Législation

Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

RS 747.223.1 · RNC · 127 articoli

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (RS 747.223.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (127 articoli)

Art. 0.01, Campo d’applicazione

.01 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. al lago di Costanza, compreso il lago inferiore; b. al vecchio Reno a partire dal ponte tra Rheineck e Gaissau fino allo sbocco nel lago di Costanza; c. al nuovo Reno a par…

Art. 0.02, Definizioni

.02 Definizioni Nella presente ordinanza: a. il termine «nave» b. il termine «nave motorizzata» c. il termine «convoglio rimorchiato» d. il termine «apparecchio galleggiante» e. il termine «impianto galleggiante» f. il termine «nave p…

Art. 1.01, Conduttori

.01 Conduttori 1 Quando naviga, ogni nave deve essere posta sotto l’autorità di una persona idonea a dirigerla. Questa è chiamata qui di seguito «conduttore». 2 Im pregiudicate le norme concernenti la licenza di condurre, il conduttor…

Art. 1.02, Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

.02 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo 1 I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro dati dal conduttore nell’ambito della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza delle norme della presente o…

Art. 1.03, Dovere generale di diligenza

.03 Dovere generale di diligenza 1 Prescindendo dalle norme della presente ordinanza, i conduttori devono prendere ogni provvedimento cautelato dettato dal dovere generale di diligenza o dalla prassi della navigazione, segnatamente on…

Art. 1.04, Comportamento in caso di circostanze particolari

.04 Comportamento in caso di circostanze particolari Ove insorga un pericolo imminente, i conduttori devono prendere ogni provvedimento dettato dalle circostanze, anche qualora siano costretti a derogare alle norme della presente ordi…

Art. 1.05, Carico e numero dei passeggeri

.05 Carico e numero dei passeggeri 1 Le navi non devono essere caricate oltre a quanto ammissibile. Qualora sono apposte marche di immersione, il pescaggio delle navi non deve superare il limite inferiore di queste marche. 2 Il carico…

Art. 1.06, Documenti

.06 Documenti Qualora per l’esercizio di una nave sia necessaria un’ammissione (art. 14.01) o una licenza (art. 2.01 cpv. 3) o per il governo di una nave sia necessaria una licenza di condurre (art. 12.02) o una licenza per la navigaz…

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