Législation

Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

OEmiARS 748.215.3In vigoreStato 15.07.201512 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Valori limite d’emissione e certificati di rumore degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera1–5
  2. Sezione 2Restrizioni d’esercizio per gli aeromobili non iscritti nella matricola svizzera6–7
  3. Sezione 3: Disposizioni finali8–10

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, ordina:

Sezione 1 Valori limite d’emissione e certificati di rumore degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera

Art. 1Campo d’applicazione e diritto applicabile

1

 La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera.

2

 Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:

  1. a.

    versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 216/20081, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE) n. 748/20122, conformemente alla cifra 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo);

  2. b.

    allegato 16 della convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago); sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l’articolo 38 della Convenzione5.

  1. Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
  2. Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
  3. RS 0.748.127.192.68
  4. RS 0.748.0. Il testo dell’all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato o ordinato presso l’UFAC, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7) o sul sito www.icao.int.
  5. Le deroghe notificate dalla Svizzera possono essere consultate presso l’UFAC.

Art. 2Eccezioni

1

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può, in singoli casi, concedere deroghe alle disposizioni relative ai valori limite d’emissione indicate all’articolo 1 capoverso 2 per:

  1. a.

    gli aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio;

  2. b.

    gli aeromobili specialmente concepiti per voli acrobatici e impiegati soltanto per questo scopo;

  3. c.

    gli aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli e impiegati soltanto per questo scopo;

  4. d.

    gli aeromobili d’importanza storica.

2

 L’UFAC autorizza l’esercizio di tali aeromobili a determinate condizioni, in particolare limitando l’impiego essenzialmente allo scopo particolare.

Art. 3Velivoli della categoria Ecolight

1

 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago1.

2

 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A).

3

 La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all’asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).

4

 I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico.

  1. RS 0.748.0
  2. RS 814.318.142.1

Art. 3aAutogiri ammessi nella categoria speciale1

1

 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago2.

2

 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A).

3

 Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA).

4

 Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191).
  2. RS 0.748.0
  3. RS 814.318.142.1

Art. 3bVelivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale1

1

 Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago2.

2

 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può superare 65 dB(A).

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191).
  2. RS 0.748.0

Art. 4Velivoli per l’istruzione di base e velivoli rimorchiatori

1

 Per i voli destinati all’istruzione di base e al rimorchio di alianti possono essere utilizzati soltanto velivoli che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  1. a.

    il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago1 e non supera un livello di rumore di 68 dB(A), misurato secondo il metodo previsto al capitolo 6;

  2. b.

    il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 10 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago e non supera un livello di rumore di 75 dB(A), misurato secondo il metodo previsto al capitolo 10.

1bis

 Gli autogiri non possono essere utilizzati per l’istruzione di base.2

2

 In singoli casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe a tempo determinato, in particolare per:

  1. a.

    grandi manifestazioni di volo a vela, se sono necessari più velivoli rimorchiatori rispetto a quanti ne possono essere procurati con un onere ragionevole oppure se singoli velivoli presentano guasti di natura tecnica;

  2. b.

    l’istruzione di base su un determinato velivolo, se l’allievo rende verosimile che al termine della formazione utilizzerà prevalentemente questo tipo di velivolo.

  1. RS 0.748.0
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191).

Art. 5Certificati di rumore

Vedi la nota all’art. 1 cpv. 2 lett. a.

L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/2012 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago1:2

  1. a.

    per gli aeromobili della categoria Ecolight: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti all’articolo 3;

  2. abis.

    per gli autogiri e i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti agli articoli 3a e 3b;

  3. b.

    per gli aeromobili della categoria delle autocostruzioni:

    1. 1.

      nel caso di velivoli: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 6 o del capitolo 10 (a seconda della data d’inoltro della dichiarazione di costruzione), dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago,

    2. 2.

      nel caso di elicotteri: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 11 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago.

  1. RS 0.748.0
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 lug. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2647).

Sezione 2 Restrizioni d’esercizio per gli aeromobili non iscritti nella matricola svizzera

Art. 6Divieto di velivoli troppo rumorosi

1

 I velivoli subsonici a reazione il cui certificato di rumore non rispetta le norme della seconda parte, capitolo 3 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago1, non sono autorizzati ad atterrare sugli aerodromi svizzeri.

2

 L’UFAC può concedere deroghe per motivi gravi, in particolare per:

  1. a.

    i velivoli immatricolati in Paesi in via di sviluppo;

  2. b.

    i velivoli d’importanza storica;

  3. c.

    i voli effettuati a scopo di manutenzione.

3

 L’esercente dell’aerodromo può prevedere nel regolamento d’esercizio oneri per i voli o i velivoli a cui l’UFAC ha concesso una deroga.

  1. RS 0.748.0

Art. 7Restrizioni pronunciate dall’esercente dell’aerodromo

Nel regolamento d’esercizio l’esercente dell’aerodromo può limitare l’esercizio di aeromobili stranieri che:

  1. a.

    non rispettano i valori limite d’emissione validi per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera; e

  2. b.

    sono stazionati sull’aerodromo da più di sei mesi.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9Disposizione transitoria

I certificati di rumore e le autorizzazioni rilasciate per singoli velivoli in virtù dell’articolo 2 che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono validi conformemente al diritto anteriore ma che non soddisfano le disposizioni della presente ordinanza, rimangono validi al più tardi fino al 31 luglio 2010.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).