Législation

Legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF)

LRFFRS 742.144In vigoreStato 01.03.201417 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2014 469in vigore il 01.03.2014
    modificato: art. 1, 2, 3, 5, 7 · introdotto: art. 4, 7a, 15 · abrogato: art. 10

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari4–5
  3. Sezione 3Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione6–9
  4. Sezione 4Provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti10
  5. Sezione 5Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico10a
  6. Sezione 6: Disposizioni finali11–15

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto1

1

 La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

  1. a.

    sui veicoli ferroviari;

  2. b.

    sulla strada ferrata;

  3. c.

    sulla via di propagazione del suono;

  4. d.

    sugli edifici esistenti.

2

 La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
  2. RS 814.01

Art. 2Priorità

1

 Il risanamento fonico dev’essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.1

2

 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.2

3

 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 3Termini1

1

 I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

2

 I provvedimenti complementari di cui all’articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari

Art. 4Limitazione delle emissioni

1

 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

2

 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell’evoluzione tecnica.

3

 Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.1

4

 Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l’entrata in vigore dei valori limite.2

5

 Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.3

  1. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
  2. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
  3. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 5Contributi

1

 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

2

 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

3

 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L’aiuto finanziario dev’essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 3 Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione

Art. 6Piano delle emissioni

1

 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili1.

2

 Nell’allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

  1. a.

    dell’infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell’entità e della struttura del traffico previsti per tale data;

  2. b.

    delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

  1. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

Art. 7Portata dei provvedimenti

1

 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.1

2

 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell’ambito del risanamento.

3

 L’autorità accorda facilitazioni se:

  1. a.

    il risanamento provoca costi sproporzionati;

  2. b.

    interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio si oppongono al risanamento.

4

 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

5

 ... 2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).
  2. Abrogato dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 7aProvvedimenti complementari1

1

 Se sono state accordate facilitazioni secondo l’articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

2

 Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 8Costi

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono.I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 4 Provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti

Art. 10...1

1

 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

2

 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

3

 I contributi possono essere versati forfettariamente.

4

 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

  1. Abrogata dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 5 Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico

Art. 10a

1

 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

2

 I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d’impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 11Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12Personale

1

 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente legge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente1 al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2

 I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
  2. RS 611.010

Art. 13Procedura e competenze

1

 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie.

2

 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d’isolamento acustico su edifici.

  1. RS 742.101

Art. 14Disposizione transitoria

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

4

 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.1

DCF del 29 ago. 2000

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2000

  1. Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).