Législation

Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

RS 747.301 · 85 articoli

Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima (RS 747.301) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (85 articoli)

Art. 1

Il Dipartimento federale degli affari esteri provvede all’organizzazione dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima; esso determina le attribuzioni e le incombenze dei funzionari e degli impiegati, in conformità alle disposizi…

Art. 2

1 La gestione dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio è affidata all’ufficiale del registro fondiario del Cantone di Basilea Città. 2 L’Ufficio svizzero del registro del naviglio è sottoposto alla vigilanza del Dipartimento f…

Art. 3

Secondo la legge sulla navigazione marittima, per consolati s’intendono anche le ambasciate, se geriscono affari consolari. Il termine «consolato» comprende i consolati generali, i consolati e le agenzie consolari; per «console» s’in…

Art. 4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana le istruzioni necessarie ai fini dell’esecuzione dei compiti di diritto civile da parte del capitano giusta l’articolo 56 della legge sulla navigazione marittima.…

Art. 5

1 Le navi di imprese secondo l’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima sono iscritte nel registro del naviglio svizzero se le condizioni stabilite dalla legge sulla navigazione marittima e dalla presente ordinanza sono ad…

Art. 5 a
Art. 5 b
Art. 5 c

Le imprese secondo l’articolo 19 della legge sulla navigazione marittima devono avere la loro amministrazione effettiva in Svizzera.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).