Législation

Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

RS 810.301 · ORUm · 58 articoli

Ordinanza sulla ricerca umana (RS 810.301) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (58 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esecuzione di progetti di ricerca sull’essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche; e b. le procedure di autorizzazione e di notifica per i progetti di ricer…

Art. 1 a, Definizione

Ai sensi della presente ordinanza con informazioni eccedenti si intendono i risultati personali, in particolare reperti occasionali, che emergono nel contesto di un progetto di ricerca e non sono necessari né per il suo…

Art. 2, Disposizioni applicabili

Si applicano per analogia le seguenti disposizioni dell’ordinanza del 20 settembre 2013 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm): a. l’articolo 3 relativo all’integrità scientifica; b. l’articolo 4 relativo all…

Art. 3, Responsabilità della direzione del progetto e del promotore

1 La direzione del progetto è responsabile dello svolgimento pratico del progetto di ricerca in Svizzera e della protezione delle persone partecipanti sul posto. 2 È inoltre…

Art. 4, Qualifica professionale

1 La direzione di un progetto di ricerca deve: a. essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il progetto di ricerca in…

Art. 5, Conservazione di dati sanitari personali e di materiale biologico

1 Chi conserva dati sanitari personali a scopo di ricerca deve garantire la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente: a. limitare…

Art. 5 a, Operazioni relative ai dati genetici nell’ambito di rapporti assicurativi

Nel caso di rapporti assicurativi, alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di progetti di ricerca si applicano gli articoli 42–44 della…

Art. 6, Progetto di ricerca

È considerato progetto di ricerca secondo il presente capitolo qualsiasi progetto per il quale è prelevato materiale biologico su una persona o sono raccolti dati sanitari personali di una persona per: a. risponde…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).