Législation

Regolamento interno della Commissione delle poste dell' 11 ottobre 2012

RS 783.024In vigoreStato 15.01.201320 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: PostCom2–5
  3. Sezione 3: Compiti6–9
  4. Sezione 4: Procedure10–11
  5. Sezione 5: Sedute12–17
  6. Sezione 6: Segreto d’ufficio e indipendenza18–19
  7. Sezione 7: Entrata in vigore20

La Commissione delle poste, visto l’articolo 20 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO), decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della Commissione delle poste (PostCom) di cui agli articoli 20 e 22 LPO, nonché del segretariato specializzato di cui all’articolo 21 LPO.

Sezione 2: PostCom

Art. 2Sede

La PostCom ha sede a Berna.

Art. 3Costituzione di comitati

La PostCom può costituire comitati per l’esame di determinati affari.

Art. 4Ricorso a specialisti

La PostCom può ricorrere a specialisti per adempiere i compiti di cui all’articolo 22 LPO.

Art. 5Segretariato specializzato

1

 Il segretariato specializzato si compone di:

  1. a.

    un responsabile;

  2. b.

    impiegati.

2

 Il rapporto di lavoro è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

3

 La PostCom nomina il responsabile del segretariato specializzato.

4

 Il responsabile è subordinato al presidente della PostCom.

5

 Su mandato della PostCom, il segretariato specializzato redige rapporti, in particolare il rapporto d’attività.

Sezione 3: Compiti

Art. 6Politica d’informazione

1

 La PostCom disciplina i principi della sua politica d’informazione.

2

 Le decisioni sono di regola pubblicate.

Art. 7Rapporto

1

 La PostCom approva il rapporto d’attività su proposta del presidente.

2

 Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni importanti trattate nel corso dell’anno, nonché gli obiettivi della PostCom.

3

 La PostCom decide la forma e la portata della pubblicazione.

Art. 8Affari internazionali

1

 La PostCom assume i compiti regolamentari a livello internazionale che rientrano nei suoi ambiti di competenza e rappresenta la Svizzera nei confronti delle corrispondenti organizzazioni internazionali.

2

 A tal fine, può far capo al personale del segretariato specializzato.

Art. 9Preventivo

1

 La PostCom allestisce il preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

2

 Il segretariato specializzato prepara il preventivo.

Sezione 4: Procedure

Art. 10Decisioni d’urgenza e cautelari

1

 Il presidente o il vicepresidente della PostCom può emanare:

  1. a.

    decisioni d’urgenza;

  2. b.

    decisioni cautelari.

2

 Informa immediatamente gli altri membri della PostCom e il responsabile del segretariato specializzato.

3

 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono comunicate e verbalizzate durante la seduta successiva.

Art. 11Pubblicazione di decisioni

Le decisioni sono pubblicate nel rispetto del segreto d’affari e del segreto professionale di cui all’articolo 27 LPO. Esse sono rese anonime per quanto lo esiga la protezione della personalità.

Sezione 5: Sedute

Art. 12Convocazione

1

 Il presidente convoca la PostCom secondo le esigenze.

2

 Egli nomina un relatore per ogni affare.

3

 Su richiesta del presidente, per ogni seduta il segretariato specializzato trasmette ai membri l’ordine del giorno, la documentazione necessaria e i nomi dei relatori.

4

 Se la PostCom deve prendere una decisione la presidenza, il relatore o il segretariato specializzato le presenta una proposta.

5

 Le sedute non sono pubbliche.

Art. 13Partecipazione del segretariato specializzato

Il responsabile del segretariato specializzato partecipa di regola alle sedute della PostCom con voto consultivo. Previo accordo del presidente, può delegare la partecipazione e avvalersi di impiegati del segretariato specializzato.

Art. 14Decisioni

1

 La PostCom delibera validamente se sono presenti almeno quattro membri.

2

 Prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione e decide in caso di parità.

3

 Può prendere decisioni per circolazione degli atti se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. I membri e il segretariato specializzato devono essere immediatamente informati sull’esito della circolazione degli atti. La decisione per circolazione degli atti è comunicata e verbalizzata in occasione della seduta successiva.

4

 In casi urgenti può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno. La PostCom deve deliberare all’unanimità l’inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno.

Art. 15Verbale

1

 Le sedute della PostCom sono verbalizzate dal segretariato specializzato. Dopo che è stato approvato dalla PostCom, il verbale è firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal verbalista.

2

 Il verbale contiene in particolare i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.

Art. 16Firma

Le decisioni della PostCom sono firmate dal presidente e dal responsabile del segretariato specializzato.

Art. 17Ricusazione

1

 L’obbligo di ricusazione dei membri della PostCom e degli specialisti interpellati è retto rispettivamente dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa e dall’articolo 29 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.

2

 Se la ricusazione è contestata, decide la PostCom senza il concorso del membro interessato.

  1. RS 172.021
  2. RS 313.0

Sezione 6: Segreto d’ufficio e indipendenza

Art. 18Segreto d’ufficio

1

 Le sedute, i verbali e i documenti di lavoro della PostCom e dei suoi comitati sono confidenziali.

2

 I membri della PostCom, il personale del segretariato specializzato e gli specialisti interpellati sottostanno al segreto d’ufficio.

Art. 19Indipendenza

I membri della PostCom, il personale del segretariato specializzato e gli specialisti interpellati non possono in particolare:

  1. a.

    partecipare a imprese che rientrano nell’ambito di competenza della LPO;

  2. b.

    trattare affari privati utilizzando informazioni non accessibili al pubblico acquisite nel quadro della loro attività presso la PostCom.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2013.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).