Législation

Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

RS 742.211 · 85 articoli

Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (RS 742.211) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (85 articoli)

Art. 1

Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l’autorizzazione del Consiglio federale.…

Art. 2

Il Consiglio federale pubblica nel Foglio federale…

Art. 3

Spirato questo termine e liquidate le opposizioni intervenute, l’autorizzazione sarà accordata purchè risulti che la costituzione di pegno serve di garanzia per debiti già esistenti o per un prestito da destinarsi al compimento, al m…

Art. 4

Il diritto di pegno resta definitivamente costituito dal giorno dell’autorizzazione, quando si tratta di garantire debiti già esistenti, ed eventualmente quando si tratta di un nuovo prestito da contrarre. In quest’ultimo caso il peg…

Art. 5

1 Per i pegni è tenuto un registro speciale, nel quale sono inscritte tutte le costituzioni di pegni esistenti e tutte quelle che saranno d’or innanzi autorizzate, indicando l’importo dei crediti, il loro grado e le altre stipulazion…

Art. 6

Se esiste un pegno anteriore, esso conserva il suo diritto di priorità in quanto i portatori dei titoli del primo prestito non concedano al nuovo prestito diritti eguali o di preferenza.…

Art. 7

Se all’atto d’un prestito anteriore un’impresa ha dato l’assicurazione di non emettere titolo alcuno conferente diritti eguali o di preferenza, non sarà consentito il pegno pel nuovo prestito se non alla condizione che siano mantenut…

Art. 8

Quando sia il caso di decidere una rinuncia al diritto di pegno o al grado, dovranno essere convocati in assemblea i portatori dei titoli dei prestiti in questione. Se la maggioranza delle somme rappresentate vota per la rinuncia, il…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).