Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 32a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell’infrastruttura di cui all’articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento.
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un’assicurazione sugli immobili e delle tranvie;
- b.
servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni;
- c.
difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari;
- d.
corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose;
- e.
difesa dell’impresa: i servizi dei gestori dell’infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari.
I gestori dell’infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi.
Sono considerati eventi su impianti ferroviari in particolare:
- a.
i deragliamenti di veicoli;
- b.
le collisioni tra veicoli;
- c.
gli incendi di veicoli e di impianti ferroviari;
- d.
gli eventi concernenti merci pericolose.
Art. 5Determinazione del rischio
Il rischio sugli impianti ferroviari è determinato in base ai seguenti parametri:
- a.
numero giornaliero di viaggiatori;
- b.
quantitativo annuo di merci trasportate;
- c.
rischi per la popolazione e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose;
- d.
presenza di gallerie lunghe più di 1 km;
- e.
Sezione 2 Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica
I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati, per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari.
1 I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti.
2 Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono disporre della formazione necessaria per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni.
3 Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell’allegato 1.
Art. 8Tempi di mobilitazione
1 Per tempo di mobilitazione si intende il tempo che intercorre tra la segnalazione di allarme ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica e il loro arrivo sul luogo di intervento.
2 I tempi di mobilitazione prescritti sono stabiliti nell’allegato 1.
1 I gestori dell’infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell’impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari.
2 Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone.
3 I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale.
Sezione 3 Assunzione dei costi
Art. 10Costi di mantenimento
1 I gestori dell’infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.
2 Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura è descritto nell’allegato 2.
3 L’importo della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L’importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.
4 Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell’infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell’impresa, sono prese in debita considerazione.
Art. 11Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni
1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell’infrastruttura si assumono i costi per:
- a.
l’organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua;
- b.
il ricorso a specialisti;
- c.
l’utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua.
2 I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all’impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l’articolo 10.
3 I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento.
4 I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell’allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati.
Sezione 4 Compiti dei gestori dell’infrastruttura
1 I gestori dell’infrastruttura organizzano la formazione e la formazione continua specifiche per gli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica necessari per gli interventi sui loro impianti ferroviari.
2 Svolgono regolarmente esercitazioni in collaborazione con i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica.
Sezione 5 Compiti dei Cantoni
Art. 13Compiti generali
1 Il Cantone designa un servizio incaricato di garantire i contatti e il coordinamento con i gestori dell’infrastruttura. Comunica all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) l’indirizzo del servizio di contatto e di coordinamento.
2 Designa i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica incaricati di gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. Garantisce che i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica forniscano le prestazioni di mantenimento necessarie e versa loro le indennità.
3 Assicura il coordinamento con i Cantoni circostanti e i Paesi limitrofi.
4 Il servizio di contatto e di coordinamento adempie i compiti di pertinenza cantonale nell’ambito delle convenzioni concluse con i gestori dell’infrastruttura.
Art. 14Compiti particolari
1 I Cantoni designano congiuntamente i servizi di difesa chimica incaricati di gestire eventi di grande entità concernenti merci pericolose nonché eventi concernenti merci pericolose che possono avere ripercussioni sulle acque superficiali. Definiscono le prestazioni di mantenimento supplementari che si rendono necessarie a tal fine.
2 Garantiscono che tali prestazioni di mantenimento siano indennizzate nel quadro dei contributi globali per i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all’allegato 2.
Sezione 6 Compiti della Confederazione
1 L’UFT pubblica:
- a.
i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio;
- b.
le indennità versate dai gestori dell’infrastruttura ai singoli Cantoni;
- c.
un modello di convenzione tra il gestore dell’infrastruttura e il Cantone;
- d.
gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali.
2 Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni.
3 In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell’infrastruttura.
Sezione 7 Disposizioni finali
L’UFT esegue la presente ordinanza.
Art. 17Disposizioni transitorie
1 Le convenzioni di cui all’articolo 3 sono stipulate entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
2 Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all’articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo.
4 Le indennità sono dovute dall’entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l’articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite.
5 Se per il periodo successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell’infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l’importo versato viene considerato nel calcolo dell’indennità.
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegati
- Prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica
- Costi di mantenimento
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.