Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9 capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009 concernente i trasportatori su strada (LTrS); in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), ordina:
Sezione 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada, nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente.
2 L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:
- a.
sono iscritte nel registro del commercio;
- b.
in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c.
gestiscono un’azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.
3 Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.
Sezione 2 Autorizzazione
Art. 2Prova dell’affidabilità1
Per comprovare l’affidabilità, occorre presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del gestore dei trasporti. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.
- Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 21 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
Art. 3Capacità finanziaria1
1 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano a:
- a.
almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;
- b.
5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; e
- c.
900 franchi per ogni ulteriore veicolo il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate.
2 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci che impiega esclusivamente veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore.
3 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di viaggiatori è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo e a 5000 franchi per ogni veicolo ulteriore.
4 La capacità finanziaria di un’impresa attiva sia nel trasporto di viaggiatori sia nel trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo. Per ogni veicolo ulteriore la capacità finanziaria è retta dal capoverso 1 lettere b e c oppure dal capoverso 3.
5 Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, l’impresa può garantire la capacità finanziaria mediante garanzia bancaria. La garanzia bancaria deve garantire la capacità finanziaria per la durata dell’autorizzazione di accesso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Art. 3aProva della capacità finanziaria1
1 Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l’ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni (CO)2.
2 Le imprese individuali che non dispongono di un conto annuale possono comprovare la loro capacità finanziaria mediante la tassazione fiscale più recente. Se, a causa di importi esenti, nella tassazione non figura alcuna sostanza, oltre a questa occorre inviare la dichiarazione d’imposta completa. Il capitale proprio è calcolato in base al bilancio o alla sostanza netta secondo i documenti fiscali.
3 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono presentare:
- a.
il bilancio d’apertura; o
- b.
il conto annuale attuale comprendente il bilancio e il conto economico.
4 Se il CO prevede la revisione del conto annuale, quest’ultimo o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura deve essere accompagnato da un rapporto dei revisori.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
- RS 220
Art. 4Prova della capacità professionale
1 Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:
- a.
un certificato di capacità secondo gli articoli 6 e 7;
- b.
un attestato di capacità valido nell’UE;
- c.
un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale», «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale» o «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale»;
- d.
un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato;
- e.
un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».
2 Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore corrispondente.
Art. 5Prove specifiche per il gestore dei trasporti
Le imprese che hanno un rapporto d’impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un’autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:
- a.
conferma del rapporto d’impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l’impresa;
- b.
convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
- c.
inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.
Art. 5aProva di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera1
Per comprovare di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera, un’impresa di trasporti su strada deve:
- a.
disporre di locali in cui può accedere agli originali dei suoi documenti principali che devono essere accessibili all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per la verifica del rispetto delle condizioni legali in materia di accesso alle professioni di trasportatore su strada;
- b.
dopo aver ottenuto l’autorizzazione di accesso, disporre stabilmente di un numero di veicoli immatricolati e di conducenti adeguato alla portata della sua attività di trasporto;
- c.
svolgere effettivamente e stabilmente le sue attività amministrative e commerciali, in particolare utilizzando attrezzature e strutture appropriate;
- d.
esercitare effettivamente e stabilmente la sua attività di trasporto utilizzando attrezzature tecniche appropriate per i veicoli.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Sezione 3 Ottenimento del certificato di capacità
Art. 6Svolgimento dell’esame
1 Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:
- a.
Associazione svizzera dei trasportatori stradali;
- b.
Unione dei trasporti pubblici;
- c.
2 Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n.1071/20091.2
3 Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.
4Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’ammissione a tale esame secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
5 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo deve essere approvato dall’UFT.3
6 Il regolamento d’esame deve essere sopposto all’UFT per approvazione.
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Art. 7Rilascio del certificatodi capacità
1 Gli organizzatori degli esami comunicano all’UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l’esame.
2 L’UFT rilascia i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.
3 Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.
4 Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.
Sezione 4 Attestato di conducente
Art. 8Obbligo di detenere l’attestato di conducente
1 Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell’autorità competente.
2 L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare dall’obbligo di detenere l’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.
Art. 9Rilascio e validità
1 L’UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:
- a.
sono titolari di un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un’altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
- b.
assumono o impiegano i conducenti secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.
2 L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.
Art. 10Ritiro e rifiuto
1 L’UFT ritira l’attestato di conducente se l’impresa di trasporti su strada:
- a.
non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9; o
- b.
ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell’attestato.
2 In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l’UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.
Sezione 5 Obbligo di conservare i documenti e obbligo di recarli a bordo
1 L’originale dell’autorizzazione di accesso deve essere conservato dall’impresa di trasporto su strada presso la propria sede.
2 Una copia dell’autorizzazione di accesso certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente e l’attestato di conducente devono sempre essere recati a bordo del veicolo. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.
3 Il capoverso 2 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 20091 sul trasporto di viaggiatori.
- RS 745.11
Sezione 6 Registro delle imprese di trasporto su strada
Art. 12Dati per l’identificazione1
Per identificare i gestori dei trasporti l’UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo nel registro delle imprese di trasporto su strada.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Art. 13Accesso mediante procedura di richiamo1
1 L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettere a, d ed e LTrS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.
2 Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati secondo l’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/20092 dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dell’AELS membri dello SEE.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.
Art. 13aAssistenza amministrativa reciproca1
Se nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati dell’AELS membri dello SEE chiedono all’UFT informazioni secondo l’articolo 9a capoverso 1 LTrS, l’UFT le fornisce entro 30 giorni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Art. 14Diritto d’accesso e di rettifica1
Se una persona chiede l’accesso ai propri dati, deve presentare una domanda all’UFT nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 82 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 235.11
- RS 235.1
Art. 14aCancellazione dei dati1
L’UFT procede alla cancellazione dei dati secondo l’articolo 9 LTrS:
- a.
se l’autorizzazione di accesso non è più valida; o
- b.
non appena non necessita più dei dati per il rilascio o la verifica dell’autorizzazione di accesso.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 204).
Sezione 7 Notifica alle autorità estere
Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l’UFT lo notifica all’autorità competente all’estero qualora l’infrazione possa comportare il ritiro dell’autorizzazione. La notifica può avvenire per via elettronica.
Sezione 8 Disposizione penale
È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:
- a.
l’attestato di conducente;
- b.
una copia certificata conforme dell’autorizzazione di accesso.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 17Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.
- [RU 2000 2890, 2003 2484, 2009 5959 II 7, 2010 1259]
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.