Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
RS 747.30 · 166 articoli
Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 8, modificato (RO 2020 3793) in vigore dal 01.11.2020
- Art. 8, modificato (RO 2020 3793) in vigore dal 01.11.2020
- Art. 151a, modificato (RO 2020 3793) in vigore dal 01.11.2020
- Art. 124, modificato (RO 2018 5343) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 6, modificato (RO 2017 3097) in vigore dal 01.06.2017
- Art. 3, modificato (RO 2015 3679) in vigore dal 01.01.2017
Estratto del testo (166 articoli)
Nella misura compatibile con i principî del diritto delle genti, la navigazione marittima sotto bandiera svizzera è retta dal diritto svizzero.…
1 Sono navi svizzere le navi iscritte nel registro del naviglio svizzero. 2 Basilea è l’unico porto d’iscrizione delle navi svizzere.…
1 La bandiera svizzera può essere inalberata soltanto da navi svizzere; le navi svizzere inalberano esclusivamente la bandiera svizzera. 2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato I.…
1 In altomare, a bordo delle navi svizzere, è applicabile soltanto il diritto federale svizzero. Nelle acque territoriali, il diritto federale svizzero è applicabile a bordo delle navi svizzere, a meno che lo Stato rivierasco non dic…
1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale, in materia di: a. prevenzione dell’inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento; b…
1 Il Consiglio federale emana le ordinanze necessarie all’esecuzione della presente legge. 2 Esso stabilisce, ove occorra, le disposizioni suppletive risultanti dalle convenzioni o dalle norme internazionali applicabili alla navigazi…
1 Il Consiglio federale può prendere tutte le misure necessarie per evitare che l’uso della bandiera svizzera sul mare comprometta la sicurezza e la neutralità della Confederazione o provochi complicazioni internazionali. 2 A questo…
1 Se la legislazione federale, in particolare la presente legge, come pure le norme giuridiche delle convenzioni internazionali cui è fatto riferimento, non contengono disposizioni applicabili, il giudice decide secondo i principî ge…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
