Législation

Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

LFFSRS 742.31In vigoreStato 01.03.202527 articoli

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  • RU 2055 104in vigore il 01.03.2025
    modificato: art. 20, 24 · introdotto: art. 26b
  • RU 2020 1889in vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 2
  • RU 2015 651in vigore il 01.01.2016
    abrogato: art. 3, 7a · modificato: art. 8
  • RU 2011 5031in vigore il 01.12.2011
    modificato: art. 16
  • RU 2011 1389in vigore il 01.01.2011
    introdotto: art. 26a
  • RU 2009 5597in vigore il 01.01.2010
    abrogato: art. 4 e 5, 17 a 19 · modificato: art. 21, 22

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4 e 5
  2. Sezione 2Capitale azionario e azionisti6–7
  3. Sezione 3Obiettivi strategici7a–8
  4. Sezione 4Organi e responsabilità9–14
  5. Sezione 5Personale15–16
  6. Sezione 6Contabilità17 a 19–21
  7. Sezione 7Diritto applicabile22
  8. Sezione 8Disposizioni finali23–27
  9. Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Art. 2Ditta, natura giuridica e sede

1

 Sotto la ditta ”Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

2

 La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

3

 Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie.2

  1. RS 742.101
  2. Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Art. 3Scopo e principi imprenditoriali

1

 Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.

2

 Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

3

 Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Mantengono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.

4

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Sezione 2 Capitale azionario e azionisti

Art. 6Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Art. 7Azionisti

1

 La Confederazione è azionista delle FFS.

2

 Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

3

 La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3 Obiettivi strategici

Art. 7a1

  1. Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Abrogato dalla cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Art. 81

1

 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.

2

 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Sezione 4 Organi e responsabilità

Art. 9Organi

Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.

Art. 10Assemblea generale

1

 I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sulla società anonima.

2

 Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale.

3

 L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.

  1. RS 220

Art. 11Consiglio d’amministrazione

1

 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni1, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

2

 I membri non devono essere necessariamente azionisti.

3

 Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.

  1. RS 220

Art. 12Gestione aziendale

1

 In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.

2

 La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Art. 13Ufficio di revisione

1

 L’Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

2

 I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni1.

  1. RS 220

Art. 14Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell’ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni1 sulla responsabilità.

  1. RS 220

Sezione 5 Personale

Art. 15Rapporti d’impiego

1

 Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.

2

 Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.

3

 In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni1.

  1. RS 220

Art. 16Previdenza professionale

1

 Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

2

 La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni.

3

 La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.1

4

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).
  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031; FF 2010 2215).

Sezione 6 Contabilità

Art. 20Finanziamento1

1

 Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore infrastrutturale beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili, sempre che rispettino le esigenze riguardanti l’indebitamento netto definite negli obiettivi strategici del Consiglio federale.

2

 Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS in termini di finanziamento esterno supera le esigenze riguardanti l’indebitamento netto secondo il capoverso 1, tale fabbisogno è coperto con apporti di capitale della Confederazione. Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale gli apporti di capitale necessari.

3

 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sulle operazioni di cui ai capoversi 1 e 2, che fissano in particolare gli oneri e le condizioni corrispondenti.

4

 Se le FFS non sono in grado di rimborsare i mutui di cui al capoverso 1 o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all’Assemblea federale la conversione dei mutui in capitale proprio.

5

 D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.

6

 Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi anticipi rimborsabili per un importo massimo di un miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2055 104; FF 2023 2204).

Art. 21Esenzione assicurativa1

1

 ...2

2

 Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.

3

 È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 19163 sull’utilizzazione delle forze idriche.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
  2. Abrogato dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
  3. RS 721.80

Sezione 7 Diritto applicabile

Art. 221

1

 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 20033 sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101.

2

 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
  2. RS 220
  3. RS 221.301

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 23Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 24Costituzione delle FFS

1

 Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.

2

 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

  1. a.

    il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;

  2. b.

    il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;

  3. c.

    il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;

  4. d.

    il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.

3

 Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.1

4

 Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.

5

 Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2055 104; FF 2023 2204).

Art. 25Personalità giuridica

Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

Art. 26Ripresa degli attivi e dei passivi

1

 Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 19981 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.

2

 La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

  1. [RU 1998 2845. RU 2008 3437 cifra I n. 13]

Art. 26aDisposizione transitoria1

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 1389; FF 2010 4327).

Art. 26bDisposizione transitoria della modifica del 27 settembre 20241

1

 Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale di 850 milioni di franchi pari all’ammontare dei contributi di copertura versati durante gli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza.

2

 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DATEC, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.

3

 Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

  1. Introdotto dal la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2055 104; FF 2023 2204).

Art. 27Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:1 1° gennaio 1999
Art. 16: 1° dicembre 1998

  1. DCF del 25 nov. 1998.

Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011

Allegati

  • Diritto previgente: abrogazione e modifica

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).