Législation

Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

RS 783.01 · 96 articoli

OPO (RS 783.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (96 articoli)

Art. 1, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. fornitore: persona fisica o giuridica che offre ai clienti, a proprio nome e a titolo professionale, tutti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO, indipendentemen…

Art. 2, Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale

1 La Posta può trasferire alle società del gruppo Posta l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. 2 PostFinance adempie al…

Art. 3, Obbligo di notifica ordinaria

1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l’inizio della loro attività alla Commissione delle poste (P…

Art. 4, Indicazioni

1 Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo: a. nome, ditta e indirizzo; b. descrizione delle prestazioni; c. descrizione dell’organizzazione; d. indicazioni sull…

Art. 5, Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore

1 Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. 2 Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore h…

Art. 6, Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro

1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto colletti…

Art. 7, Modifica della cifra d’affari annua

I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua inferiore a 500 000…

Art. 8, Obbligo di notifica semplificata

1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l’inizio della loro attività entro due mes…

Vedere tutti i 96 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).