Législation

Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)

RS 743.011 · 98 articoli

Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT (RS 743.011) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (98 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della LIFT e della LTV per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O d…

Art. 2, Campo d’applicazione

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 ( RU 2015 3167 ). Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della LIFT.…

Art. 3, Definizioni

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 ( RU 2015 3167 ). Definizioni 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di mar…

Art. 3 a, Disposizioni concernenti gli operatori economici

Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 5831 ). Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono retti dalle seguen…

Art. 4, Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 ( RU 2015 3167 ). Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio 1 Necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio: a.…

Art. 4 a, Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori

Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 ( RU 2015 3167 ). Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori 1 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori sec…

Art. 5, Requisiti essenziali

1 Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento UE sugli impianti a fun…

Art. 6

Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 5831 ).…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).