Législation

Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

RS 747.201.7 · OCB · 69 articoli

Ordinanza sulla costruzione dei battelli (RS 747.201.7) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (69 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e impianti infrastrutturali per il trasporto professionale di viaggiatori. 2 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli adibiti a…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per: a. imprese pubbliche di navigazione b. impianti infrastrutturali c. vettori energetici particolari: d. analisi dei rischi: 1. di un impianto infrastrutturale, in considerazione dell…

Art. 3, Vigilanza

1 L’autorità di vigilanza per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale è l’UFT. 2 Autorità di vigilanza per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale sono le autorità…

Art. 4, Emolumenti

L’UFT federale riscuote emolumenti giusta l’ordinanza del 1° luglio 1987 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti.…

Art. 5, Obbligo di diligenza

1 La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni esecutive non…

Art. 5 a, Periti

1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che: a. nel settore da ispezionare, hanno assolto una formazione o un perfezionamento adeguati alla complessità del progetto e alla sua rilevanza per la sicurezza…

Art. 6, Considerazione di altri interessi

1 Nella pianificazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti infrastrutturali occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione…

Art. 7, Prescrizioni completive

Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili: a. per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e degli im…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).