Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)
RS 810.301 · ORUm · 58 articoli
Ordinanza sulla ricerca umana (RS 810.301) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 1a, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
- Art. 2, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
- Art. 4, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
- Art. 5, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
- Art. 5a, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
- Art. 1, modificato (RO 2024 321) in vigore dal 01.11.2024
Estratto del testo (58 articoli)
La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esecuzione di progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche; e b. le procedure di autorizzazione e di notifica per i progetti di ricer…
Ai sensi della presente ordinanza con informazioni eccedenti si intendono i risultati personali, in particolare reperti occasionali, che emergono nel contesto di un progetto di ricerca e non sono necessari né per il suo…
Si applicano per analogia le seguenti disposizioni dell’ordinanza del 20 settembre 2013 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm): a. l’articolo 3 relativo all’integrità scientifica; b. l’articolo 4 relativo all…
1 La direzione del progetto è responsabile dello svolgimento pratico del progetto di ricerca in Svizzera e della protezione delle persone partecipanti sul posto. 2 È inoltre…
1 La direzione di un progetto di ricerca deve: a. essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il progetto di ricerca in…
1 Chi conserva dati sanitari personali a scopo di ricerca deve garantire la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente: a. limitare…
Nel caso di rapporti assicurativi, alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di progetti di ricerca si applicano gli articoli 42–44 della…
È considerato progetto di ricerca secondo il presente capitolo qualsiasi progetto per il quale è prelevato materiale biologico su una persona o sono raccolti dati sanitari personali di una persona per: a. risponde…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
