Législation

Ordinanza dell'UFAC del 15 aprile 1970 concernente l'esame degli aeromobili

RS 748.215.2In vigoreStato 01.07.202514 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 368in vigore il 01.07.2025
    modificato: art. 1, 2, 3, 4, 9 · introdotto: art. 2a, 2b
  • RU 2008 3647in vigore il 01.08.2008
    modificato: art. 10
  • RU 1994 3074in vigore il 01.01.1995
    modificato: art. 5

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Campo d’applicazione e diritto applicabile1
  2. Sezione 2Estensione dell’esame1a
  3. Sezione 3Genere d’esame2–2b
  4. Sezione 4Procedura d’esame3–10
  5. Entrata in vigore11

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, dispone:

Sezione 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 11

La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera:

  1. a.

    regolamento (UE) 2018/11393;

  2. b.

    regolamento (UE) n. 1321/20144;

  3. c.

    regolamento (UE) n. 748/20125.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).
  2. RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
  3. Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, GU L 212 del 22.8.2018, p. 1.
  4. Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (rifusione), GU L 362 del 17.12.2014, p. 1.
  5. Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione), GU L 224 del 21.8.2012, p. 1.

Sezione 2 Estensione dell’esame

Art. 1a

1

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) accerta mediante esami la conformità dell’aeromobile all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili e all’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19962 sulle emissioni di aeromobili.

2

 Gli esami comprendono:

  1. a.

    l’esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;

  2. b.

    l’esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

  1. RS 748.215.1
  2. RS 748.215.3

Sezione 3 Genere d’esame

Art. 2Primi esami ed esami completivi1

1

 I seguenti esami vengono svolti come primi esami:

  1. a.

    l’esame del tipo per conseguire il certificato di tipo;

  2. b.

    l’esame parziale di tipo, dopo una modifica d’un tipo ammesso;

  3. c.

    l’esame di serie per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo.

2

 I seguenti esami vengono svolti come esami completivi:

  1. a.

    gli esami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile;

  2. b.

    gli esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile;

  3. c.

    gli esami all’esportazione per il controllo dello stato dell’aeromobile.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Art. 2aEsami completivi periodici di controllo dello stato dell’aeromobile1

Gli esami completivi periodici devono essere svolti a intervalli regolari di 12–36 mesi. L’UFAC stabilisce l’intervallo tra gli esami caso per caso, prendendo in considerazione in particolare:

  1. a.

    il potenziale pericolo derivante dall’aeromobile;

  2. b.

    il tipo di operazioni a cui è destinato l’aeromobile;

  3. c.

    dati empirici ed eventi anteriori.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Art. 2bEsami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile1

1

 L’UFAC può ordinare esami intermedi di controllo dello stato dell’aeromobile tra gli esami completivi periodici:

  1. a.

    dopo interventi di manutenzione finalizzati a riparare danni gravi o difetti tecnici;

  2. b.

    dopo un inconveniente;

  3. c.

    in caso di sospetto di difetti tecnici.

2

 In qualsiasi momento può essere ordinato un esame intermedio come ispezione di rampa.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Sezione 4 Procedura d’esame

Art. 3Domanda1

1

 I primi esami, gli esami completivi periodici e gli esami all’esportazione vengono eseguiti su domanda.

2

 Gli esami intermedi possono essere ordinati e svolti dall’UFAC in qualsiasi momento senza che ne venga fatta domanda.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Art. 4Luogo, data e programma d’esame

1

 L’UFAC1 stabilisce il luogo e la data dell’esame, possibilmente tenendo conto dei desideri motivati del proprietario o dell’esercente iscritto.

2

 L’UFAC emana il programma d’esame.

3

 L’esame inizia soltanto dopo la ricezione della documentazione necessaria e dopo che l’aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera.2

4

 Soltanto per motivi speciali l’esame può essere fatto all’estero.

  1. Nuova espr. giusta la cifra n. I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Art. 5Trasferimento dell’esame1

1

 L’UFAC può affidare gli esami ad organizzazioni specializzate, o far capo ad esperti o ad organismi di prova appropriati.

2

 Può affidare a un’autorità straniera l’esame di un aeromobile svizzero che si trova all’estero.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 24 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3074).

Art. 6Collaborazione del proprietario o dell’esercente iscritto

1

 Il proprietario o l’esercente iscritto deve assistere all’esame dell’aeromobile o farsi rappresentare.

2

 Egli deve prendere tutti i provvedimenti atti ad agevolare l’esame.

3

 Il proprietario o l’esercente iscritto è autorizzato a proporre i membri responsabili dell’equipaggio per i voli d’esame. Ove non è fatto ricorso a questo diritto o se i membri dell’equipaggio proposti non risultano idonei per i voli previsti, l’UFAC stabilisce la composizione dell’equipaggio. In ogni caso, il rappresentante di detto Ufficio deve avere libero accesso alle cabine di pilotaggio.

4

 Durante i primi esami di volo non sono ammessi passeggeri; durante gli esami completivi, i passeggeri sono ammessi soltanto con l’approvazione dell’UFAC.

Art. 7Proroga dell’esame

L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.

Art. 8Rifiuto o sospensione dell’esame

L’esame è rifiutato o sospeso se non può essere svolto normalmente o mancano i documenti necessari.

Art. 9Rapporto d’esame1

1

 Al termine dell’esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell’avvenuto esame. Entrambi i documenti possono essere redatti su carta o in formato elettronico.

2

 Nel rapporto d’esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini per la loro eliminazione. Se l’esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.

3

 Il rapporto d’esame è parte integrante dell’incarto tecnico dell’aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall’esercente iscritto.

4

 La conferma dell’avvenuto esame va tenuta a bordo dell’aeromobile.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 16 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 368).

Art. 10Tasse e spese

1

 Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti dell’UFAC.2

2

 Il proprietario o l’esercente iscritto sopporta le spese speciali d’esame, segnatamente quelle per i voli d’esame e le indennità di trasferta per esami all’estero.

  1. RS 748.112.11
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAC del 21 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3647).

Entrata in vigore

Art. 11

1

 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

2

 Alla stessa data è abrogato il regolamento del 31 ottobre 19531 concernente l’esame degli apparecchi aeronautici.

  1. [RU 1953 1020; 1960 1331]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).