Ordinanza del DATEC del 15 maggio 2022 sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)
RS 743.011.11 · OFuni · 35 articoli
Ordinanza sulle funi (RS 743.011.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (35 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina per funi e giunzioni: a. la manutenzione da parte dell’impresa di trasporto a fune; b. la sostituzione; c. gli esami degli organi di controllo delle funi; d. gli obbli…
Le funi e le giunzioni su impianti a fune devono soddisfare i requisiti delle regole tecniche riconosciute che sono precisate nelle norme riportate nell’allegato.…
RS 743.01 Per impianti retti dal diritto anteriore si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù di disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della LIFT. Gli impianti possono compr…
1 Su impianti retti dal diritto anteriore le funi e le giunzioni possono essere sostituite con componenti di sicurezza la cui confor…
1 Gli impianti privi di autorizzazione d’esercizio devono essere mantenuti in modo che tutte le funi sull’intera lunghezza, in…
In caso di deroga alle prescrizioni della presente ordinanza occorre dimostrare, per mezzo di un’analisi dei rischi, che la deroga non provoca globalmente un aumento dei rischi.…
1 Per tutte le funi si applicano i principi di sicurezza e i criteri di dismissione di cui al capitolo 9 della norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti…
1 Se una fune dev’essere dismessa, può restare in servizio solo se terzi di comprovata competenza professionale di cui all’articolo 54 OIFT stabiliscono le necessarie misure e se queste sono…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
