L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, dispone:
Sezione 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:
- a.
regolamento (UE) 2018/11393;
- b.
regolamento (UE) n. 1321/20144;
- c.
regolamento (UE) n. 748/20125.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
- RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, p. 1.
- Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (rifusione), GU L 362 del 17.12.2014, p. 1.
- Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione), GU L 224 del 21.8.2012, p. 1.
Sezione 2 Estensione dell’esame
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19962 sulle emissioni di aeromobili.
2 Gli esami comprendono:
- a.
l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
- b.
l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.
- RS 748.215.1
- RS 748.215.3
Sezione 3 Genere d’esame
Art. 2Primi esami ed esami completivi1
1 I seguenti esami vengono svolti come primi esami:
- a.
l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;
- b.
l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;
- c.
l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.
2 I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:
- a.
gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;
- b.
gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;
- c.
gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
Art. 2aEsami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile1
Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:
- a.
il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;
- b.
il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;
- c.
dati empirici ed eventi anteriori.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
Art. 2bEsami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile1
1 L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:
- a.
dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;
- b.
- c.
in caso di sospetto di difetti tecnici.
2 In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
Sezione 4 Procedura d’esame
1 I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.
2 Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
Art. 4Luogo, data e programma d’esame
1 L’UFAC1 stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.
2 L’UFAC emana il programma d’esame.
3 L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.2
4 Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.
- Nuova espr. giusta la cifra n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
Art. 5Trasferimento dell’esame1
1 L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.
2 Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 24 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3074).
Art. 6Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto
1 Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.
2 Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.
3 Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.
4 Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.
Art. 7Proroga dell’esame
L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.
Art. 8Rifiuto o sospensione dell’esame
L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.
Art. 9Rapporto d’esame1
1 Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.
2 Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.
3 Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.
4 La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
1 Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti dell’UFAC.2
2 Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.
- RS 748.112.11
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).
Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.
2 Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 19531 concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.
- [RU 1953 1020; 1960 1331]