Législation

Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC)

RS 746.1 · LITC · 57 articoli

Legge sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (57 articoli)

Art. 1

1 La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petro­lio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro eserciz…

Art. 2

1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 possono essere costruiti o modificati unicamente con l’approva­zione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza. 2 La procedura di approvazione dei piani è r…

Art. 3

1 L’approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri: a. se la costruzione o l’esercizio dell’impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti important…

Art. 4

Un’impresa estera deve avere un’amministrazione e una direzione dell’esercizio residenti in Svizzera, nonché un’organizzazione azien­dale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.…

Art. 5 9

9…

Art. 10

All’impresa che domanda un’approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.…

Art. 11

1 L’impresa è legittimata, mediante un’equa indennità, a incrociare le vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l’esecuzione dell’in­crocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non…

Art. 12

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).