Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Compiti dell’organo consultivo
1 Nell’ambito dei suoi compiti legali, l’organo consultivo può formulare raccomandazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.
2 Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché di progetti di acquisto e progetti legislativi in questo settore.
Art. 2Composizione dell’organo consultivo
L’organo consultivo si compone di un organo direttivo, di un comitato e di una commissione architettura.
Sezione 2: Organo direttivo
L’organo direttivo ha i seguenti compiti:
- a.
fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di progetti di acquisto e progetti legislativi importanti;
- b.
cura lo scambio di informazioni e opinioni tra le parti interessate;
- c.
assegna mandati al comitato.
1 Sono membri dell’organo direttivo:
- a.
il segretario generale del DFGP;
- b.
il responsabile del Servizio SCPT;
- c.
un membro della direzione dell’Ufficio federale di giustizia;
- d.
il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);
- e.
un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- f.
un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);
- g.
il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia;
- h.
il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- i.
il presidente dell’organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell’associazione delegata da ICTswitzerland.
2 L’organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.
Art. 5Organizzazione
1 L’organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre sedute.
2 La CCPCS invia le convocazioni alle sedute e stabilisce i punti all’ordine del giorno. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.
3 La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.
4 I membri dell’organo direttivo possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta.
Sezione 3: Comitato
Il comitato ha i seguenti compiti:
- a.
fornisce consulenza al Servizio SCPT per questioni tecniche e operative;
- b.
esegue i mandati conferitigli dall’organo direttivo;
- c.
trasmette per scritto all’organo direttivo raccomandazioni e richieste;
- d.
istituisce, se necessario, gruppi di esperti, assegna loro mandati nonché accompagna e sorveglia il loro lavoro;
- e.
scioglie i gruppi di esperti al termine dei mandati;
- f.
designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione della commissione architettura.
1 Sono membri del comitato:
- a.
il responsabile del Servizio SCPT;
- b.
un membro della direzione di fedpol;
- c.
un delegato del comitato direttivo della CPS;
- d.
il procuratore generale della Confederazione;
- e.
un delegato del comitato direttivo della CCPCS;
- f.
un membro della direzione del SIC;
- g.
il responsabile del programma di sorveglianza delle telecomunicazioni1 (STT);
- h.
il responsabile della commissione architettura STT;
- i.
due delegati dei fornitori di servizi di telecomunicazione;
- j.
un rappresentante della Segreteria generale del DFGP.
2 Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.
3 Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.
- FF 2014 5719 e 2015 2543
Art. 8Organizzazione
1 Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute.
2 Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.
3 Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.
4 I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute.
Sezione 4: Commissione architettura
La commissione architettura ha i seguenti compiti che sono importanti per la sorveglianza delle telecomunicazioni:
- a.
elabora modelli, in particolare per la manutenzione e lo sviluppo dell’architettura di sistema;
- b.
gestisce il portafoglio dei progetti dei gruppi d’interesse;
- c.
tratta questioni relative agli aspetti tecnici e operativi dell’esecuzione;
- d.
formula raccomandazioni, proposte e richieste all’attenzione del comitato;
- e.
esegue i mandati conferitigli dal comitato.
Sono membri della commissione architettura:
- a.
il responsabile dell’architettura del Servizio SCPT;
- b.
un responsabile dell’architettura STT delegato dai fornitori di servizi di telecomunicazione;
- c.
un responsabile dell’architettura STT di fedpol;
- d.
due responsabili dell’architettura STT delegati dalle autorità di perseguimento penale;
- e.
l’architetto del programma STT;
- f.
un giurista del Servizio SCPT;
- g.
un giurista di fedpol, laddove necessario.
Sezione 5: Disposizioni comuni
1 L’organo direttivo, il comitato e la commissione architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull’attività dell’organo consultivo.
2 L’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.
3 Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell’organo direttivo e del comitato.
I membri dell’organo direttivo, del comitato e della commissione architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.
Se un membro dell’organo direttivo, del comitato o della commissione architettura non può partecipare a una riunione, dev’essere delegato un supplente che disponga delle necessarie competenze decisionali.
Sezione 6: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.