Législation

Ordinanza del DFGP del 15 novembre 2017 sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OOC-SCPT)

OOC-SCPTRS 780.112In vigoreStato 01.03.201814 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Organo direttivo3–5
  3. Sezione 3: Comitato6–8
  4. Sezione 4: Commissione architettura9–10
  5. Sezione 5: Disposizioni comuni11–13
  6. Sezione 6: Entrata in vigore14

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Compiti dell’organo consultivo

1

 Nell’ambito dei suoi compiti legali, l’organo consultivo può formulare raccomandazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

2

 Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché di progetti di acquisto e progetti legislativi in questo settore.

Art. 2Composizione dell’organo consultivo

L’organo consultivo si compone di un organo direttivo, di un comitato e di una commissione architettura.

Sezione 2: Organo direttivo

Art. 3Compiti

L’organo direttivo ha i seguenti compiti:

  1. a.

    fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di progetti di acquisto e progetti legislativi importanti;

  2. b.

    cura lo scambio di informazioni e opinioni tra le parti interessate;

  3. c.

    assegna mandati al comitato.

Art. 4Composizione

1

 Sono membri dell’organo direttivo:

  1. a.

    il segretario generale del DFGP;

  2. b.

    il responsabile del Servizio SCPT;

  3. c.

    un membro della direzione dell’Ufficio federale di giustizia;

  4. d.

    il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);

  5. e.

    un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

  6. f.

    un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);

  7. g.

    il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia;

  8. h.

    il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);

  9. i.

    il presidente dell’organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell’associazione delegata da ICTswitzerland.

2

 L’organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.

Art. 5Organizzazione

1

 L’organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre sedute.

2

 La CCPCS invia le convocazioni alle sedute e stabilisce i punti all’ordine del giorno. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.

3

 La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.

4

 I membri dell’organo direttivo possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Sezione 3: Comitato

Art. 6Compiti

Il comitato ha i seguenti compiti:

  1. a.

    fornisce consulenza al Servizio SCPT per questioni tecniche e operative;

  2. b.

    esegue i mandati conferitigli dall’organo direttivo;

  3. c.

    trasmette per scritto all’organo direttivo raccomandazioni e richieste;

  4. d.

    istituisce, se necessario, gruppi di esperti, assegna loro mandati nonché accompagna e sorveglia il loro lavoro;

  5. e.

    scioglie i gruppi di esperti al termine dei mandati;

  6. f.

    designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione della commissione architettura.

Art. 7Composizione

1

 Sono membri del comitato:

  1. a.

    il responsabile del Servizio SCPT;

  2. b.

    un membro della direzione di fedpol;

  3. c.

    un delegato del comitato direttivo della CPS;

  4. d.

    il procuratore generale della Confederazione;

  5. e.

    un delegato del comitato direttivo della CCPCS;

  6. f.

    un membro della direzione del SIC;

  7. g.

    il responsabile del programma di sorveglianza delle telecomunicazioni1 (STT);

  8. h.

    il responsabile della commissione architettura STT;

  9. i.

    due delegati dei fornitori di servizi di telecomunicazione;

  10. j.

    un rappresentante della Segreteria generale del DFGP.

2

 Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.

3

 Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.

  1. FF 2014 5719 e 2015 2543

Art. 8Organizzazione

1

 Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute.

2

 Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.

3

 Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.

4

 I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute.

Sezione 4: Commissione architettura

Art. 9Compiti

La commissione architettura ha i seguenti compiti che sono importanti per la sorveglianza delle telecomunicazioni:

  1. a.

    elabora modelli, in particolare per la manutenzione e lo sviluppo dell’architettura di sistema;

  2. b.

    gestisce il portafoglio dei progetti dei gruppi d’interesse;

  3. c.

    tratta questioni relative agli aspetti tecnici e operativi dell’esecuzione;

  4. d.

    formula raccomandazioni, proposte e richieste all’attenzione del comitato;

  5. e.

    esegue i mandati conferitigli dal comitato.

Art. 10Composizione

Sono membri della commissione architettura:

  1. a.

    il responsabile dell’architettura del Servizio SCPT;

  2. b.

    un responsabile dell’architettura STT delegato dai fornitori di servizi di telecomunicazione;

  3. c.

    un responsabile dell’architettura STT di fedpol;

  4. d.

    due responsabili dell’architettura STT delegati dalle autorità di perseguimento penale;

  5. e.

    l’architetto del programma STT;

  6. f.

    un giurista del Servizio SCPT;

  7. g.

    un giurista di fedpol, laddove necessario.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 11Comunicazione

1

 L’organo direttivo, il comitato e la commissione architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull’attività dell’organo consultivo.

2

 L’organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.

3

 Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell’organo direttivo e del comitato.

Art. 12Indennità

I membri dell’organo direttivo, del comitato e della commissione architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.

Art. 13Supplenza

Se un membro dell’organo direttivo, del comitato o della commissione architettura non può partecipare a una riunione, dev’essere delegato un supplente che disponga delle necessarie competenze decisionali.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).