Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)
RS 783.01 · 96 articoli
OPO (RS 783.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
- Art. 1, modificato (RO 2026 3) in vigore dal 01.04.2026
Estratto del testo (96 articoli)
Nella presente ordinanza si intende per: a. fornitore: persona fisica o giuridica che offre ai clienti, a proprio nome e a titolo professionale, tutti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO, indipendentemen…
1 La Posta può trasferire alle società del gruppo Posta l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. 2 PostFinance adempie al…
1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l’inizio della loro attività alla Commissione delle poste (P…
1 Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo: a. nome, ditta e indirizzo; b. descrizione delle prestazioni; c. descrizione dell’organizzazione; d. indicazioni sull…
1 Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. 2 Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore h…
1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto colletti…
I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua inferiore a 500 000…
1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l’inizio della loro attività entro due mes…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
