Législation

Legge federale dal 25 settembre 2020 concernente il rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

RS 784.41Non più in vigoreStato 15.01.20215 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2019, decreta:

Art. 1Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all’articolo 69a e alle collettività di cui all’articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l’imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

  1. RS 784.40

Art. 2Importo, forma e periodo del rimborso

1

 Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

2

 È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall’organo di riscossione di cui all’articolo 69d LRTV1.

3

 Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell’economia domestica di tipo privato o della collettività. L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissa l’inizio del suddetto periodo.

  1. RS 784.40

Art. 3Pretese di restituzione

1

 Le pretese di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.

2

 Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche.

3

 Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell’imposta precedente restano valide. L’UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un’indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.

Art. 4Finanziamento

La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.

Art. 5Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

 La presente legge ha effetto per tre anni dall’entrata in vigore.

DCF del 4 dic. 2020

Data dell’entrata in vigore: 15 gennaio 2021

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).