Législation

Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2003 sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011 (OJAR-FSTD)

RS 748.222.4In vigoreStato 15.05.20127 articoli

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  • RU 2012 2397in vigore il 15.05.2012
    introdotto: art. 1
  • RU 2009 1565atto di base OJAR-STDin vigore il 01.05.2009
    modificato: art. 1

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1Oggetto1

1

 La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):

  1. a.

    JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;

  2. b.

    JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.

1bis

 La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20113.4

2

 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565).
  2. Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl).
  3. Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  4. Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
  5. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).

Art. 2Versione ufficiale

1

 I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti.

2

 I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC1)2 o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA3.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch)
  3. Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood,  Colorado  80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Art. 3Rilascio dei certificati JAR-FSTD1

L’UFAC rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Direttive

1

 L’UFAC può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici.

2

 Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l’UFAC.

Art. 5Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-FSTD

RS 748.0

In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA), l’UFAC può negare il rilascio di un certificato JAR-FSTD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l’ottenimento o che ne è titolare:

  1. a.

    non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FSTD o della legislazione nazionale;

  2. b.

    viola gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FSTD o la legislazione nazionale;

  3. c.

    non ha pagato le tasse impostele.

Art. 6Deroghe

1

 In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l’UFAC può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.

2

 Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2003.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.05.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).