Législation

Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)

RS 810.30 · LRUm · 69 articoli

Legge sulla ricerca umana (RS 810.30) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (69 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell’essere umano nella ricerca. 2 Si prefigge inoltre di: a. istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull’essere umano; b. contribu…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dellcessere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: a. con persone; b. su persone decedute; c. su embrioni e feti; d. s…

Art. 3, Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per: a. ricerca: b. ricerca sulle malattie: c. ricerca sulla struttura e sulla funzione del corpo umano: d. progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto: e. materiale biol…

Art. 4, Primato degli interessi dell’essere umano

L’interesse, la salute e il benessere dell’essere umano devono prevalere sull’inte­resse della scienza e della società.…

Art. 5, Rilevanza scientifica

La ricerca sull’essere umano può essere condotta soltanto se affronta una questione che abbia rilevanza scientifica: a. ai fini della comprensione delle malattie umane; b. riguardo alla struttura e alla funzione…

Art. 6, Non discriminazione

1 Nessuno deve essere discriminato nell’ambito della ricerca. 2 Senza motivi validi non è consentito, segnatamente in sede di selezione dei sog­getti di ricerca, coinvolgere in misura eccessiva o escludere uno spe…

Art. 7, Consenso

1 La ricerca sull’essere umano può essere condotta soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata conformemente alle disposizioni della presente legge o se non ha esercitat…

Art. 8, Diritto all’informazione

1 La persona interessata ha il diritto di essere informata sui risultati della ricerca concernenti la sua salute. Le informazioni vanno comunicate in forma adeguata. La persona interessata può rinunciare a qu…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).