Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
RS 746.12 · OSITC · 72 articoli
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (RS 746.12) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 39a, modificato (RO 2023 768) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 43, modificato (RO 2023 529) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 43a, modificato (RO 2023 529) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 45, modificato (RO 2023 529) in vigore dal 01.01.2024
Estratto del testo (72 articoli)
1 La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC. 2 Ai seguenti impianti di trasporto in condot…
1 Gli impianti di trasporto in condotta sono costituiti da condotte e impianti accessori. 2 Per oleodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti liquidi. 3 Pe…
1 La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica da personale qualificato. 2 Sono consider…
1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia (UFE). 2 La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO). 3 I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condo…
1 L’autorità di vigilanza competente può, nel singolo caso, ordinare misure supplementari che vanno oltre le esigenze della presente ordinanza al fine di proteggere persone e cose. 2 Essa può autorizzare deroghe alle prescriz…
Gli esercenti degli impianti di trasporto in condotta (esercenti) disciplinano in un regolamento d’esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza dell’impianto di trasporto in condotta e del suo ese…
1 Le condotte non devono attraversare zone edificabili. 2 Fanno eccezione le condotte che servono all’approvvigionamento di tali zone; di norma la loro pressione d’esercizio massima ammessa non deve tuttavia superare…
1 Occorre per quanto possibile aggirare i terreni che potrebbero comportare rischi per l’impianto dovuti a pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
