Législation

Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT)

RS 743.01 · LIFT · 45 articoli

Legge sugli impianti a fune (RS 743.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (45 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2 Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistem…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto analoghi con complesso motore (impianti a…

Art. 3, Principi

1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 1993 sul trasporto vi…

Art. 4, Requisiti essenziali e norme tecniche

1 Il Consiglio federale determina in un’ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 2 In tal ambito, l’UFT, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’econo…

Art. 5, Adempimento dei requisiti essenziali

1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono ademp…

Art. 6, Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza

1 L’autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurez…

Art. 7, Diritto d’espropriazione

1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune dispone del diritto d’espropriazione conformemente alla legislazione federale, sempreché l’impianto corrisponda ai piani d’utilizzazione. 2 La procedura d’…

Art. 8, Raccolta, trattamento e pubblicazione dei dati

1 L’UFT è autorizzato a raccogliere e a trattare i dati relativi a imprese di trasporto a fune necessari all’adempimento dei suoi compiti di vigilanza e ai fini delle statistiche ufficia…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).