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Ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988 concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA)

OICARS 748.127.5In vigoreStato 01.04.202521 articoli

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  • RU 2025 177in vigore il 01.04.2025
    abrogato: art. 5 · modificato: art. 7, 13 · introdotto: art. 20
  • RU 2013 305in vigore il 01.02.2013
    modificato: art. 2, 7, 8, 13, 15, 17 · abrogato: art. 9 a 12
  • RU 2008 3623in vigore il 01.08.2008
    modificato: art. 1, 2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22 · abrogato: art. 23

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1In generale1–3
  2. Capitolo 2imprese di costruzione di aeromobili4–21
  3. Capitolo 3Altre prescrizioni; direttive e comunicazioni22
  4. Capitolo 4Disposizioni finali23–24

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DATEC), visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, ordina:

Capitolo 1 In generale

Art. 1Definizioni1

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

  2. b.

    prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti.

  3. c.

    certificato di riammissione in servizio: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione;

  4. d.

    volo per il collaudo: volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Art. 2Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile1

1

 La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un’impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d’impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano.

2

 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera3:

  1. a.

    regolamento (UE) n. 2018/11394;

  2. b.

    regolamento (UE) n. 748/20125.6

3

 Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

4

 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d’aeromobile.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  2. RS 0.748.127.192.68
  3. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
  4. Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
  5. Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

Art. 3Eccezioni1

L’UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l’idoneità all’impiego di motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Capitolo 2 imprese di costruzione di aeromobili

Sezione 1 Obbligo di chiedere la licenza

Art. 4Principio

1

 Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d’impresa di costruzione.2

2

 …3

3

 Le imprese che eseguono in subordine certi lavori speciali per conto di un’impresa di costruzione titolare della licenza di impresa di costruzione non hanno bisogno di una tale licenza.

4

 In caso di dubbio, l’UFAC4 statuisce sull’obbligo di chiedere la licenza.

  1. 3 RS 748.215.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  4. Nuova epressione giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 51

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 177).

Art. 6Imprese all’estero

L’UFAC definisce, caso per caso, le esigenze che devono essere soddisfatte per poter affidare i lavori di costruzione a filiali all’estero oppure ad imprese straniere.

Sezione 2 Condizione per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione

Art. 7Domanda e allegato nazionale1

1

 Chiunque richiede una licenza d’impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza.2

2

 La domanda, corredata dei documenti completi giusta l’articolo 8, deve essere indirizzata all’UFAC al più tardi due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. I documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.3

3

 Le imprese svizzere titolari di un’approvazione quale impresa di produzione conformemente all’allegato 1 (parte 21) sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20124, non sono tenute a fornire attestazioni e documenti ai sensi dell’articolo 8. Tuttavia, devono presentare un allegato nazionale al manuale dell’impresa approvato, nel quale sono descritte le differenze tra la produzione conforme alla presente ordinanza e la produzione conforme alla parte 21 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 177).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
  4. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3623). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 177).

Art. 8Condizioni1

Il richiedente deve provare che:

  1. a.

    l’impresa è intavolata nel registro di commercio in Svizzera, o che non è soggetta all’obbligo di iscrizione in tale registro;

  2. b.

    le condizioni per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20122 sono adempiute;

  3. c.

    le seguenti norme3 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative al regolamento (UE) n. 748/2012 sono rispettate:

    1. 1.

      le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS);

    2. 2.

      mezzi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC);

    3. 3.

      le istruzioni (Guidance Material; GM).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  3. Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu/home.php > Aviation Professionals & Industry > Certification specification) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch > Documentazione > Basi legali). Possono inoltre essere consultate od ottenute presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.

Art. 9 a 121

  1. Abrogati dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

Sezione 3 Ispezione dell’impresa e licenza d’impresa di costruzione

Art. 13Ispezioni dell’impresa1

1

 L’UFAC determina, in base a un’ispezione dell’impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d’impresa di costruzione.2 Esso esegue le ispezioni, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell’impresa stessa.

2

 Esso fissa la data delle ispezioni.

3

 Per le ispezioni, può convocare esperti esterni.

4

 Il risultato delle ispezioni viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane.

5

 Se le ispezioni dimostrano che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC lo comunica al richiedente per scritto. Fissa un termine appropriato entro il quale porvi rimedio.

6

 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, le ispezioni si intendono negative.

7

 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20123, non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza, sempreché siano applicati gli stessi processi di fabbricazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 177).
  3. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 14Licenza d’impresa di costruzione

1

 Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza d’impresa di costruzione.

2

 In un allegato alla licenza, sono descritti i prodotti per i quali la stessa è valida.

Art. 15Estensione della licenza d’impresa di costruzione1

1

 Al titolare di una licenza d’impresa di costruzione che richiede l’iscrizione di altri prodotti nella sua licenza si applicano per analogia:

  1. a.

    le condizioni secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20122; e

  2. b.

    le norme di cui all’articolo 8 lettera c.

2

 Alle ispezioni parziali si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 13 e 14.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16Casi speciali1

In casi speciali, l’UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d’impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Sezione 4 Diritti del titolare

Art. 17Lavori di costruzione e di manutenzione1

1

 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è autorizzato a:

  1. a.

    fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell’allegato alla licenza conformemente al manuale dell’impresa approvato;

  2. b.

    provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all’articolo 37 capoverso 1 ODNA2.3

2

 Questi diritti possono essere esercitati unicamente fintanto che sono adempiute le condizioni prescritte nell’articolo 8.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  2. RS 748.215.1
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).

Art. 18Voli per il collaudo degli aeromobili costruiti

1

 Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che:

  1. a.

    l’organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo;

  2. b.

    i rischi di responsabilità civile siano coperti; e

  3. c.

    il servizio di volo sia conforme al manuale dell’impresa.1

2

 L’UFAC può imporre oneri particolari per i voli di collaudo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Sezione 5 Validità della licenza d’impresa di costruzione

Art. 19Durata1

1

 La licenza d’impresa di costruzione ha durata illimitata.

2

 In caso particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Art. 20Ispezione periodica dell’impresa1

1

L’UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un’ispezione dell’impresa ai sensi dell’articolo 13 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.

2

 Per le imprese di cui all’articolo 7 capoverso 3 l’intervallo tra le ispezioni è conforme ai requisiti dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/20122.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 177).

Art. 21Ritiro della licenza d’impresa di costruzione e limitazione del campo d’applicazione

L’UFAC può ridurre la durata di validità della licenza d’impresa di costruzione, ritirare la licenza a tempo determinato o indeterminato o limitare la fabbricazione dei prodotti descritti nell’allegato alla licenza stessa:

  1. a.

    se è accertato che una o più condizioni, determinanti a suo tempo per il rilascio della licenza, non sono più soddisfatte;

  2. b.

    se è accertato che i lavori sono stati gravemente trascurati o eseguiti reiteratamente senza cura;

  3. c.

    in applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

Capitolo 3 Altre prescrizioni; direttive e comunicazioni

Art. 221

1

 L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità.

2

 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche2.

3

 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).
  2. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 231

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3623).

Art. 24Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1988.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).