Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA), ordina:
Sezione 1 In generale
Art. 1Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile1
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19952 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera4:
- a.
regolamento (UE) n. 2018/11395;
- b.
regolamento (UE) n. 1321/20146.7
3 Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere, la presente ordinanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:8
- a.
in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri;
- b.
- c.
all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri.
5 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo-bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
- RS 748.215.1
- RS 0.748.127.192.68.
- La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato a tale Accordo e può essere consultata o richiesta presso l’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.ufac.admin.ch).
- Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili;
- b.
direttore responsabile: la persona che, nell’impresa di manutenzione di aeromobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per finanziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità;
- c.
persona autorizzata a certificare: persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 20002 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III (parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/20143, è abilitata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
- d.
manuale dell’impresa di manutenzione: insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione;
- e.
registrazioni di manutenzione: documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di riammissione in servizio, rapporti di prova o attestati di prova;
- f.
lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile e equipaggiamenti, salvo le ispezioni pre-volo secondo il manuale di volo;
- g.
fattori umani: principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi e alla manutenzione, volti a creare un’interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento;
- h.
variabili di rendimento: l’insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeronautiche.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- RS 748.127.2
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Sezione 2. Licenza di manutenzione
Art. 4Obbligo di licenza e ambito di regolamentazione
1 Le imprese che effettuano o certificano lavori di manutenzione conformemente all’articolo 1 devono disporre di una licenza di impresa di manutenzione di aeromobili (licenza di manutenzione).
2 La licenza di manutenzione non è necessaria per le imprese che eseguono lavori di manutenzione in subappalto e che sono sorvegliate e certificate dall’impresa di manutenzione appaltatrice ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2.
Art. 5Imprese di manutenzione all’estero
Alle imprese di manutenzione all’estero non vengono rilasciate licenze di manutenzione.
Art. 6Campi di attività
Nella licenza di manutenzione sono indicati i campi di attività nei quali l’impresa è autorizzata a operare. L’UFAC1 emana direttive in merito ai campi di attività per i quali è possibile ottenere una licenza di manutenzione.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
L’UFAC, dietro richiesta motivata, può autorizzare un’impresa di manutenzione a derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza o a eseguire lavori di manutenzione non indicati nella licenza di manutenzione. L’autorizzazione speciale può essere vincolata a oneri o condizioni particolari.
Sezione 3 Condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione
Art. 8Domanda e allegato nazionale1
1 La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione, completa della documentazione necessaria di cui all’articolo 9, va presentata all’UFAC almeno due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. Nella domanda occorre indicare per quali campi di attività è sollecitata la licenza. La documentazione è presentata in una lingua ufficiale o in inglese.
2 Le imprese svizzere in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/20142, devono presentare, invece degli attestati e della documentazione di cui all’articolo 9, un allegato nazionale al manuale dell’impresa approvato. Nell’allegato devono figurare le differenze tra la manutenzione di aeromobili, motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti autorizzate in base all’ODNA3, e quelle che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1139. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.215.1
Art. 9Contenuto della domanda
Il richiedente deve dimostrare che:
- a.
l’impresa è iscritta nel registro di commercio in Svizzera o non è soggetta all’obbligo di registrazione;
- b.
l’impresa dispone di un manuale dell’impresa di manutenzione (art. 10);
- c.
sono a disposizione locali e impianti adatti, che permettono al personale di manutenzione di eseguire i propri compiti in modo adeguato (art. 11);
- d.
l’impresa è dotata di personale proprio (art. 12);
- e.
l’impresa dispone degli equipaggiamenti, delle attrezzature e del materiale necessari (art. 13);
- f.
la documentazione necessaria par l’esecuzione dei lavori di manutenzione è disponibile e aggiornata (art. 14).
Art. 10Manuale dell’impresa di manutenzione
1 Il richiedente allestisce, in una delle tre lingue ufficiali o in inglese, un manuale dell’impresa di manutenzione e lo sottopone all’UFAC per approvazione.
2 Il manuale contiene le indicazioni e le procedure di cui all’allegato 1. L’UFAC può modificare l’allegato 1. L’UFAC emana direttive in merito alla forma e alla struttura del manuale di manutenzione.
4 Il manuale dell’impresa di manutenzione, o le sue parti determinanti, devono essere accessibili alle persone elencate nel manuale stesso. L’impresa di manutenzione provvede affinché il manuale sia costantemente aggiornato.
5 L’UFAC può prescrivere cambiamenti se lo ritiene necessario per assicurare una regolare manutenzione degli aeromobili. Il manuale viene modificato di conseguenza.
6 Le modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione concernenti i punti di cui all’allegato 1 sono soggette all’approvazione dell’UFAC.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 11Locali e autorizzazione di accesso1
1 L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie, il rumore e la contaminazione dei posti di lavoro.
2 Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione.
3 I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere.
4 I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati, tenendo conto delle indicazioni del costruttore. Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né danneggiate, né alterate nella loro qualità.
5 L’accesso ai depositi e alle attrezzature è limitato al personale autorizzato.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
1 L’impresa di manutenzione deve nominare un direttore responsabile.
2 I dirigenti subordinati al direttore responsabile devono essere notificati all’UFAC per approvazione. Nei limiti del manuale dell’impresa di manutenzione e, dove applicabile, dell’allegato nazionale, sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manutenzione; è fatto salvo il capoverso 7.
4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA2, all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20143 o sulla base di un’abilitazione secondo gli allegati all’ODNA4 per le sottocategorie della categoria speciale, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.
5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:
- a.
possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di cui all’articolo 20 OPMA;
- b.
possieda la licenza da almeno tre anni;
- c.
abbia svolto le attività previste negli ultimi due anni;
- d.
sia impiegata fissa dell’impresa di manutenzione;
- e.
possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
- 1.
utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,
- 2.
procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,
- 3.
lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.
6 L’impresa di manutenzione conserva:
- a.
registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
- b.
per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abbandono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le persone abilitate al rilascio di certificati.
7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.
8 L’impresa di manutenzione deve garantire che le persone di cui ai capoversi 1 e 2 e il personale addetto alla manutenzione seguano ogni due anni addestramenti sui temi «fattori umani» e «variabili di rendimento».
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- RS 748.127.2
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
- RS 748.215.1
Art. 13Attrezzatura, materiale, strumenti di misurazione e di controllo1
1 Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e degli strumenti di misurazione e di controllo necessari.
2 Gli strumenti di misurazione e di controllo vanno verificati e calibrati regolarmente secondo le indicazioni del costruttore o, se queste non sono disponibili, secondo le norme riconosciute dall’UFAC. L’impresa di manutenzione conserva una registrazione delle verifiche eseguite e delle norme applicate. Le registrazioni devono fare riferimento al numero di serie o di inventario dello strumento di misurazione o di controllo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
Art. 14Documenti di manutenzione
1 Al momento di eseguire i lavori di manutenzione, l’impresa deve disporre dei documenti di manutenzione necessari secondo l’articolo 25 ODNA1.
2 Se l’impresa allestisce anche documenti propri, la loro elaborazione deve avvenire secondo una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione.
3 I documenti di manutenzione sono costantemente aggiornati e sono messi a disposizione del personale in forma adeguata per lo svolgimento dei lavori.
- RS 748.215.1
Sezione 4 Ispezione dell’impresa e licenza di manutenzione
Art. 15Ispezione dell’impresa
1 L’UFAC, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione completa di cui all’articolo 8, effettua un’ispezione dell’impresa di manutenzione in presenza di un rappresentante di quest’ultima.
2 La data dell’ispezione è fissata dall’UFAC.
3 L’UFAC può far capo a esperti esterni per l’ispezione.
4 Il risultato dell’ispezione è messo a verbale e comunicato al richiedente.
5 Se dall’ispezione emerge che non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione, l’UFAC comunica al richiedente le misure supplementari da adottare e gli fissa un termine appropriato.
6 Se il richiedente non adotta le misure necessarie entro il termine fissato, si considera che l’ispezione non è superata.
Art. 16Licenza di manutenzione1
1 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conformemente al manuale dell’impresa di manutenzione.
2 Per le aziende che sono già in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/20142, l’allegato nazionale conforme all’articolo 8 capoverso 2 è considerato licenza di manutenzione. In tal caso, i campi di attività ai quali si applica la licenza sono specificati nell’allegato nazionale. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.
3 La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.
4 Conformemente al capoverso 1, l’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione ai sensi dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti. Per le aziende di cui al capoverso 2, l’intervallo si basa su quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1321/2014.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Art. 17Estensione della licenza di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione che intende ottenere un’estensione dei campi di attività indicati sulla propria licenza deve superare un’ispezione.
2 A questa ispezione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8–15.
Art. 18Cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione
1 I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore responsabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comunicati immediatamente all’UFAC e sono subordinati alla sua approvazione.1
2 Se le condizioni per il mantenimento di una licenza non sono temporaneamente soddisfatte per una delle ragioni di cui al capoverso 1, l’UFAC può fissare condizioni o oneri che l’impresa di manutenzione deve rispettare per poter continuare comunque la sua attività. All’occorrenza, esso adatta la licenza alla nuova situazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
Art. 19Revoca, limitazione o estinzione della validità1
1 In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che:
- a.
non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;
- b.
i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria;
- c.
gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o gli viene rifiutata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;
- d.
l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.
2 Se l’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) e l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/20142 viene a cadere, ciò comporta automaticamente l’estinzione dell’allegato nazionale di cui all’articolo 8 capoverso 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Sezione 5 Diritti dell’impresa di manutenzione
1 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale, l’impresa è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA2 nei seguenti luoghi:
- a.
nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale;
- b.
in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in questione non è idoneo al volo;
- c.
in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.
2 L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.
3 Nel corso della manutenzione di un determinato aeromobile, l’impresa può fabbricare e utilizzare singole parti dell’aeromobile o equipaggiamenti in conformità al disegno originale o ai dati di progetto approvati, a condizione che:
- a.
disponga delle autorizzazioni e delle competenze per l’aeromobile in questione;
- b.
descriva i processi di fabbricazione e la procedura di verifica nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.
4 Le singole fabbricazioni di cui al capoverso 3 possono essere destinate esclusivamente all’aeromobile sul quale sono eseguiti i lavori di manutenzione.
5 Nelle comunicazioni tecniche di cui all’articolo 25 l’UFAC emana direttive sulla fabbricazione di equipaggiamenti e di parti di aeromobili.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- RS 748.215.1
Sezione 6 Obblighi dell’impresa di manutenzione
Art. 21Procedure di esercizio
L’impresa di manutenzione allestisce procedure di esercizio riconosciute
dall’UFAC, per garantire la corretta esecuzione e conclusione dei lavori di manutenzione conformemente agli articoli 23–40 ODNA1 nonché il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
- RS 748.215.1
Art. 21bisSistema di qualità e revisione organizzativa1
Alle imprese di manutenzione si applica per analogia quanto stabilito dalla parte CAO.A.100 dell’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/20142 sui sistemi di qualità e le revisioni organizzative.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Art. 22Registrazioni concernenti i lavori di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione deve:
- a.
registrare i dettagli di tutti i lavori effettuati;
- b.
conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per tre anni dalla data del rilascio del certificato di riammissione in servizio.
2 L’UFAC può imporre un obbligo di conservazione più lungo per le registrazioni riguardanti determinati lavori di manutenzione.
Art. 23Forma e contenuto del certificato di riammissione in servizio1
1 Il certificato di riammissione in servizio contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, incluso il livello di revisione, la data e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manutenzione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima.2
2 L’UFAC può emanare direttive in merito alla forma del certificato di riammissione in servizio.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 176).
Art. 25Comunicazioni tecniche1
1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione complessi e non complessi.
2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.
3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
- Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 26Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 27Disposizioni transitorie
1 Le domande di rilascio della licenza di manutenzione secondo l’OJAR-1451 ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano, di regola, ad essere trattate in base all’OJAR-145. Le domande pendenti relative ad attività che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza vengono trattate, su richiesta, secondo le disposizioni della medesima.
2 Le imprese in possesso di una licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 e che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili per i quali è richiesta obbligatoriamente una licenza secondo la presente ordinanza devono ottenerla entro il 1° aprile 2005. Fino alla decorrenza di tale termine si applicano le disposizioni dell’OJAR-145.
- [RU 1995 4892; 2000 2407 art. 7 n. 1; 2004 1661 all. 2 n. 2. RU 2008 3617]
Art. 27aDisposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 20081
Le persone autorizzate secondo l’articolo 12 capoverso 5 della versione della presente ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell’articolo 12 capoverso 5.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 28Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
Allegati
- Contenuto del manuale di manutenzione
- Modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.