Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
RS 748.132.3 · OAEs · 47 articoli
Ordinanza sugli atterraggi esterni (RS 748.132.3) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (47 articoli)
1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. 2 Per atterraggio esterno si intende il decollo o l’…
Nella presente ordinanza s’intende per: a. volo commerciale: ; b. trasporti di persone a scopo turistico o sportivo: 1. servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalentemente carattere di svago, o 2.…
1 Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. 2 Essi necessitano dell’autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (tit…
È fatto salvo, in particolare, il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.…
Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno a luoghi d’infortunio di qualsiasi tipo sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste sono in corso.…
1 Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): a. aeroplani ed eliplani, salvo nel qu…
1 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani, i dirigibili e gli alianti da pendio a propulsione elettrica sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi og…
1 Le autorizzazioni per gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono rilasciate se il richiedente prova che: a. l’atterraggio e…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
