclusione della sperimentazione clinica.5
5 La definizione di sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.6
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 42Eventi indesiderati gravi (Serious Adverse Events, SAE) e vizi sopraggiunti durante sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer12
1 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni:
- a.
qualsiasi evento indesiderato grave sopraggiunto durante una sperimentazione clinica della categoria C con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in persone partecipanti in Svizzera, per il quale non si può escludere che sia imputabile:
- 1.
al prodotto in esame, oppure
- 2.
a un intervento avvenuto durante la sperimentazione clinica;
- b.
i vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame che avrebbero potuto causare eventi indesiderati gravi senza provvedimenti appropriati, senza un intervento oppure in condizioni meno favorevoli.
2 Se in una sperimentazione clinica multicentrica sopraggiungono eventi indesiderati gravi o vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica anche alla commissione d’etica interessata.3
3 Per una sperimentazione clinica della categoria C, le notifiche di cui al capoverso 1 devono essere presentate anche a Swissmedic. Quest’obbligo incombe al promotore. Egli notifica a Swissmedic anche gli eventi sopraggiunti all’estero e i vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame. Per una sperimentazione clinica della categoria A, l’obbligo di notifica incombe al promotore secondo l’articolo 15 capoverso 1 ODmed4 nella versione del 1° gennaio 20025 in applicazione dell’articolo 103 capoverso 2 ODmed.
4 La definizione degli eventi indesiderati gravi e dei vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- RS 812.213
- RU 2001 3487
Art. 43Rapporto sulla sicurezza delle persone partecipanti alla sperimentazione
1 Lo sperimentatore sottopone una volta all’anno alla commissione d’etica competente un elenco degli eventi e dei vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame e delle reazioni avverse ai medicamenti di cui agli articoli 40–42. Su questa base le presenta un rapporto sul grado di gravità di tali eventi e reazioni, sul relativo nesso di causalità con l’intervento e sulla sicurezza delle persone partecipanti, e la informa sul progresso generale della sperimentazione clinica.1
2 Per le sperimentazioni cliniche che sono condotte anche all’estero sulla base dello stesso protocollo della sperimentazione, nell’elenco e nel rapporto devono inoltre figurare gli eventi, i vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame e le reazioni avverse ai medicamenti sopraggiunti all’estero.2
3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C occorre presentare anche a Swissmedic un rapporto conformemente ai capoversi 1 e 2. Tale obbligo incombe al promotore.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
Art. 44Impiego di radiazioni ionizzanti12
1 Per le sperimentazioni cliniche che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore verifica il rispetto del vincolo di dose di cui all’articolo 45 dell’ordinanza del 26 aprile 20173 sulla radioprotezione.4
2 Notifica alla commissione d’etica competente il superamento del vincolo di dose ammesso entro sette giorni lavorativi dal momento in cui ne ha conoscenza.
3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C con medicamenti che emettono radiazioni ionizzanti, la notifica di cui al capoverso 2 deve essere presentata anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore.5
4 La commissione d’etica competente e Swissmedic possono richiedere la consulenza tecnica dell’UFSP per valutare il calcolo o la stima della dose nonché per definire ulteriori misure.
5 Per ogni impiego di radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore documenta nel rapporto finale sintetico di cui all’articolo 38 tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare la stima retrospettiva delle dosi per le persone partecipanti.6
6 Non sussiste alcun obbligo di fare rapporto secondo il capoverso 5 nel caso di radiofarmaci impiegati in modo conforme all’omologazione e nel caso di dispositivi medici recanti un marchio di conformità secondo l’articolo 13 ODmed7 impiegati conformemente alle istruzioni per l’uso.8
7 Nell’ambito del parere di cui all’articolo 36a o su domanda, l’UFSP può prevedere ulteriori deroghe all’obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 5.9
8 Qualora l’UFSP abbia formulato un parere secondo l’articolo 36 o 36a, lo sperimentatore inoltra il rapporto finale sintetico all’UFSP.10
- Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 6 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- RS 814.501
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- RS 812.213
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 44aAssunzione da parte del promotore degli obblighi di notifica e di fare rapporto dello sperimentatore1
Il promotore può assumersi, al posto dello sperimentatore gli obblighi di notifica e di fare rapporto nei confronti della commissione d’etica o delle commissioni d’etica elencati in questa sezione, se questa eventualità è prevista nella documentazione a corredo della domanda.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 45Obbligo di conservazione
1 Il promotore conserva tutti i dati relativi alla sperimentazione clinica fino alla data di scadenza dell’ultimo lotto fornito del medicamento in esame o dell’ultimo prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer fabbricato, ma almeno per 20 anni dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica.1
2 Lo sperimentatore conserva tutti i documenti necessari all’identificazione e alla cura successiva delle persone partecipanti alla sperimentazione, nonché tutti gli altri dati originali durante almeno 20 anni dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica.2
3 Per le sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati e per le sperimentazioni cliniche con sangue e suoi derivati il termine di conservazione è retto dall’articolo 40 capoverso 1 LATer.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 6 Ispezioni e misure amministrative
Art. 46Ispezioni di Swissmedic
1 Swissmedic è autorizzata a procedere a ispezioni per tutte le sperimentazioni cliniche con medicamenti o prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati.
2 Se procede a ispezioni, Swissmedic ne informa previamente la commissione d’etica competente, nonché altre autorità cantonali e federali competenti. Queste ultime possono partecipare all’ispezione.
3 Le competenze di Swissmedic sono rette dall’articolo 62 dell’ordinanza del 14 novembre 20181 sull’autorizzazione dei medicamenti.
4 Swissmedic può inoltre svolgere ispezioni all’estero a spese del promotore, ove necessario per la verifica delle sperimentazioni cliniche svolte in Svizzera. Il promotore deve essere informato previamente.
5 Swissmedic informa la commissione d’etica competente, nonché altre autorità competenti del Cantone e della Confederazione, in merito ai risultati dell’ispezione.
- RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.
Art. 47Misure amministrative di Swissmedic
Swissmedic può revocare l’autorizzazione, sospenderla o vincolare il prosieguo della sperimentazione clinica a ulteriori oneri, segnatamente se:
- a.
la sicurezza o la salute delle persone partecipanti sono in pericolo, segnatamente a causa di lacune a livello di sicurezza o fabbricazione del prodotto;
- b.
la qualità dei dati rilevati è lacunosa;
- c.
la sperimentazione clinica non è condotta conformemente alla documentazione a corredo della domanda autorizzata da Swissmedic o dalla commissione d’etica;
- d.
gli obblighi di autorizzazione e di notifica non sono stati rispettati.
Art. 48Coordinamento e informazione
1 La commissione d’etica competente, Swissmedic e le altre autorità cantonali competenti coordinano previamente le misure amministrative da adottare.
2 Sono fatte salve le misure che devono essere ordinate senza indugio a tutela della sicurezza e della salute di tali persone. Le commissioni d’etica e le altre autorità federali e cantonali competenti si informano senza indugio reciprocamente sulle misure adottate.
Capitolo 3 Procedura di autorizzazione e notifica per sperimentazioni cliniche di trapianti d’organi, tessuti e cellule di origine umana
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 49Classificazione
1 Una sperimentazione clinica di trapianti d’organi, tessuti e cellule di origine umana rientra nella categoria A se il trapianto in esame è considerato un intervento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
2 Una sperimentazione clinica di trapianti d’organi, tessuti e cellule di origine umana rientra nella categoria C se il trapianto in esame non è considerato un intervento standard conformemente al capoverso 1.
3 Le sperimentazioni cliniche di trapianti di tessuti o cellule embrionali e fetali rientrano nella categoria C.
Art. 50Coordinamento e informazione nella procedura di autorizzazione nonché termine per la presentazione della domanda alla seconda autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione1
1 Lo sperimentatore e il promotore possono presentare contemporaneamente le domande alla commissione d’etica competente e all’UFSP.
1bis Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, la domanda deve essere presentata alla seconda autorità preposta entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte della prima autorità preposta.2
1ter Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, la prima autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può prorogare il termine di cui al capoverso 1bis. Una richiesta di questo tipo è considerata una modifica essenziale alla sperimentazione clinica.3
1quater Se il termine di cui al capoverso 1bis o il termine prorogato di cui al capoverso 1ter è superato o la richiesta di proroga del termine di cui al capoverso 1ter è rifiutata, l’autorizzazione rilasciata decade.4
2 La commissione d’etica competente e l’UFSP si informano reciprocamente su aspetti che riguardano gli ambiti di verifica previsti sia dall’articolo 25 sia dall’articolo 53 e coordinano le loro valutazioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 2 Procedura presso la commissione d’etica competente
Per la procedura di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche di trapianti presso la commissione d’etica competente sono applicabili per analogia gli articoli 23a–27, 29 e 36a.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 3 Procedura presso l’UFSP
Art. 52Eccezione all’obbligo dell’autorizzazione
Le sperimentazioni cliniche della categoria A sono esonerate dall’obbligo dell’autorizzazione dell’UFSP di cui all’articolo 36 capoverso 1 della legge sui trapianti.
Art. 53Ambiti di verifica
Per le sperimentazioni cliniche di trapianti, l’UFSP verifica:
- a.
la completezza della domanda;
- b.
l’origine degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati nella sperimentazione clinica;
- c.
il rispetto delle prescrizioni contenute nella legislazione sui trapianti, segnatamente in merito agli obblighi di diligenza nell’impiego di organi, tessuti e cellule, nonché l’attribuzione di organi;
- d.
l’esistenza delle autorizzazioni richieste dalla legge sui trapianti;
- e.
altri ambiti, ove necessario per garantire la sicurezza e la qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati.
Art. 54Procedura di autorizzazione
1 Il promotore fornisce all’UFSP, per esame, i documenti di cui all’allegato 4.
2 L’UFSP può esigere informazioni supplementari.
3 Per la procedura e i termini si applica per analogia l’articolo 33.
1 Le modifiche essenziali apportate a una sperimentazione clinica autorizzata devono essere autorizzate dall’UFSP prima del loro svolgimento. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che devono essere adottate senza indugio per la protezione delle persone partecipanti.
2 Il promotore presenta all’UFSP i documenti di cui all’allegato 4 che sono interessati dalla modifica. Nel contempo, informa circa i motivi della modifica.
3 Sono considerate modifiche essenziali:
- a.
le nuove conoscenze scientifiche, segnatamente sulla base di nuovi dati preclinici e clinici che si ripercuotono sulla valutazione della sicurezza degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati; oppure
- b.
le modifiche concernenti l’origine, i test da eseguire o il deposito degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati;
- c.
nelle sperimentazioni cliniche con trapianto di tessuti e cellule embrionali e fetali: le modifiche che possono ripercuotersi sulla sicurezza delle persone partecipanti;
- d.
la proroga dei termini di cui agli articoli 23a e 50; nella richiesta presentata all’UFSP il promotore indica se la documentazione è ancora aggiornata, in particolare per quanto concerne le questioni della provenienza, della sicurezza e della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati; in caso contrario presenta una documentazione aggiornata.
5 L’UFSP decide entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi interessati dalla modifica. L’articolo 33 si applica per analogia.
6 Le altre modifiche che riguardano i documenti presentati all’UFSP devono essere notificate all’UFSP quanto prima.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 56Disposizioni particolari per sperimentazioni cliniche di trapianti di tessuti e cellule embrionali o fetali
1 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se, oltre all’articolo 53, sono adempite le condizioni di cui all’articolo 34 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti.
2 Rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi, ma entro 30 giorni nel caso delle modifiche essenziali.
3 Per le sperimentazioni cliniche di trapianti di tessuti e cellule embrionali o fetali sono inoltre applicabili gli articoli 35, 36 e 38 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
- RS 810.211
Sezione 4 Documentazione, notifiche e rapporto
Art. 57Disposizioni applicabili1
1 Gli articoli 37–39, 44 e 44a sono applicabili per analogia alla documentazione, alle notifiche e ai rapporti relativi alle sperimentazioni cliniche di trapianti.2
2 Gli obblighi che, conformemente a tali disposizioni, sono da osservare nei confronti di Swissmedic vanno adempiuti nei confronti dell’UFSP per le sperimentazioni cliniche di trapianti.
3 Per le sperimentazioni cliniche di trapianti, l’obbligo di registrazione, la tracciabilità e l’obbligo di conservazione del promotore e dello sperimentatore sono retti dagli articoli 34 e 35 della legge sui trapianti.
- Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 57aNotifica di eventi indesiderati gravi1
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifestano eventi indesiderati gravi in persone partecipanti, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata e notificarli al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Fanno eccezione gli eventi che non sono sottoposti all’obbligo di notifica secondo il protocollo della sperimentazione.
2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni un evento indesiderato grave manifestatosi in Svizzera e con esito potenzialmente letale o letale, ed entro 15 giorni qualsiasi altro evento indesiderato grave.
3 Se in una sperimentazione clinica multicentrica si manifesta un evento indesiderato grave in uno dei luoghi di svolgimento in Svizzera, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 entro lo stesso termine anche alla commissione d’etica interessata.
4 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, le notifiche di cui al capoverso 2 devono essere presentate anche all’UFSP. Tale obbligo incombe al promotore.
5 Gli obblighi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche se lo sperimentatore o il promotore vengono a conoscenza di un evento indesiderato grave manifestatosi dopo la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera, oppure se lo sperimentatore o il promotore sono venuti a conoscenza di un tale evento solo dopo la conclusione della sperimentazione clinica.
6 La definizione di eventi indesiderati gravi è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 57bRapporto sulla sicurezza delle persone partecipanti alla sperimentazione1
1 Lo sperimentatore sottopone una volta all’anno alla commissione d’etica competente un elenco degli eventi di cui all’articolo 57, su questa base le presenta un rapporto sul grado di gravità di tali eventi, sul relativo nesso di causalità con l’intervento e sulla sicurezza delle persone partecipanti e la informa sul progresso generale della sperimentazione clinica.
2 Per le sperimentazioni cliniche che sono condotte anche all’estero sulla base dello stesso protocollo di sperimentazione, nell’elenco e nel rapporto devono inoltre figurare gli eventi sopraggiunti all’estero.
3 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C occorre presentare anche all’UFSP un rapporto conformemente ai capoversi 1 e 2. Tale obbligo incombe al promotore.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 5 Ispezioni e misure amministrative
Art. 58Ispezioni dell’UFSP
1 L’UFSP può in ogni momento eseguire ispezioni, nonché accedere a tutti i documenti e dati concernenti una sperimentazione clinica di trapianti. Esso può incaricare i Cantoni o terzi di eseguire le ispezioni.
2 Le altre competenze e l’obbligo di collaborazione sono retti dagli articoli 63 capoversi 2 e 3 e 64 della legge sui trapianti.
Art. 59Misure amministrative
1 L’UFSP può revocare o sospendere l’autorizzazione rilasciata oppure vincolare la continuazione di una sperimentazione clinica a ulteriori oneri e condizioni, segnatamente se:
- a.
vi è motivo di ritenere che i requisiti non sono più soddisfatti, che i documenti di cui all’articolo 54 sono stati modificati senza corrispondente notifica o che la sperimentazione non è svolta conformemente a detti documenti;
- b.
nuove informazioni sull’innocuità o sulla base scientifica lo esigono.
2 Ai fini del coordinamento e dell’informazione reciproci riguardanti le misure adottate dall’UFSP, dalla competente commissione d’etica e da altre autorità cantonali competenti, l’articolo 48 è applicabile per analogia.
Capitolo 4 Altre sperimentazioni cliniche
Sezione 1 Disposizioni generali
Il presente capitolo è applicabile alle sperimentazioni cliniche che non trattano né medicamenti o prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati, né trapianti.
Art. 61Classificazione
1 Una sperimentazione clinica rientra nella categoria A se l’intervento esaminato:1
- a.
comporta soltanto rischi e incomodi minimi; oppure
- b.
è considerato un intervento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
2 Una sperimentazione clinica rientra nella categoria B se l’intervento esaminato:2
- a.
comporta rischi e incomodi maggiori rispetto a quelli minimi; e
- b.
non è considerato un intervento standard secondo il capoverso 1 lettera b.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Sezione 2 Procedura di autorizzazione e notifica presso la commissione d’etica competente
Art. 62Disposizioni applicabili
Sono applicabili per analogia:
- a.
per la procedura d’autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, gli articoli 24–27, 29 e 36a;
- abis.
per il termine di scadenza dell’autorizzazione, l’articolo 23a;
- b.
per la notifica di misure di sicurezza e tutela, l’articolo 37 capoverso 1;
- c.
per la notifica della prima visita della prima persona partecipante alla sperimentazione clinica nonché per la notifica e il rapporto in caso di conclusione, arresto prematuro, interruzione e ripresa della sperimentazione clinica, l’articolo 38 capoversi 1–4;
- d.
per il rapporto sulla sicurezza delle persone partecipanti, l’articolo 43 capoversi 1 e 2;
- dbis.
per la notifica e il rapporto in caso di esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, l’articolo 44;
- e.
per l’obbligo di conservazione, l’articolo 45 capoverso 2.
Art. 63Documentazione e notifica di eventi indesiderati gravi
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifestano nelle persone partecipanti in Svizzera eventi indesiderati gravi, per i quali non si può escludere che siano imputabili all’intervento esaminato, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata. Egli li notifica inoltre:
- a.
al promotore, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza; e
- b.
alla commissione d’etica competente, entro 15 giorni.
2 È considerato evento indesiderato grave qualsiasi evento che:
- a.
rende necessarie cure ospedaliere non previste nel piano di ricerca o il prolungamento delle stesse;
- b.
comporta una disabilità o un’invalidità permanente o grave;
- c.
presenta un pericolo di morte o comporta il decesso; oppure
- d.
comporta un’anomalia congenita o una malformazione congenita.
3 Se necessario per garantire la sicurezza e la salute delle persone partecipanti, occorre indicare nel protocollo della sperimentazione o su richiesta della commissione d’etica competente ulteriori eventi indesiderati che devono essere documentati o notificati.
4 Se nel caso di una sperimentazione clinica multicentrica si manifestano eventi indesiderati gravi in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica conformemente ai capoversi 1 e 3 entro lo stesso termine anche alla commissione d’etica interessata.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Capitolo 5 Registrazione e pubblicazione
Art. 64Registrazione e dati da iscrivere1
1 Il promotore deve registrare e pubblicare una sperimentazione clinica autorizzata iscrivendo i dati di cui all’allegato 5 numero 1:2
- a.
in un registro primario riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)3; oppure
- b.
nel registro della Biblioteca medica nazionale degli Stati Uniti d’America4.
2 Inoltre, iscrive i dati di cui all’allegato 5 numeri 2.1–2.9, nelle lingue nazionali della Svizzera in cui è previsto il reclutamento, anche nel sistema d’informazione dei Cantoni di cui all’articolo 56a LRUm.5
2bis Per le sperimentazioni cliniche della fase I in cui il medicamento in esame è somministrato esclusivamente a persone adulte, i dati di cui all’allegato 5 numero 3.1 possono inizialmente essere esentati dall’iscrizione di cui ai capoversi 1, 2 e 4; devono tuttavia essere iscritti e automaticamente pubblicati al più tardi entro il termine indicato all’allegato 5 numero 3.2.6
3 I dati devono essere iscritti nella versione autorizzata dalla commissione d’etica competente. Devono essere aggiornati regolarmente.7
4 La registrazione e l’iscrizione di cui ai capoversi 1 e 2 devono avvenire prima dello svolgimento della sperimentazione clinica ed entro sei mesi dal rilascio della relativa autorizzazione.8
5 I dati di cui all’allegato 5 numeri 2.1–2.14 sono pubblicati automaticamente nel portale di cui all’articolo 67 al più tardi sei mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione della sperimentazione clinica.9
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- I registri possono essere consultati all’indirizzo:
www.who.int
> programmes and projects > clinical trials international registry platform.
- Il registro può essere consultato all’indirizzo:
www.clinicaltrials.gov
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
Art. 65aPubblicazione dei risultati della sperimentazione1
1 Il promotore deve garantire che una sintesi dei risultati della sperimentazione sia iscritta e pubblicata in un registro di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettera a o b entro un anno dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica. Un’interruzione che supera i due anni è considerata un arresto prematuro.
2 Al fine della pubblicazione nel portale di cui all’articolo 67, egli è inoltre tenuto a garantire che nel sistema d’informazione dei Cantoni sia iscritta una sintesi divulgativa dei risultati della sperimentazione secondo l’allegato 5 numero 2.15; si applica il termine di cui al capoverso 1. L’iscrizione deve avvenire almeno nelle lingue nazionali della Svizzera in cui sono state reclutate le persone che hanno partecipato alla sperimentazione clinica.2
3 Per le sperimentazioni cliniche della fase I in cui il medicamento in esame è somministrato esclusivamente a persone adulte, la pubblicazione dei risultati della sperimentazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve avvenire al più tardi entro il termine indicato all’allegato 5 numero 3.2.
4 Se per motivi scientifici non è possibile eseguire puntualmente la pubblicazione dei risultati della sperimentazione di cui ai capoversi 1 e 2, il promotore deve spiegarne il motivo nella documentazione a corredo della domanda indicando quando la pubblicazione avrà luogo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- Correzione del 20 mag. 2025 (RU 2025 325).
Il promotore è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati registrati.
1 L’UFSP gestisce un portale che garantisce l’accesso pubblico a informazioni relative a sperimentazioni cliniche condotte in Svizzera mediante l’accesso informatizzato a un registro o a più registri.
2 Il portale permette segnatamente di collegare i dati da iscrivere di cui agli articoli 64 e 65a, nonché agli articoli 41 e 42 OSRUm-Dmed2, e di pubblicare questi dati nonché altri dati presenti nel sistema d’informazione dei Cantoni di cui all’allegato 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322).
- RS 810.306
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 68Aggiornamento degli allegati
Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati 1–5 conformemente agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli aggiornamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Art. 69Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- 1.
l’ordinanza del 14 giugno 19931 concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica;
- 2.
l’ordinanza del 17 ottobre 20012 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici;
- 3.
l’ordinanza del 30 giugno 19933 sugli studi HIV.
- [RU 1993 1983]
- [RU 2001 3511; 2004 4037 cifra I n. 6; 2007 5651 cifra II n. 3; 2010 1215 all. 7, 4043; 2012 2777 all. 5 n. 4]
- [RU 1993 2294]
Art. 70Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.
Art. 71Disposizioni transitorie per le sperimentazioni cliniche autorizzate secondo il diritto previgente
1Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici ed espianti standardizzati e le sperimentazioni cliniche di trapianti autorizzate prima del 1° gennaio 2014 sono considerate sperimentazioni cliniche della categoria C.
2 Le altre sperimentazioni cliniche autorizzate sono considerate sperimentazioni cliniche della categoria B.
3 Su richiesta, l’autorità che ha autorizzato la sperimentazione clinica prima del 1° gennaio 2014 può classificare la sperimentazione in un’altra categoria. In tal caso, gli obblighi di responsabilità, garanzia, notifica, rapporto e documentazione sono retti dal nuovo diritto.
4 La commissione d’etica competente prende la decisione di cui al capoverso 3 secondo la procedura semplificata prevista all’articolo 6 dell’ordinanza del 20 settembre 20131 sull’organizzazione relativa alla LRUm.
5 La verifica delle modifiche essenziali è retta dal nuovo diritto.
- RS 810.308
Art. 72Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 giugno 20241
1 Per le sperimentazioni cliniche in corso autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 i termini di cui agli articoli 23a capoverso 1, 38 capoverso 2 terza frase e 65a capoverso 1 seconda frase iniziano a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica; per le sperimentazioni cliniche che prima dell’entrata in vigore della presente modifica dispongono di una sola delle due autorizzazioni necessarie, il termine di cui agli articoli 23 capoverso 1bis e 50 capoverso 1bis inizia a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Per le sperimentazioni cliniche in corso autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 l’insieme degli obblighi di notifica, rapporto e documentazione di cui al capitolo 2 sezione 5, capitolo 3 sezione 4 nonché capitolo 4 sezione 2 possono essere adempiuti secondo il diritto anteriore entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 Per le sperimentazioni cliniche autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 gli obblighi di responsabilità, garanzia e conservazione sono retti dal diritto anteriore. Se l’autorizzazione per la sperimentazione clinica è stata rilasciata a tempo determinato, in caso di rinnovo dell’autorizzazione tali obblighi sono retti dal nuovo diritto.
4 Se una sperimentazione clinica con medicamenti autorizzata dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 secondo il nuovo diritto rientra in un’altra categoria di cui all’articolo 19, il promotore può richiedere, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica, un adeguamento della categoria in qualità di modifica essenziale. La richiesta deve essere presentata prima a Swissmedic e, dopo l’autorizzazione, alla commissione d’etica competente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
Art. 74Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegati
- Regole e classificazione
- Somme di copertura della garanzia
- Modifiche a basso rischio del prodotto in sperimentazione
- Documentazione richiesta per la procedura presso la commissione d’etica competente in materia di sperimentazioni cliniche
- Documentazione per la procedura presso Swissmedic o l’UFSP relativa a sperimentazioni cliniche con medicamenti, prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati, a sperimentazioni cliniche della terapia genica e con organismi geneticamente modificati o con agenti patogeni, nonché a sperimentazioni cliniche di trapianti
- Dati da iscrivere e pubblicati nel portale
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.