Législation

Ordinanza del DATEC del 14 aprile 1999 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL)

OJAR-FCLRS 748.222.2Non più in vigoreStato 15.05.201214 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2012 2397in vigore il 15.05.2012
    modificato: art. 1 · abrogato: art. 2
  • RU 2007 1161in vigore il 15.04.2007
    modificato: art. 6
  • RU 2006 5369in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 2, 4, 7, 9, 12 · abrogato: art. 3 · introdotto: art. 5, 10

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 24–26 e 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza disciplina l’adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities; JAA)2 concernenti le licenze per piloti d’aeroplano e d’elicottero (regolamenti JAR-FCL3).

2

 Si applica solamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20114.

3

 Se non stabilito diversamente dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 19755concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo.

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
  2. Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Niederlande.
  3. Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).
  4. Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  5. RS 748.222.1

Art. 2Regolamenti JAR-FCL

1

 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze, abilitazioni, riconoscimenti e autorizzazioni per piloti d’aeroplano (JAR-FCL 1) e d’elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.1

2

 Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l’ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l’organizzazione e l’infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.

3

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  2. Abrogato dal n. 2 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 2397).

Art. 3Versione ufficiale

1

 La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale)1 o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA2. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

2

 ...3

  1. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna; www.bazl.admin.ch.
  2. Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood,  Colorado  80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
  3. Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 4Rilascio, proroga e rinnovo1

Le licenze, le abilitazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni secondo i regolamenti JAR-FCL sono rilasciati, prorogati e rinnovati dall’Ufficio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 5Diritti e obblighi

1

 I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL.

2

 Le licenze rilasciate all’estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA.

3

 In deroga ai regolamenti JAR-FCL, i titolari di licenze per pilota professionista possono esercitare i loro diritti sul territorio svizzero sino alla fine dell’anno in cui compiono il 65° anno di età.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 6Capacità fisiche e mentali

1

 Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.

2

 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center) previsti dal regolamento JAR-FCL 3 sono svolti dall’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L’Ufficio federale può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell’AMC.1

  1. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).

Art. 7Organismi di formazione

1

 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d’aeroplano e d’elicottero, in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d’equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l’ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

2

 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d’aeroplano e d’elicottero e sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l’autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l’ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un’autorizzazione di tipo nonché per l’autorizzazione a effettuare voli strumentali.

3

 Al momento del primo rinnovo dell’autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, al più tardi tuttavia entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d’aeroplani e entro il 31 dicembre 2009 per quanto concerne quella per pilota d’elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL.1 Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un’autorizzazione all’istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4

 A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d’aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA2 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.

5

 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti gli organismi di formazione per piloti d’elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2009.3

6

 Gli organismi di formazione tengono i corsi secondo i programmi d’insegnamento e di formazione dei regolamenti JAR-FCL e dell’Ufficio federale. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  2. RS 748.222.1
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 8Piloti d’aeroplano

1

 A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d’aeroplano rilasciata in base al RPA1 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.

2

 A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

3

 A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d’aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4

 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

  1. RS 748.222.1

Art. 9Piloti d’elicottero

1

 A partire dal 1° gennaio 2007 i titolari di una licenza per pilota d’elicottero rilasciata in base al RPA1 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.2

2

 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.3

3

 A partire dal 1° gennaio 2007 tutte le licenze per pilota d’elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.4

3bis

 Fino al 31 dicembre 2008 tutte le autorizzazioni del tipo conseguite fino al 31 dicembre 2006 potranno, su richiesta, essere prorogate o rinnovate una volta per un periodo di almeno 12 mesi, a condizione che siano adempiute le condizioni del RPA o del regolamento JAR-FCL 2. Scaduto questo periodo, per proroghe o rinnovi si applica il regolamento JAR-FCL 2.5

4

 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

  1. RS 748.222.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 10Direttive

1

 L’Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l’altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri.

2

 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l’Ufficio federale. Esse sono pubblicate inoltre sul sito Internet dell’Ufficio federale1.2

  1. www.aviation.admin.ch
  2. Per. introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 11Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un’autorizzazione

1

 In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), l’Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d’applicazione, in particolare se:

  1. a.

    il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale;

  2. b.

    il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale;

  3. c.

    vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell’esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è:

    1. 1.

      interdetto,

    2. 2.

      dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o

    3. 3.

      è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto;

  4. d.

    il candidato a una licenza o a un’autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.

2

 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.

  1. RS 748.0

Art. 12Deroghe

1

 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore, per tenere conto dell’evoluzione tecnica o per una maggiore sicurezza dell’equipaggio, dei passeggeri o di terzi, l’Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza o adottare nuovi provvedimenti.1

2

 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5369).

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.05.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).