Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 24–26 e 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza disciplina l’adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities; JAA)2 concernenti le licenze per piloti d’aeroplano e d’elicottero (regolamenti JAR-FCL3).
2 Si applica solamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20114.
3 Se non stabilito diversamente dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 19755concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo.
- Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
- Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Niederlande.
- Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).
- Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.222.1
Art. 2Regolamenti JAR-FCL
1 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze, abilitazioni, riconoscimenti e autorizzazioni per piloti d’aeroplano (JAR-FCL 1) e d’elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.1
2 Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l’ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l’organizzazione e l’infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- Abrogato dal n. 2 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 2397).
Art. 3Versione ufficiale
1 La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale)1 o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA2. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
- Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna; www.bazl.admin.ch.
- Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood, Colorado 80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
- Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 4Rilascio, proroga e rinnovo1
Le licenze, le abilitazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni secondo i regolamenti JAR-FCL sono rilasciati, prorogati e rinnovati dall’Ufficio federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 5Diritti e obblighi
1 I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL.
2 Le licenze rilasciate all’estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA.
3 In deroga ai regolamenti JAR-FCL, i titolari di licenze per pilota professionista possono esercitare i loro diritti sul territorio svizzero sino alla fine dell’anno in cui compiono il 65° anno di età.1
- Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 6Capacità fisiche e mentali
1 Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.
2 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center) previsti dal regolamento JAR-FCL 3 sono svolti dall’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L’Ufficio federale può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell’AMC.1
- Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
Art. 7Organismi di formazione
1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d’aeroplano e d’elicottero, in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d’equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l’ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.
2 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d’aeroplano e d’elicottero e sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l’autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l’ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un’autorizzazione di tipo nonché per l’autorizzazione a effettuare voli strumentali.
3 Al momento del primo rinnovo dell’autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, al più tardi tuttavia entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d’aeroplani e entro il 31 dicembre 2009 per quanto concerne quella per pilota d’elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL.1 Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un’autorizzazione all’istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.
4 A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d’aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA2 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.
5 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti gli organismi di formazione per piloti d’elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2009.3
6 Gli organismi di formazione tengono i corsi secondo i programmi d’insegnamento e di formazione dei regolamenti JAR-FCL e dell’Ufficio federale. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- RS 748.222.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 8Piloti d’aeroplano
1 A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d’aeroplano rilasciata in base al RPA1 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.
2 A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.
3 A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d’aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.
4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.
- RS 748.222.1
Art. 9Piloti d’elicottero
1 A partire dal 1° gennaio 2007 i titolari di una licenza per pilota d’elicottero rilasciata in base al RPA1 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.2
2 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.3
3 A partire dal 1° gennaio 2007 tutte le licenze per pilota d’elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.4
3bis Fino al 31 dicembre 2008 tutte le autorizzazioni del tipo conseguite fino al 31 dicembre 2006 potranno, su richiesta, essere prorogate o rinnovate una volta per un periodo di almeno 12 mesi, a condizione che siano adempiute le condizioni del RPA o del regolamento JAR-FCL 2. Scaduto questo periodo, per proroghe o rinnovi si applica il regolamento JAR-FCL 2.5
4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.
- RS 748.222.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
- Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
1 L’Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l’altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri.
2 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l’Ufficio federale. Esse sono pubblicate inoltre sul sito Internet dell’Ufficio federale1.2
- www.aviation.admin.ch
- Per. introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 11Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un’autorizzazione
1 In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), l’Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d’applicazione, in particolare se:
- a.
il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale;
- b.
il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale;
- c.
vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell’esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è:
- 1.
- 2.
dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o
- 3.
è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto;
- d.
il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.
2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.
- RS 748.0
1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore, per tenere conto dell’evoluzione tecnica o per una maggiore sicurezza dell’equipaggio, dei passeggeri o di terzi, l’Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza o adottare nuovi provvedimenti.1
2 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
Art. 13Modifica del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 1449.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.